CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 33435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7722-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587; -intimato - avverso il decreto n. RG 140/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositato il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che la vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Potenza, in composizione collegiale, accolta per quanto reputato di ragione l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto monocratico, con il quale la stessa Corte gli aveva negato l’indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, assumendo non sussistere il lamentato pregiudizio, riconobbe all’opponente indennizzo nella misura di € 450,00, oltre alla metà delle spese legali, liquidate nell’intero in € 233,00, oltre accessori; -[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso quest’ultima decisione sulla base di tre motivi; osserva Con i primi due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2bis, co. 2 e 3, l. n. 89/2001, assumendo che la Corte locale dopo aver giustamente reputato non irrisoria la pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, si era limitata a tener conto della sola misura del risarcimento, disposto nella predetta entità, senza considerare che la domanda riguardava anche il rilascio di un fondo. Il complesso censuratorio risulta manifestamente fondato: -la decisione, pur avendo correttamente escluso che vertevasi in ipotesi d’irrisorietà della pretesa di cui al processo presupposto, ha quantificato l’entità dell’indennizzo nella stessa misura del risarcimento del danno disposto in quel giudizio, senza, tuttavia, tener conto della circostanza che il petitum di quella causa contemplava la domanda di restituzione di un fondo, in effetti accolta in favore dell’odierno ricorrente. Il terzo motivo, con il quale il Carelli si duole del regolamento delle spese, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 2233, co. 2, cod. civ., 1 e 4 d.m. n. 55/2014, in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi, resta assorbito in senso proprio. [OSCURATO:PERSONA], condivisa la riportata relazione, decide siccome in dispositivo. P.Q.M. accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata, in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per la definizione del capo delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, altra composizione. Così dec