Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 03675/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 settembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 4 e 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatti accertati in Boscoreale il 21 marzo 2019.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati invece adeguatamente trattati i temi di appello, riferiti al solo trattamento sanzionatorio, che è stato invero confermato dalla Corte territoriale con argomenti pertinenti.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 settembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 4 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatti accertati in Boscoreale il 21 marzo 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati invece adeguatamente trattati i temi di appello, riferiti al solo trattamento sanzionatorio, che è stato invero confermato dalla Corte territoriale con argomenti pertinenti. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 03675/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris