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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 12119/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37780/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega a marginedel ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier, n. 44, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- CONTRO 2RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio a corso Trieste, n. 16, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- E IRCCS,[OSCURATO:PERSONA] per lo studio e la cura dei tumori, [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine de l controricorso, la qual e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative a questo procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, via Albalonga, n.7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di n. 2570/2019, depositata il 13/5/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con delibera n. 479 del 14/7/1997 l’Istituto nazionale per lo studio della cura dei tumori (IRCCS), Fondazione G. Pascale, disponeva la gara ad evidenza pubblica a licitazione privata per l’effettuazione dei lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento tecnologico dell’istituto Pascale.

La base d’asta dei lavori era dilire

29.455.473.165. L’aggiudicazione avveniva con la delibera n.775 del 9/12/1997, in favore dell’ATI, con la mandataria SIFRA Sud, per la somma di lire 19.731.664.525, con un ribasso d’asta del 33,73%. 3RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]ATI era formata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che si occupava dei lavori di installazione degli ascensori, con un ribasso d’asta del 50%, dalla Jole immobiliare s.r.l., dalla [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., che per gli impianti elettrici proponeva un ribasso del 35%, dalla [OSCURATO:PERSONA], che si occupava degli impianti, con un ribasso d’asta del 32%, oltre che dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA], per le opere civili, con un ribasso d’asta del 29,4% .

A seguito di informativaantimafia, il contratto veniva stipulato il 13/10/1999, con previsione di ultimazione dei lavori in 30 mesi.

2. L’offerta presentata dall’ATI, con il ribasso d’asta delle 33,073% veniva reputata anomala, sicché la mandataria [OSCURATO:PERSONA] recava le giustificazioni di un tale ribasso d’asta.

L’aggiudicazione definitiva interveniva con delibera n. 454 del 14/7/1999. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva al pagamento integrale in favore della mandataria [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza di assegnazione in sede di pignoramento per euro 1.303.080,23.

3. Con atto di citazione notificato il 12/10/2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria dell’ATI, e l’IRCCS, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: «in via cautelare […] emettere provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., dir e tto ad inibire l’istituto fondazione G. Pascale convenuto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] degli importi relativi al Sal n. 21 di spettanza della [OSCURATO:SOCIETA] medesima, pari ad euro 165.547,03; in via principale, condannare l’istituto fondazione G. Pascale al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di corrispettivo per le opere eseguite complessivo importo di euro 310.719,88 […] di cui euro 165.547,03, a titolo di corrispettivo a saldo per ulteriori opere eseguite in esecuzione dell’appalto oggetto di causa, ma non contabilizzate dall’Istituto committente; in via subordinata nell’ipotesi in cui, nelle more del 4RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio giudizio, intervenga da parte dell’Istituto committente il pagamento dell’intero importo del SAL n.21 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nella denegata ulteriore ipotesi che codesto Ecc.mo giudice adito ritenga liberatorio il suddetto pagamento anche per gli importi di spettanza della [OSCURATO:SOCIETA] pari ad euro 165.547,03, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’attrice l’importo di euro 165.547,03».

In sostanza, l’attrice [OSCURATO:SOCIETA] deduceva che, essendo si obbligata ad espletare l’attività di installazione degli ascensori, inizialmente con un ribasso del 50%, ma, in sede di aggiudicazione, con il ribasso medio del 33%, tale ultimo indice percentuale doveva essere applicato in sede di distribuzione da parte della mandataria [OSCURATO:PERSONA] delle somme ricevute dalla stazione appaltante IRCCS.

La società voleva, insomma, che le fosse applicata la percentuale di riduzione del 33,073 %, quale risultante dall’aggiudicazione della gara appalto, e non nella misura del 50%.

4. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto della domanda.

5. Si costituiva l’IRCCS deducendo «di aver già versato anche la quota di pertinenza della [OSCURATO:SOCIETA] alla mandataria dell’ATI, [OSCURATO:PERSONA]».

6. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 9/7/2015, accoglieva la domanda, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 142.219,95.

In particolare, il tribunale rilevava che «il pagamento effettuato dal Pascale alla [OSCURATO:PERSONA] srl ha senz’altro effetto liberatorio in quanto la stazione appaltante deve ritenersi estranea ai rapporti interni dell’ATI», chiarendo che neanche «può ritenersiefficace nei confronti del Pascale la revoca tacita del mandato poiché contrastante con aspetti essenziali dell’istituto dell’ATI».

7. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’applicazione sull’importo delle lavorazioni di spettanza della [OSCURATO:SOCIETA], contabilizzato nel SAL n.21 del contratto d’appalto, del 5RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ribasso del 50%, in luogo del ribasso del 33,073 %, riducendo dunque l’importo spettante alla [OSCURATO:SOCIETA] ad euro 81.270,27.

In particolare, l’appellante deduceva che, in sede di gara, in ragione della ritenuta anomalia dell’offerta dell’ATI, la stessa veniva sottoposta alla verifica ex art. 21 della legge n. 109 del 1994, attraverso l’esame delle «giustificazioni dell’offerta economica».

In tale frangente la mandataria [OSCURATO:PERSONA] produceva «le offerte di ribasso che ogni impresa del raggruppamento, previo studio della categoria di lavori di propriacompetenza aveva ad essa mandataria comunicato ai fini della formulazione del ribasso unitario da offrire in gara strumento l’impegno, all’interno dell’ATI, di eseguire la propria categoria dei lavori con il ribasso comunicato».

La mandataria dell’ATI, dunque, una volta ricevuti dalle mandanti i differenti ribassi offerti dalle imprese raggruppate per le categorie di lavori di rispettiva competenza, aveva effettuato «la media ponderale degli stessi così determinando il ribasso unitario offerta all’Istituto committente».

Il ribasso offerto dalla [OSCURATO:SOCIETA], pari al 50%, in sede di «giustificazioni dell’offerta» rendeva il ribasso unico offerto pari al 33,073%.

Per tale ragione, ad avviso dell’appellante, «la ripartizione dei compensi tra le singole imprese va operata dalla mandataria sulla base dei ribassi offerti dalle stesse con riferimento alle singole categorie di lavorazioni, così da consentire, in ragione dei diversi ribassi offerti, quei margini di guadagno indicati in sede di offerta».

A nulla rilevava che l’accordo interno non emergesse dal contratto d’appalto, stante la estraneità della committente agli accordi interni delle imprese.

8. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n. 2570/2019, del 13/5/2019, rigettava il gravame. 6RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che la sussistenza ed il contenuto dell’accordo intercorso tra le imprese dell’ATI, di ripartirsi compensi sulla base dei diversi ribassi offerti dalle stesse con riferimento alle singole categorie di lavorazione, erano «controversi», anche prima del giudizio.

La mandante [OSCURATO:SOCIETA] aveva sempre negato che vi fosse stato un accordo, verbale o scritto, tra gli associati di applicare al loro interno ribassi differenziati «o, comunque, in misura diversa da quella risultante dall’unico ribasso offerto unitariamente in sede di gara».

Precisava la Corte territoriale che « n é è vero che della sussistenza di tale accordo vi sia prova documentale, non risultando tale pattuizione né inserita nell’atto costitutivo dell’ATI per notar Mauro, né richiamata nel contratto di appalto stipulato con l’istituto Pascale.

Agli atti vi era soltanto la «Giustificazione dell’offerta economica», ossia la tabella contenente i singoli ribassi operati dalle imprese dell’ATI, inviata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] dalla stazione appaltante e predisposta dalla medesima odierna appellante».

In tale tabella si dava conto dei ribassi comunicati dalle imprese, ma «di tali comunicazioni e del loro effettivo contenuto l’appellante non ha dato affatto la prova».

Per tale ragione, non era possibile sostenere che la comunicazione dei singoli ribassi effettuata dalle imprese alla mandataria [OSCURATO:PERSONA] costituisse «impegno scritto delle singole imprese, posto che anche di tale comunicazione manca la prova».

Neppure potevano individuarsi quali indizi significativi «la mera circostanza che in occasione dei pagamenti degli altri venti SAL non vi è stata alcuna lagnanza da parte delle altre imprese raggruppate ovvero il fatto che nella specie trattasi di un ATI verticale, caratterizzata cioè da lavorazioni di classificazione diverse». 7RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, depositando anche memoria scritta.

10. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta.

11. Ha resistito con controricorso l’Istituto nazionale per lo studio della cura dei tumori Fondazione G. Pascale, IRCCS.

12. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione articoli 360, primo comma, numeri 3,4 e 5 in relazione all’art.117 c.p.c., legge n. 2248/1865 – Al contratto d’appalto Rep. 70580 del 2/11/1999 –Alla legge n. 109/94 e al d.p.r. 554/99 – Agli artt. 1341 e 1362 c.c. – Agli artt. 1175 e 1375 c.c. – Agli articoli 1664 c.c. e seguenti – Violazione del principio della domanda ex articoli 99 e 112 c.p.c. – Violazione art. 111 della C ostituzione – travisamento esame di un punto decisivo della controversia – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio».

Per la ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel determinare l’importo spettante alla [OSCURATO:SOCIETA], considerando il ribasso del 33,73%, quale ribasso unitario calcolato dall’ATI ai fini dell’aggiudicazione e della giustificazione dell’offerta, inizialmente ritenuta anomala, in luogo del ribasso effettivo che doveva essere «del 50%, indicato dalla [OSCURATO:SOCIETA] e pure ribadito nel documento giustificativo».

Infatti, a seguito della verifica prevista ex art. 21 della legge n. 109 del 1994, in ragione della ritenuta anomalia dell’offerta economica presentata, l’ATI aveva depositato delle «Giustificazioni 8RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’offerta economica», all’interno delle quali erano indicati i singoli ribassi di ciascuna società facente parte dell’ATI.

In particolare, la società [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alle opere civili aveva offerta un ribasso del 29,4%, Eugenio ciotola s.p.a., in relazione agli impianti elettrici, aveva offerta un ribasso del 35%, [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli impianti meccanici, aveva offerta un ribasso del 32%, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva offerta un ribasso del 50%, in relazione agli impianti elevatori, per una media di ribasso del 33,73%, pari a lire 19.713.751.713, a titolo di importo netto che la stazione appaltante avrebbe dovuto corrispondere all’ATI, in luogo dell’importo a base d’asta pari a lire

29.455.473.165. La società mandataria [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva provveduto alla ripartizione dei compensi tra le singole imprese in ragione dei ribassi offerte dalle stesse con riferimento alle singole categorie di lavorazioni, «così da consentire, in ragione dei diversi ribassi offerti, i margini di guadagno indicati in sede di offerta».

Pertanto, per la ricorrente, «solo l’aliquota del 50% indicata da [OSCURATO:SOCIETA], si ripete, doveva essere quell’effettiva e a base dell’impegno assunto dell’ATI nei confronti dell’istituto Pascale».

Aggiunge la ricorrente che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato l’applicazione della percentuale di ribasso del 50% solo in sede di ripartizione degli importi a seguito del 21º SAL.

Per la ricorrente l’errore commesso dalla Corted’appello sarebbe consistito nel non riconoscere che «le dichiarazioni rese dagli operatori economici nell’ambito di una pubblica gara, poi peraltro confermata nelle giustificazioni prodotte a corredo dell’offerta, costituiscono un preciso impegno contrattuale degli stessi nei confronti della PA».

Non vi sarebbe stata contestazione in relazione all’atto esibito dalla ricorrente, così da diventare pacifico, ex art.115 c.p.c. 9RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riduzione del 50% sarebbe stata «agevolmente ricavabile dalle più volte richiamate giustificazioni, allegate nel giudizio di prime cure siada [OSCURATO:PERSONA] ch e dal CTU».

Ciò avrebbe reso «superflua ogni indagine sull’esistenza di accordi/patti diversi, maiesibiti o prodotti in giudizio dalla mandante [OSCURATO:SOCIETA]».

2. Il motivo è inammissibile. 2.1.In primo luogo, in tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass., sez. 5, 6/11/2024, n. 28541).

Nella specie, il motivo è costruito con un affastellarsi inestricabile di argomentazioni e di norme asseritamente violate, rendendo impossibile a questa Corte di decidere su ciascuna delle censure separatamente.

2.2. Il motivo pecca anche di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato trascritti gli stralci dei documenti invocati (contratto di appalto; giustificazioni offerta anomala).

3. Inoltre, si è in presenza di una doppia decisione conforme di merito ex art.348-ter c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, con la conseguente impossibilità di articolare il motivo di impugnazione teso a censurare il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.

L’art.348-ter c.p.c., è applicabile, ai sensi dell’ art. 54, comma 2, del decreto-legge n.83 del 2012, convertito in legge n.134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774). 10RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] premesso che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., sez. 2, 10/3/2014, n. 5528).

La ricorrente, sul punto, non ha riportato le argomentazioni del tribunale, con cui è stata rigettata l’originaria domanda da parte della mandataria [OSCURATO:PERSONA].

Trova applicazione il principio per cui, in tema di ricorso di cassazione, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., sez. 6-2, 9/3/2022, n. 7724).

4. Tra l’altro, la ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata da parte della Corted’appello, non sindacabile in questa sede.

Senza contare che il vizio di motivazione viene articolato alla stregua della vecchia normativa di cui all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., cioè come «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio», e non come omesso esame di fatti decisivi (Cass. Sez.U., n. 8053 del 2014). 11RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

5. Va anche evidenziato che, poiché la delibera n. 479 del 14/7/1997 ha indetto la gara a licitazione privata, trova applicazione, quanto alle offerte anomale, la disciplina di cui all’art.21, comma 1- bis, della legge 11/2/1994, n. 109, che statuisce «nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l’osservatorio, sulla base dell’andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell’anno precedente.

A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con l’esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.

Le offerte debbono essere corredate, fino a dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d’asta»(poi artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023).

6. La società mandataria, [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto quindi a fornire giustificazioni e ad indicare il ribasso medio del 33,73%.

Tale ribasso medio è stato fatto propriodalla stazione appaltante che ha aggiudicato i lavori per la somma di lire

19.731.664.525. 12RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dato è stato fatto proprio, dunque, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della richiesta del 21º SAL, in luogo della percentuale diversa del 50%, che però restava all’interno dei rapporti tra le società partecipanti all’ATI.

Con valutazione di pieno merito, sia il Tribunale che la Corte d’appello, hanno ritenuto che non vi fosse un accordo interno tra le società partecipanti all’ATI per l’applicazione a ciascuna impresa della quota di ribasso differenziata in relazione alla tipologia dei lavori espletati, trattandosi di ATI verticale.

Al contrario, l’unico dato certo è quello unitario dell’ATI di ribasso complessivo del prezzo offerto pari a 33,73%.

In tal senso si richiama il precedente di questa Corteper cui c on l'associazione temporanea di imprese, costituita per l'aggiudicazione e l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, la sussistenza di un rapporto di mandato collettivo con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese ad altra impresa capogruppo, preclude la validità dell'accordo interno in base al quale i corrispettivi vengano ripartiti in modo difforme da quanto stabilito nel contratto di appalto,violando detta clausola il divieto di contratti in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., poich é contrastante con aspetti essenziali dell'istituto, sia per lo svuotamento del mandato collettivo, sia, quanto alla disciplina dell'appalto di opere pubbliche, per contrasto con l'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 406 del 1991 (nel testo "ratione temporis" applicabile), il quale fa divieto di costituire un raggruppamento concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara, altrimenti impedendosi alla P.A. di valutare la consistenza tecnica e finanziaria delle imprese riunite(Cass., sez. 1, 23/1/2012, n. 837).

Ciò che rileva è, dunque, il rapporto con la stazione appaltante, ai fini della determinazione dell’obbligazione gravante sull’ATI, 13RG n. 37780/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio venendo in considerazione «aspetti inerenti alla trasparenza dell’appalto, nel senso che la pubblica amministrazione viene posta preventivamente in grado di conoscere i partecipanti alla gara e di effettuare le conseguenti valutazioni» (Cass. n. 837 del 2012).

Tant’è vero che una clausola stipulata successivamente alla conclusione del contratto d’appalto, con la quale si convengono alla ripartizione dei corrispettivi difforme dalle previsioni del capitolato, appare assolutamente distonica rispetto al fenomeno rappresentativo dell’ATI (Cass. n. 837 del 2012).

Si è chiarito, del resto, che «il rilievo che viene normalmente attribuito alla necessità che i lavori vengano effettivamente svolti secondo le indicazioni fornite prima dell’aggiudicazione, corrisponde all’esigenza, in capo all’amministrazione, di conoscere le quote facenti capo a ciascuna impresa, anche al fine di valutare le rispettive capacità tecniche e finanziarie».

7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M dichiara inammissibile ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della IRCCS le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.

Ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37780/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega a marginedel ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier, n. 44, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- CONTRO 2RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio a corso Trieste, n. 16, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- E IRCCS,[OSCURATO:PERSONA] per lo studio e la cura dei tumori, [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine de l controricorso, la qual e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative a questo procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, via Albalonga, n.7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di n. 2570/2019, depositata il 13/5/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con delibera n. 479 del 14/7/1997 l’Istituto nazionale per lo studio della cura dei tumori (IRCCS), Fondazione G. Pascale, disponeva la gara ad evidenza pubblica a licitazione privata per l’effettuazione dei lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento tecnologico dell’istituto Pascale. La base d’asta dei lavori era dilire 29.455.473.165. L’aggiudicazione avveniva con la delibera n.775 del 9/12/1997, in favore dell’ATI, con la mandataria SIFRA Sud, per la somma di lire 19.731.664.525, con un ribasso d’asta del 33,73%. 3RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]ATI era formata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che si occupava dei lavori di installazione degli ascensori, con un ribasso d’asta del 50%, dalla Jole immobiliare s.r.l., dalla [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., che per gli impianti elettrici proponeva un ribasso del 35%, dalla [OSCURATO:PERSONA], che si occupava degli impianti, con un ribasso d’asta del 32%, oltre che dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA], per le opere civili, con un ribasso d’asta del 29,4% . A seguito di informativaantimafia, il contratto veniva stipulato il 13/10/1999, con previsione di ultimazione dei lavori in 30 mesi. 2. L’offerta presentata dall’ATI, con il ribasso d’asta delle 33,073% veniva reputata anomala, sicché la mandataria [OSCURATO:PERSONA] recava le giustificazioni di un tale ribasso d’asta. L’aggiudicazione definitiva interveniva con delibera n. 454 del 14/7/1999. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva al pagamento integrale in favore della mandataria [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza di assegnazione in sede di pignoramento per euro 1.303.080,23. 3. Con atto di citazione notificato il 12/10/2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria dell’ATI, e l’IRCCS, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: «in via cautelare […] emettere provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., dir e tto ad inibire l’istituto fondazione G. Pascale convenuto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] degli importi relativi al Sal n. 21 di spettanza della [OSCURATO:SOCIETA] medesima, pari ad euro 165.547,03; in via principale, condannare l’istituto fondazione G. Pascale al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di corrispettivo per le opere eseguite complessivo importo di euro 310.719,88 […] di cui euro 165.547,03, a titolo di corrispettivo a saldo per ulteriori opere eseguite in esecuzione dell’appalto oggetto di causa, ma non contabilizzate dall’Istituto committente; in via subordinata nell’ipotesi in cui, nelle more del 4RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio giudizio, intervenga da parte dell’Istituto committente il pagamento dell’intero importo del SAL n.21 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nella denegata ulteriore ipotesi che codesto Ecc.mo giudice adito ritenga liberatorio il suddetto pagamento anche per gli importi di spettanza della [OSCURATO:SOCIETA] pari ad euro 165.547,03, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’attrice l’importo di euro 165.547,03». In sostanza, l’attrice [OSCURATO:SOCIETA] deduceva che, essendo si obbligata ad espletare l’attività di installazione degli ascensori, inizialmente con un ribasso del 50%, ma, in sede di aggiudicazione, con il ribasso medio del 33%, tale ultimo indice percentuale doveva essere applicato in sede di distribuzione da parte della mandataria [OSCURATO:PERSONA] delle somme ricevute dalla stazione appaltante IRCCS. La società voleva, insomma, che le fosse applicata la percentuale di riduzione del 33,073 %, quale risultante dall’aggiudicazione della gara appalto, e non nella misura del 50%. 4. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto della domanda. 5. Si costituiva l’IRCCS deducendo «di aver già versato anche la quota di pertinenza della [OSCURATO:SOCIETA] alla mandataria dell’ATI, [OSCURATO:PERSONA]». 6. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 9/7/2015, accoglieva la domanda, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 142.219,95. In particolare, il tribunale rilevava che «il pagamento effettuato dal Pascale alla [OSCURATO:PERSONA] srl ha senz’altro effetto liberatorio in quanto la stazione appaltante deve ritenersi estranea ai rapporti interni dell’ATI», chiarendo che neanche «può ritenersiefficace nei confronti del Pascale la revoca tacita del mandato poiché contrastante con aspetti essenziali dell’istituto dell’ATI». 7. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’applicazione sull’importo delle lavorazioni di spettanza della [OSCURATO:SOCIETA], contabilizzato nel SAL n.21 del contratto d’appalto, del 5RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ribasso del 50%, in luogo del ribasso del 33,073 %, riducendo dunque l’importo spettante alla [OSCURATO:SOCIETA] ad euro 81.270,27. In particolare, l’appellante deduceva che, in sede di gara, in ragione della ritenuta anomalia dell’offerta dell’ATI, la stessa veniva sottoposta alla verifica ex art. 21 della legge n. 109 del 1994, attraverso l’esame delle «giustificazioni dell’offerta economica». In tale frangente la mandataria [OSCURATO:PERSONA] produceva «le offerte di ribasso che ogni impresa del raggruppamento, previo studio della categoria di lavori di propriacompetenza aveva ad essa mandataria comunicato ai fini della formulazione del ribasso unitario da offrire in gara strumento l’impegno, all’interno dell’ATI, di eseguire la propria categoria dei lavori con il ribasso comunicato». La mandataria dell’ATI, dunque, una volta ricevuti dalle mandanti i differenti ribassi offerti dalle imprese raggruppate per le categorie di lavori di rispettiva competenza, aveva effettuato «la media ponderale degli stessi così determinando il ribasso unitario offerta all’Istituto committente». Il ribasso offerto dalla [OSCURATO:SOCIETA], pari al 50%, in sede di «giustificazioni dell’offerta» rendeva il ribasso unico offerto pari al 33,073%. Per tale ragione, ad avviso dell’appellante, «la ripartizione dei compensi tra le singole imprese va operata dalla mandataria sulla base dei ribassi offerti dalle stesse con riferimento alle singole categorie di lavorazioni, così da consentire, in ragione dei diversi ribassi offerti, quei margini di guadagno indicati in sede di offerta». A nulla rilevava che l’accordo interno non emergesse dal contratto d’appalto, stante la estraneità della committente agli accordi interni delle imprese. 8. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n. 2570/2019, del 13/5/2019, rigettava il gravame. 6RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che la sussistenza ed il contenuto dell’accordo intercorso tra le imprese dell’ATI, di ripartirsi compensi sulla base dei diversi ribassi offerti dalle stesse con riferimento alle singole categorie di lavorazione, erano «controversi», anche prima del giudizio. La mandante [OSCURATO:SOCIETA] aveva sempre negato che vi fosse stato un accordo, verbale o scritto, tra gli associati di applicare al loro interno ribassi differenziati «o, comunque, in misura diversa da quella risultante dall’unico ribasso offerto unitariamente in sede di gara». Precisava la Corte territoriale che « n é è vero che della sussistenza di tale accordo vi sia prova documentale, non risultando tale pattuizione né inserita nell’atto costitutivo dell’ATI per notar Mauro, né richiamata nel contratto di appalto stipulato con l’istituto Pascale. Agli atti vi era soltanto la «Giustificazione dell’offerta economica», ossia la tabella contenente i singoli ribassi operati dalle imprese dell’ATI, inviata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] dalla stazione appaltante e predisposta dalla medesima odierna appellante». In tale tabella si dava conto dei ribassi comunicati dalle imprese, ma «di tali comunicazioni e del loro effettivo contenuto l’appellante non ha dato affatto la prova». Per tale ragione, non era possibile sostenere che la comunicazione dei singoli ribassi effettuata dalle imprese alla mandataria [OSCURATO:PERSONA] costituisse «impegno scritto delle singole imprese, posto che anche di tale comunicazione manca la prova». Neppure potevano individuarsi quali indizi significativi «la mera circostanza che in occasione dei pagamenti degli altri venti SAL non vi è stata alcuna lagnanza da parte delle altre imprese raggruppate ovvero il fatto che nella specie trattasi di un ATI verticale, caratterizzata cioè da lavorazioni di classificazione diverse». 7RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, depositando anche memoria scritta. 10. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta. 11. Ha resistito con controricorso l’Istituto nazionale per lo studio della cura dei tumori Fondazione G. Pascale, IRCCS. 12. