CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 35742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); ritenuto che nel caso in esame l'aspecificità dell'appello risulta evidente rispetto alla compiutezza della motivazione della sentenza appellata, non oggetto di puntuali deduzioni nell'atto di appello proprio sul tema dei riscontri della attendibilità della persona offesa, a fronte anche del riferimento ai messaggi whatsapp che attestavano l'opposto di quanto asserito dall'imputato e che andavano, perciò, specificamente censurati in sede di appello; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974; Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta generica in rapporto alla già delibata inammissibilità del ricorso in sede di assegnazione alla Settima Sezione. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore