CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 10/12/2020 del Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano, adito ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975„ n. 354 (Ord. pen.) dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], escludeva la natura giurisdizionale del reclamo e, nel merito, lo disattendeva. Amato, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., si era doluto della decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli di cui alla Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del relativo circuito detentivo (in particolare, del canale TV 8 del digitale terrestre). Il giudice adito osservava che tale diniego non intaccava il diritto costituzionale d'informazione, assicurato dalla mantenuta possibilità di accesso ad un'ampia e diversificata offerta televisiva, proveniente dalle maggiori reti nazionali, con programmi che abbracciavano le forme plurali della politica, lo sport, la cultura e l'intrattenimento di vario genere. 2. Amato, tramite il suo difensore di fidlucia, reclama al Tribunale di sorveglianza, mediante atto successivamente convertito in ricorso per cassazione a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 2.1. Nel primo motivo parte impugnante denuncia l'erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis Ord. pen., e la violazione del suo diritto di difesa, conseguente all'intervenuta riqualificazione del reclamo, reputata non appropriata. Avendo il reclamo ad oggetto posizioni soggettive di rango costituzionale, il giudice a quo non avrebbe potuto disconoscerne la natura giurisdizionale e avrebbe dunque dovuto procedere nel rispetto del contraddittorio. 2.2. Nel secondo motivo parte impugnante denuncia l'erronea applicazione degli artt. 21 Cost., 1 e 41-bis Ord. pen. Non esisteva alcuna ragione di sicurezza, che potesse giustificare, rispetto ad un detenuto in regime differenziato, il diniego della possibilità di sintonizzarsi al canale TV8 del digitale terrestre. La relativa restrizione, del tutto ingiustificata e discriminatoria, si risolveva dunque in una misura dall'ingiustificato sapore afflittivo supplementare, incoerente con le finalità del regime medesimo, nonché in palese collisione con il diritto costituzionale all'informazione, connotato anche dal più ampio pluralismo delle fonti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile nella sua interezza, perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge processuale. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01) che, in base alla disciplina di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto il magistrato di sorveglianza è anzitutto chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. pen., in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il provvedimento che lo definisce deve essere ritenuto non impugnabile, né dinanzi al tribunale di sorveglianza né in sede di legittimità. 3. Nel caso di specie, il giudice adito ha qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto in tema di fruizione dei canali televisivi. Il ricorrente contesta tale qualificazione, che appare viceversa corretta, non incidendo la relativa regolamentazione sul diritto costituzionale all'informazione, garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata (negli esatti termini, Sez. 1, n. 28258 del 2021, at.), bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate, anche a livello tecnico-orcianizzativo, alla discrezionalità amministrativa (sulla relativa distinzione v., esemplificativamente, Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907-01; Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f