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione articoli 360, primo comma, numeri 3,4 e 5 in relazione all’art.117 c.p.c., legge n. 2248/1865 – Al contratto d’appalto Rep. 70580 del 2/11/1999 –Alla legge n. 109/94 e al d.p.r. 554/99 – Agli artt. 1341 e 1362 c.c. – Agli artt. 1175 e 1375 c.c. – Agli articoli 1664 c.c. e seguenti – Violazione del principio della domanda ex articoli 99 e 112 c.p.c. – Violazione art. 111 della C ostituzione – travisamento esame di un punto decisivo della controversia – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio». Per la ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel determinare l’importo spettante alla [OSCURATO:SOCIETA], considerando il ribasso del 33,73%, quale ribasso unitario calcolato dall’ATI ai fini dell’aggiudicazione e della giustificazione dell’offerta, inizialmente ritenuta anomala, in luogo del ribasso effettivo che doveva essere «del 50%, indicato dalla [OSCURATO:SOCIETA] e pure ribadito nel documento giustificativo». Infatti, a seguito della verifica prevista ex art. 21 della legge n. 109 del 1994, in ragione della ritenuta anomalia dell’offerta economica presentata, l’ATI aveva depositato delle «Giustificazioni 8RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’offerta economica», all’interno delle quali erano indicati i singoli ribassi di ciascuna società facente parte dell’ATI. In particolare, la società [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alle opere civili aveva offerta un ribasso del 29,4%, Eugenio ciotola s.p.a., in relazione agli impianti elettrici, aveva offerta un ribasso del 35%, [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli impianti meccanici, aveva offerta un ribasso del 32%, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva offerta un ribasso del 50%, in relazione agli impianti elevatori, per una media di ribasso del 33,73%, pari a lire 19.713.751.713, a titolo di importo netto che la stazione appaltante avrebbe dovuto corrispondere all’ATI, in luogo dell’importo a base d’asta pari a lire 29.455.473.165. La società mandataria [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva provveduto alla ripartizione dei compensi tra le singole imprese in ragione dei ribassi offerte dalle stesse con riferimento alle singole categorie di lavorazioni, «così da consentire, in ragione dei diversi ribassi offerti, i margini di guadagno indicati in sede di offerta». Pertanto, per la ricorrente, «solo l’aliquota del 50% indicata da [OSCURATO:SOCIETA], si ripete, doveva essere quell’effettiva e a base dell’impegno assunto dell’ATI nei confronti dell’istituto Pascale». Aggiunge la ricorrente che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato l’applicazione della percentuale di ribasso del 50% solo in sede di ripartizione degli importi a seguito del 21º SAL. Per la ricorrente l’errore commesso dalla Corted’appello sarebbe consistito nel non riconoscere che «le dichiarazioni rese dagli operatori economici nell’ambito di una pubblica gara, poi peraltro confermata nelle giustificazioni prodotte a corredo dell’offerta, costituiscono un preciso impegno contrattuale degli stessi nei confronti della PA». Non vi sarebbe stata contestazione in relazione all’atto esibito dalla ricorrente, così da diventare pacifico, ex art.115 c.p.c. 9RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riduzione del 50% sarebbe stata «agevolmente ricavabile dalle più volte richiamate giustificazioni, allegate nel giudizio di prime cure siada [OSCURATO:PERSONA] ch e dal CTU». Ciò avrebbe reso «superflua ogni indagine sull’esistenza di accordi/patti diversi, maiesibiti o prodotti in giudizio dalla mandante [OSCURATO:SOCIETA]». 2. Il motivo è inammissibile. 2.1.In primo luogo, in tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass., sez. 5, 6/11/2024, n. 28541). Nella specie, il motivo è costruito con un affastellarsi inestricabile di argomentazioni e di norme asseritamente violate, rendendo impossibile a questa Corte di decidere su ciascuna delle censure separatamente. 2.2. Il motivo pecca anche di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato trascritti gli stralci dei documenti invocati (contratto di appalto; giustificazioni offerta anomala). 3. Inoltre, si è in presenza di una doppia decisione conforme di merito ex art.348-ter c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, con la conseguente impossibilità di articolare il motivo di impugnazione teso a censurare il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. L’art.348-ter c.p.c., è applicabile, ai sensi dell’ art. 54, comma 2, del decreto-legge n.83 del 2012, convertito in legge n.134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774). 10RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] premesso che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., sez. 2, 10/3/2014, n. 5528). La ricorrente, sul punto, non ha riportato le argomentazioni del tribunale, con cui è stata rigettata l’originaria domanda da parte della mandataria [OSCURATO:PERSONA]. Trova applicazione il principio per cui, in tema di ricorso di cassazione, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., sez. 6-2, 9/3/2022, n. 7724). 