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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19516/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi di condanna alla pena di 929,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) L. 157 del 1992, perché esercitava la caccia al cinghiale, mediante l'uso di almeno due cani, in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura.

Con motivo unico di appello, la difesa lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al raggiungimento della prova della responsabilità dell'imputato; si sostiene che l'imputato si trovasse nella sua proprietà ad addestrare i cani, e che, quello che i giudici di merito hanno ritenuto un cinghiale, fosse uno dei maiali del suo ovile.

Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, anzitutto, costituito - conformemente al mezzo di impugnazione originariamente ma erroneamente esperito, stante la inappellabilità della sentenza di condanna ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - da mere doglianze in punto di fatto; in ogni caso volto a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito.

Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato che la condotta contestata è stata accertata attraverso la perquisizione dei dispositivi informatici in uso al ricorrente e dia quali sono stati estrapolati video che immortalano scene di caccia al cinghiale, realizzati nel periodo di divieto di caccia.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente OtPOSITATA r 2 A 2026 Art0 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi di condanna alla pena di 929,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) L. 157 del 1992, perché esercitava la caccia al cinghiale, mediante l'uso di almeno due cani, in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura. Con motivo unico di appello, la difesa lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al raggiungimento della prova della responsabilità dell'imputato; si sostiene che l'imputato si trovasse nella sua proprietà ad addestrare i cani, e che, quello che i giudici di merito hanno ritenuto un cinghiale, fosse uno dei maiali del suo ovile. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, anzitutto, costituito - conformemente al mezzo di impugnazione originariamente ma erroneamente esperito, stante la inappellabilità della sentenza di condanna ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - da mere doglianze in punto di fatto; in ogni caso volto a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito. Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato che la condotta contestata è stata accertata attraverso la perquisizione dei dispositivi informatici in uso al ricorrente e dia quali sono stati estrapolati video che immortalano scene di caccia al cinghiale, realizzati nel periodo di divieto di caccia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente OtPOSITATA r 2 A 2026 Art0 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19516/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris