CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 28189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4c) Considerato che con sentenza detti settembre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa i! 7 dicembre 2012 dal Tribunale di Napoli, con la quale il primo giudice aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti e !o aveva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 350,00 di multa, disponendo il dissequestro e la demolizione delle opere abusive - con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione -, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Considerato che avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, l'imputato, lamentando, con motivo unico, la violazione di legge e il difetto di motivazione, in ordine alla inammissibilità delle richieste difensive in relazione all'applicazione delle disposizioni in tema di prescrizione. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico e proposto per un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, non risultando scandito da alcuna specifica analisi critica delle argomentazioni che il giudice di seconde cure ha posto alla base della sentenza impugnata; il ricorrente, infatti, non si confronta in alcun modo con il contenuto della pronuncia di secondo grado, con la quale la Corte territoriale ha adeguatamente motivato quanto al mancato decorso dei termini di prescrizione, conseguente alla definitività della sentenza di primo a causa della inammissibilità dell'appello per genericità, posto che il ricorso in esame risulta del tutto privo di esposizione delle censure e privo di qualsiasi confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]