4. Tra l’altro, la ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata da parte della Corted’appello, non sindacabile in questa sede. Senza contare che il vizio di motivazione viene articolato alla stregua della vecchia normativa di cui all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., cioè come «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio», e non come omesso esame di fatti decisivi (Cass. Sez.U., n. 8053 del 2014). 11RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5. Va anche evidenziato che, poiché la delibera n. 479 del 14/7/1997 ha indetto la gara a licitazione privata, trova applicazione, quanto alle offerte anomale, la disciplina di cui all’art.21, comma 1- bis, della legge 11/2/1994, n. 109, che statuisce «nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l’osservatorio, sulla base dell’andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell’anno precedente. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con l’esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fino a dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d’asta»(poi artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023). 6. La società mandataria, [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto quindi a fornire giustificazioni e ad indicare il ribasso medio del 33,73%. Tale ribasso medio è stato fatto propriodalla stazione appaltante che ha aggiudicato i lavori per la somma di lire 19.731.664.525. 12RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dato è stato fatto proprio, dunque, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della richiesta del 21º SAL, in luogo della percentuale diversa del 50%, che però restava all’interno dei rapporti tra le società partecipanti all’ATI. Con valutazione di pieno merito, sia il Tribunale che la Corte d’appello, hanno ritenuto che non vi fosse un accordo interno tra le società partecipanti all’ATI per l’applicazione a ciascuna impresa della quota di ribasso differenziata in relazione alla tipologia dei lavori espletati, trattandosi di ATI verticale. Al contrario, l’unico dato certo è quello unitario dell’ATI di ribasso complessivo del prezzo offerto pari a 33,73%. In tal senso si richiama il precedente di questa Corteper cui c on l'associazione temporanea di imprese, costituita per l'aggiudicazione e l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, la sussistenza di un rapporto di mandato collettivo con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese ad altra impresa capogruppo, preclude la validità dell'accordo interno in base al quale i corrispettivi vengano ripartiti in modo difforme da quanto stabilito nel contratto di appalto,violando detta clausola il divieto di contratti in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., poich é contrastante con aspetti essenziali dell'istituto, sia per lo svuotamento del mandato collettivo, sia, quanto alla disciplina dell'appalto di opere pubbliche, per contrasto con l'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 406 del 1991 (nel testo "ratione temporis" applicabile), il quale fa divieto di costituire un raggruppamento concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara, altrimenti impedendosi alla P.A. di valutare la consistenza tecnica e finanziaria delle imprese riunite(Cass., sez. 1, 23/1/2012, n. 837). Ciò che rileva è, dunque, il rapporto con la stazione appaltante, ai fini della determinazione dell’obbligazione gravante sull’ATI, 13RG n. 37780/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio venendo in considerazione «aspetti inerenti alla trasparenza dell’appalto, nel senso che la pubblica amministrazione viene posta preventivamente in grado di conoscere i partecipanti alla gara e di effettuare le conseguenti valutazioni» (Cass. n. 837 del 2012). Tant’è vero che una clausola stipulata successivamente alla conclusione del contratto d’appalto, con la quale si convengono alla ripartizione dei corrispettivi difforme dalle previsioni del capitolato, appare assolutamente distonica rispetto al fenomeno rappresentativo dell’ATI (Cass. n. 837 del 2012). Si è chiarito, del resto, che «il rilievo che viene normalmente attribuito alla necessità che i lavori vengano effettivamente svolti secondo le indicazioni fornite prima dell’aggiudicazione, corrisponde all’esigenza, in capo all’amministrazione, di conoscere le quote facenti capo a ciascuna impresa, anche al fine di valutare le rispettive capacità tecniche e finanziarie». 7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo. P.Q.M dichiara inammissibile ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa. Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della IRCCS le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa. Ai
Sentenza Cassazione n. 12119/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris