Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1972
ECLI:EU:C:1972:4
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0040
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 26 GENNAIO 1972 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] oggi la ricevibilità di un ricorso presentato da un'ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA]. In pratica sarà sufficiente integrare quanto è già stato detto nella causa
19-69 (Raccolta 1970, pag. 325
) della quale la controversia odierna rappresenta uno strascico.
Nel 1968 la ricorrente aveva chiesto il collocamento a riposo, ed il rapporto di lavoro era stato sciolto a norma del regolamento 259/68 del 29 febbraio 1968 (
GU L 56, pag. 1
), le cui disposizioni speciali dovevano permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di ridurre l'organico e di razionalizzare i servizi. Il 5 marzo 1968 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] invitava il personale interessato a consultare l'amministrazione circa le modalità e le condizioni da convenirsi per un eventuale pensionamento anticipato. La ricorrente veniva informata che con il compimento del 55
o
anno le sarebbe spettata la pensione senza riduzione. Essa chiedeva il collocamento a riposo il 20 giugno e fu convenuto che il rapporto di lavoro sarebbe terminato il 1
o
ottobre 1968. Il 20 dicembre 1968, il direttore della Direzione generale del personale telegrafava però alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che la pensione completa le sarebbe stata versata solo al compimento del 60
o
anno.
L'interessata reclamava con lettera 23 dicembre 1968, nella quale dichiarava che il tenore del telegramma costituiva un valido motivo per revocare la sua decisione di sciogliere il rapporto di lavoro. Il 13 gennaio 1969 veniva confermato per lettera che la pensione integrale poteva venir versata solo al compimento del 60
o
anno, per tutta risposta l'interessata chiedeva di venir riassunta. [OSCURATO:PERSONA] non reagiva a questa risposta-reclamo e l'interessata adiva la Corte il 23 aprile 1969, chiedendo l'annullamento delle decisioni dell'amministrazione del 13 gennaio 1969 e del 20 giugno 1968, nonché la declaratoria del suo diritto alla riassunzione. Nella replica veniva rinunciata quest'ultima pretesa, sostituita con una semplice domanda di risarcimento. Nella sentenza 28 maggio 1970, la Corte respingeva la domanda di annullamento e non accoglieva la domanda di risarcimento poiché «i ricorrenti, tuttavia, non hanno fornito elementi sufficienti a provare che le loro domande di cessazione definitiva dal servizio fossero determinate dalle informazioni inesatte ch'essi avevano ricevuto e che non erano state tempestivamente rettificate. D'altra parte, il fatto che essi abbiano tutti rinunciato all'eventuale reintegrazione in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] avvalora la convinzione che la prospettiva della pensione senza riduzione al raggiungimento dei 55 anni, non ha avuto peso determinante nella loro decisione di sollecitare l'applicazione dell'art. 4 del regolamento n. 259/68».
Con il ricorso
23-69 (Raccolta 1970, pag. 547)
invece, una collega della ricorrente riusciva ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito delle informazioni errate che aveva ricevuto in materia di pensione. La Corte ha stabilito che «la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata a versare alla ricorrente, dal momento in cui quest'ultima avrà raggiunto l'età di 55 anni e fino ai 60 anni, una rendita mensile equivalente alle rate di pensione cui essa avrebbe avuto diritto se avesse potuto applicarsi nei suoi confronti l'art. 5, n. 7, 4
o
comma, del regolamento 259/68. Dalla lettera inviata dalla ricorrente al direttore generale del personale e dell'amministrazione il 20 dicembre 1968, nonché dal reclamo del 10 febbraio 1969, risulta che la domanda di cessazione definitiva dal servizio era stata determinata da informazioni inesatte, che erano state fornite alla ricorrente e che non erano state tempestivamente rettificate. D'altra parte il fatto che nella lettera e nel reclamo summenzionato, essa abbia richiesto in subordine la sua reintegrazione in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] avvalora la convinzione che la prospettiva della pensione senza riduzione al raggiungimento dei 55 anni ha avuto peso determinante nella sua decisione di sollecitare l'applicazione dell'art. 4 del regolamento n. 259/68».
Dopo la notifica della sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] reclamava con il suo patrono per l'arbitraria rinuncia alla domanda di riassunzione e il patrono, il 20 luglio 1970 scriveva al cancelliere, ma invano (risposta 21 settembre).
Ravvisando un'analogia tra la sua posizione giuridica e quella di cui alla causa 23-69, la [OSCURATO:PERSONA] presentava un reclamo al presidente della [OSCURATO:PERSONA] il 10 settembre 1970, chiedendo un indennizzo equivalente a quello corrisposto alla ex collega o la riassunzione. Il presidente rispondeva in via interlocutoria il 15 dicembre 1970. Dopo un sollecito del 15 febbraio 1971, nel quale si faceva richiamo al reclamo del 10 settembre 1970, solecito rimasto senza risposta, l'interessata promuoveva un nuovo ricorso l'8 luglio 1971, chiedendo l'indennizzo o la riassunzione.
Per evitare gli effetti di un'eventuale exceptio rei judicatae, fondata sulla sentenza 19-69, essa presenta in subordine una domanda di revisione a norma dell'art. 41 del protocollo sulla Corte di giustizia.
I — Sulle domande principali
1.
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce anzitutto la tardività del ricorso — giunto in cancelleria l'8 luglio 1971 — con cui s'impugna un silenzio rifiuto opposto ad un reclamo del 10 settembre 1970. A norma dell'art. 91 dello statuto del personale il termine di impugnazione scadeva entro 4 mesi a decorrere dal 10 settembre 1970.
La ricorrente invoca la risposta interlocutoria del 15 dicembre 1970, che aveva ravvivato la sua fiducia in una soluzione favorevole e l'aveva distolta dal promuovere ricorso giurisdizionale. La giurisprudenza non conforta una simile tesi, perché mai ha attribuito valore sostanziale alle risposte interlocutorie. Già in materia di art. 35 del trattato CECA (cause
42 e 49-59, Raccolta 1971, pag. 140
) si era stabilito che una risposta interlocutoria della Direzione mercato dell'[OSCURATO:PERSONA] non costituiva una decisione, anzi rappresentava piuttosto un silenzio rifiuto che legittimava l'interessato all'impugnazione. Nella sentenza
7 e 9-54 (Raccolta 1956, pag. 86)
, relativa ad un provvedimento motivato emanato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 35 del trattato CECA, si riconosceva fondata la presunzione di silenzio-rifiuto trascorsi i due mesi prescritti, quindi sussisteva indubbia legittimazione ad impugnare. La sentenza
4-67 (Raccolta 1967, pag. 438)
stabilisce infine che i termini d'impugnazione hanno carattere imperativo e quindi né le parti né il giudice possono disporne a loro piacimento. Nella sentenza
24-69 (Raccolta 1970, pag. 151)
si conferma la validità del principio per
entrambi
i termini contemplati dall'art. 91 dello statuto. Il silenzio protrattosi per oltre due mesi dalla presentazione della domanda o del reclamo giustifica la presunzione di rigetto e tale rifiuto implicito
deve
essere impugnato nei due mesi successivi.
Nella sentenza
52-64 (Raccolta 1965, pag. 1181)
si specifica anzi che una risposta interlocutoria non fa decorrere un nuovo termine, anzi equivale ad una mancanza di decisione. Il ricorso è quindi indiscutibilmente tardivo, anche tenendo conto del sollecito del 15 febbraio: ammettiamo che sia stato recapitato a Bruxelles una settimana dopo, ma in questo caso il ricorso doveva venir esperito entro due mesi dal 22 aprile. Calcolando i termini supplementari in ragione della distanza giungiamo al 28 giugno, ma l'8 luglio è una data inaccettabile.
2.
È superfluo continuare il nostro esame.
a)
Mi limiterò ad aggiungere che non si può trascurare la «vis rei judicatae» della sentenza 19-69.
La domanda di risarcimento aveva già costituito uno dei punti del precedente ricorso: nella replica era stato chiesto il risarcimento in luogo della riassunzione. La Corte si è già pronunciata in merito e la questione non può venir risollevata in virtù del principio «ne bis in idem».
b)
La domanda di riassunzione invece esula dai punti risolti dalla pronuncia 19-69, perché vi si era rinunciato. La domanda però si risolve in una domanda di annullamento della decisione 20 giugno 1968, con cui si era posto fine al rapporto di lavoro, comunicata il 21 giugno 1968 ed entrata in vigore il 1
o
ottobre 1968. I termini di impugnazione nei confronti di questo provvedimento sono però scaduti da tempo, sia calcolando da queste date, sia tenendo conto della rettifica del 13 gennaio 1969, con cui s'informava la ricorrente delle definitive condizioni per la riscossione della pensione integrale.
3.
Le conclusioni sono quindi irricevibili e vanno respinte.
II — Sulla domanda di revisione
La ricorrente afferma di non aver mai rinunciato definitivamente alla riassunzione. La rinuncia alla domanda nel corso della causa 19-69 è stata fatta a sua insaputa, quindi la Corte si è pronunciata senza conoscere esattamente le intenzioni della parte. La revisione è disciplinata dall'art. 41 del protocollo sulla Corte di giustizia e dagli artt. 98 e 99 del regolamento di procedura: la ricorrente ammette nel reclamo del 10 settembre 1970 che sin dal 19 giugno 1970 aveva potuto constatare dalla sentenza 19-69 che la Corte considerava valida ed autentica la sua rinuncia alla riassunzione. Una domanda di revisione per questo motivo doveva esser proposta al più tardi — tenuto conto dei termini supplementari per la distanza — il 25 settembre 1970, se si calcola a decorrere dalla risposta del cancelliere del 21 settembre, si giunge alla fine di dicembre 1970, ma comunque à fuori termine un ricorso del luglio 1971. Il ritardo non è sanato dal ricorso amministrativo presentato nel frattempo. Solo la Corte può pronunciarsi sulla revisione, nessun ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] può equipararsi ad una domanda di revisione o avere conseguenze in questo senso. Inoltre la risposta al ricorso è del dicembre 1970, ed a questa data i termini per richiedere la revisione erano scaduti irrimediabilmente.
[OSCURATO:PERSONA] non può esser ritenuta responsabile per tale ritardo. Per di più se non è lasciata alla discrezione delle parti la possibilità di stabilire i termini, ciò vale anche per la revisione, giacché in questo caso si sovvertirebbe il principio della «vis rei judicatae» e la certezza del diritto emanante dalla sentenza passata in giudicato.
Assodata l'inosservanza dei termini e quindi l'irricevibilità di una tale domanda, mi esimerò dall'esaminare le rimanenti eccezioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA].
III — Sulle spese
La convenuta ritiene temeraria l'azione promossa dalla ricorrente e chiede che, in deroga alla disciplina dell'art. 70 del regolamento di procedura, si applichi eventualmente l'art. 69, § 3. La domanda non è fuori luogo, giacché l'irricevibilità del ricorso traspare con evidenza dalle norme comunitarie e dalla giurisprudenza. Spetterà alla Corte decidere se sia il caso di applicare l'art. 69, § 3, II comma, del regolamento di procedura, tenuto conto dello svolgimento delle due cause.
IV — Propongo quindi di risolvere la controversia come segue:
Il ricorso è irricevibile in ogni suo punto. La Corte potrà decidere se sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 69, § 3, II comma, del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal tedesco.