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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16269/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie della difesa con cui si insiste per la trasmissione del procedimento alla Sezione per la ordinaria trattazione OSSERVA Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza di dolo in ordine ai reati contestati e della consapevolezza della legittimità dei poteri in capo alla persona offesa sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, confermando sul punto quanto già precisato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato come l'assistente capo Capaldo si fosse ritualmente qualificato quale appartenente alla Polizia di Stato, intimando solo in un secondo momento al ricorrente di fornire le generalità, preavvertendolo che gli sarebbe stata comminata la sanzione amministrativa; che detti elementi, anche alla luce del tenore delle offese, davano conto della consapevolezza del ricorrente di trovarsi dinanzi ad un pubblico ufficiale nei cui confronti venivano rivolte minacce onde ostacolare la procedura che portava alla contestazione dell'infrazione al Codice della strada (guida al telefono) ed omettendo di declinare le generalità; che, invero, quanto alla mancanza di motivazione in merito alla sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. si osserva che il ricorrente si fosse limitato in appello a dedurre l'assenza di consapevolezza che la richiesta provenisse da un pubblico ufficiale, aspetto su cui interveniva rituale risposta; rilevato che manifestamente infondata risulta, anche per quanto sopra evidenziato, la dedotta sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., visto che nessuna attinenza ha la parte dell'art. 12 del Codice della Strada, citata per smentire l'esistenza di poteri in capo al pubblico ufficiale che, invero, gli derivano dall'essere un appartenente ad una delle specialità della Polizia di Stato (tale è il personale che è in carico alla specialità della "Polfer") cui fa espresso riferimento l'art. 12, comma 1, lett. b) del Codice della Strada; che pertanto, anche alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente all'atto dell'intimazione (richiamata nella contestazione), nessun dubbio sussistesse, sia in merito alla consapevolezza del titolo di pubblico ufficiale della persona offesa, sia in ordine alla sussistenza dei relativi poteri, così da giustificare una reazione che, pertanto, non poteva ritenersi legittima; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie della difesa con cui si insiste per la trasmissione del procedimento alla Sezione per la ordinaria trattazione OSSERVA Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza di dolo in ordine ai reati contestati e della consapevolezza della legittimità dei poteri in capo alla persona offesa sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, confermando sul punto quanto già precisato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato come l'assistente capo Capaldo si fosse ritualmente qualificato quale appartenente alla Polizia di Stato, intimando solo in un secondo momento al ricorrente di fornire le generalità, preavvertendolo che gli sarebbe stata comminata la sanzione amministrativa; che detti elementi, anche alla luce del tenore delle offese, davano conto della consapevolezza del ricorrente di trovarsi dinanzi ad un pubblico ufficiale nei cui confronti venivano rivolte minacce onde ostacolare la procedura che portava alla contestazione dell'infrazione al Codice della strada (guida al telefono) ed omettendo di declinare le generalità; che, invero, quanto alla mancanza di motivazione in merito alla sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. si osserva che il ricorrente si fosse limitato in appello a dedurre l'assenza di consapevolezza che la richiesta provenisse da un pubblico ufficiale, aspetto su cui interveniva rituale risposta; rilevato che manifestamente infondata risulta, anche per quanto sopra evidenziato, la dedotta sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., visto che nessuna attinenza ha la parte dell'art. 12 del Codice della Strada, citata per smentire l'esistenza di poteri in capo al pubblico ufficiale che, invero, gli derivano dall'essere un appartenente ad una delle specialità della Polizia di Stato (tale è il personale che è in carico alla specialità della "Polfer") cui fa espresso riferimento l'art. 12, comma 1, lett. b) del Codice della Strada; che pertanto, anche alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente all'atto dell'intimazione (richiamata nella contestazione), nessun dubbio sussistesse, sia in merito alla consapevolezza del titolo di pubblico ufficiale della persona offesa, sia in ordine alla sussistenza dei relativi poteri, così da giustificare una reazione che, pertanto, non poteva ritenersi legittima; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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