CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 47362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/10/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale, nella parte in cui essa: - aveva accertato la pericolosità sociale, ex art. 1, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto [OSCURATO:PERSONA] e aveva applicato, a suo carico, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; - aveva altresì accertato la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche del proposto e del suo nucleo familiare, composto altresì dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA], e il valore di un immobile, intestato ai predetti congiunti ma nella concorrente disponibilità del proposto, immobile acquistato durante il tempo di manifestazione della pericolosità sociale; - aveva quindi disposto la confisca di prevenzione del cespite, di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza. 2. Ricorrono per cassazione il proposto e i predetti terzi intestatari, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rilievo dei presupposti soggettivi di pericolosità sociale in capo a [OSCURATO:PERSONA], da riscontrare indipendentemente dall'ascrivibilità del soggetto ad una o più delle categorie criminologiche tipizzate dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011. Al riguardo, non sarebbero stati adeguatamente considerati il positivo percorso carcerario intrapreso dal proposto, ancorché pluripregiudicato, e l'avvenuto distacco da ambienti criminali in tale modo evidenziato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'operato giudizio di sproporzione tra le entrate reddituali del nucleo familiare e l'acquisto immobiliare di causa. Era stata prodotta copiosa documentazione, ad illustrazione degli introiti leciti del proposto, anche derivanti da vincite di gioco, e della capacità economica dei terzi intestatari, e andava dunque escluso l'impiego, nell'acquisto, avvenuto previa accensione di mutuo bancario, di proventi di origine delittuosa. Neppure risulterebbe provata la fittizietà dell'intestazione del bene in capo ai congiunti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente. E scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimentò del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). 2. I ricorsi non tengono conto del più definito perimetro entro cui, in materia, si svolge il sindacato di legittimità. 2.1. Il primo motivo rimette in discussione il profilo della pericolosità sociale del proposto. Emerge, tuttavia, dal decreto impugnato come la Corte di appello abbia sancito detta pericolosità, nei termini descritti dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, dopo aver valutato il curriculum criminale dell'interessato, ritenuto in tal senso indicativo; dopo aver dunque vagliato una carriera criminosa, sviluppatasi nell'arco di un trentennio senza alcuna sostanziale soluzione di continuità, refrattaria alle condanne e alle misure di prevenzione e dissuasione poste in essere dalle pubbliche Autorità, nonché foriera di illeciti profitti, in particolare derivanti dall'attività di spaccio di droga e da condotte di carattere estorsivo ai danni di acquirenti morosi; e dopo avere ineccepibilmente tratto, dalla totalità delle risultanze, elementi dimostrativi della continuità, ad oggi non interrotta, di agire delinquenziale e del conseguente illecito arricchimento patrimoniale. 2.2. Circa la sproporzione economica e reddituale, e circa la fittizietà dell'intestazione, che sono i temi oggetto del secondo motivo, il giudizio operato dal decreto impugnato è saldamente ancorato all'attenta ricostruzione delle entrate lecite e delle uscite del nucleo familiare, il cui saldo è risultato al di sotto della soglia di povertà e radicalmente insufficiente a giustificare l'acquisto dell'immobile, di cui il proposto aveva, con il godimento, la piena disponibilità. L'esistenza di entrate ulteriori, rispetto a quelle contabilizzate, è stata esclusa con specifica argomentazione. 2.3. Le contestazioni dai ricorrenti mosse, con riguardo a tali complessivi aspetti, dal giudice a quo esaustivamente considerati, debordano nel merito, o sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa. 3. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili. Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ofanti [OSCURATO:PERSONA] l'i CORTE SUPREMA FY CASc e. • ' .'1 [OSCURATO:PERSONA] T DI CASSAZIONEr,'• CENTRALE 04/t/tti_ ), 62 9124 rELeritk '1/4)0 ./(9 /24 (9)710A- e0- CAV19-94"Q_ adI2QAk,012_ /rKolA/A o0v,ireAivoi (i\9- ptrig AL re-xì/bVO4 e A,,,C tv ciege_ - liccuA'e) - 4 'l-36/ QL\ 4(619u23 (Zall 02111/d(gp2 f\- 1,40 P23 ?Ma (IQ- p\d32( 942 (4A,,o bM A/n..4 Q nINiakk)v- .e \LQ/ &Alt A/KIM j 110 a kk i) dìkLAQ_ ùv