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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:364
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 – Commissione / Austria (causa C‑564/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Art. 49 CE – Libera prestazione di servizi – Consulenti in materia di brevetti – Obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità professionale – Obbligo di designare un domiciliatario nello Stato membro di destinazione dei servizi»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 23)

2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni (Art. 49 CE) (v. punti 31-32, 35‑37, 47-53, 55 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE – Esigenze imposte dalla normativa nazionale riguardo ai consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro per poter prestare servizi, a titolo temporaneo, nello Stato membro interessato – Obbligo d’iscriversi nel registro nazionale, di possedere a tal fine un’assicurazione per la responsabilità professionale, di essere sottoposti al rispetto di tutte le norme disciplinari nazionali diverse da quelle collegate alle qualifiche professionali e di agire in concerto con un mandatario locale.

Dispositivo 1) La Repubblica d’Austria, avendo obbligato i consulenti in materia di brevetti regolarmente stabiliti in un altro Stato membro, i quali vogliano temporaneamente prestare servizi in Austria, a ricorrere a un domiciliatario residente in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’art. 49 CE. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 – Commissione / Austria (causa C‑564/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Art. 49 CE – Libera prestazione di servizi – Consulenti in materia di brevetti – Obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità professionale – Obbligo di designare un domiciliatario nello Stato membro di destinazione dei servizi» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 23) 2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni (Art. 49 CE) (v. punti 31-32, 35‑37, 47-53, 55 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE – Esigenze imposte dalla normativa nazionale riguardo ai consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro per poter prestare servizi, a titolo temporaneo, nello Stato membro interessato – Obbligo d’iscriversi nel registro nazionale, di possedere a tal fine un’assicurazione per la responsabilità professionale, di essere sottoposti al rispetto di tutte le norme disciplinari nazionali diverse da quelle collegate alle qualifiche professionali e di agire in concerto con un mandatario locale. Dispositivo 1) La Repubblica d’Austria, avendo obbligato i consulenti in materia di brevetti regolarmente stabiliti in un altro Stato membro, i quali vogliano temporaneamente prestare servizi in Austria, a ricorrere a un domiciliatario residente in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’art. 49 CE. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
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