CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello - Sezione distaccata di Taranton. 462/2024, depositata il 02/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al tribunale di Taranto in veste di giudice del lavoroAssunta [OSCURATO:PERSONA], già pedagogista convenzionata in serviziopresso il Consultorio familiare di Taranto (di cui poi era stata, sino allaquiescenza, dipendente), citava in giudizio l’ASL Taranto, per chiederne lacondanna al pagamento in proprio favore di una somma corrispondentealla differenza tra quanto avrebbe percepito se l’Azienda avesse versato icontributi dovuti e quanto realmente riscosso dopo il pensionamento, oltrealla perdita di chances conseguente alla impossibilità, al raggiungimentoNumero registro generale 11409/2025Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 17339/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’età pensionabile, di godere della quiescenza lavorativa a causa dellaesiguità delle somme percepite a titolo di pensione.2. Premetteva di avere già ottenuto, in un originario separato giudizio,con sentenza passata in giudicato, la condanna generica dell’Azienda perl’omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo7.6.1983 -30.1.1998.3. Il tribunale di Taranto con sentenza del 7/03/2024 riconosceva allaricorrente l’importo di € 19.364,32, oltre interessi legali, quale valorelimitatamente al periodo 01/01/1996 – 31/10/1998, motivando nel sensoche l’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, lavecchiaia e i superstiti gestita dall’INPS ai lavoratori autonomiparasubordinati (quali era Gonnella), ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del1995 decorreva dal 1.1.1996, mentre l’obbligo di iscrizione all’INPSdecorreva dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], di talché per il periodo anteriore a quest’ultimadata l’ASL Taranto non doveva versare all’INPS alcuna contribuzione el’appellante non aveva diritto ad accredito contributivo.4. La lavoratrice impugnava la pronuncia con riferimento a talestatuizione e alla regolamentazione delle spese di giudizio, ivi inclusa laliquidazione in favore del CTU posta in solido a carico di entrambe leparti.5. La Corte appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto con lasentenza impugnata in questa sede, in accoglimento dell’appello, dopoavere premesso che l’oggetto della controversia, delimitato dallapronuncia passata in giudicato, era costituito dalla quantificazione deldanno imputabile alla ASL ex art. 2116 c.c. per omesso versamento nelperiodo previdenziale 7/06/1983 – 30/01/1998, obbligazione estinta perprescrizione e non più accreditabile dall’INPS, riformava la decisione diprime cure e commisurava il danno all’intero periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] -30.11.1998 (sul quale si era formato il giudicato), diversamente dalTribunale che lo aveva fatto decorrere dalla data di istituzione dellagestione Separata INPS (1.4.1996). A fronte dei due criteri diNumero registro generale 11409/2025Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 17339/2026Data pubblicazione 01/06/2026legali e rendimento di BTP decennali), individuava equitativamente ilparametro per la liquidazione nella semisomma fra i due risultati.6. In applicazione di tale principio la Corte distrettuale perveniva allaquantificazione del danno risarcibile in € 129.703,72.7. Quanto al regolamento delle spese il giudice d’appello riteneva chel’assoluta peculiarità della vicenda giustificasse la compensazione dellespese di entrambi i gradi di giudizio.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, affidatoa due motivi, ai quali l’ASL Taranto ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ex art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per avere la Corte d’Appellocompensato le spese del doppio grado di giudizio pur in presenzadell’accoglimento del gravame e della soccombenza dell’[OSCURATO:PERSONA].1.1. La ricorrente, richiamato il testo dell’art. 92 c.p.c. e la sentenzaadditiva della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, evidenzia chele "altre analoghe ed eccezionali ragioni", legittimanti la compensazionetotale o parziale, devono riguardare circostanze o aspetti dellacontroversia decisa e non possono essere espresse con una formulagenerica, inidonea a consentire il necessario controllo. Precisa che, comesottolineato dalla Corte costituzionale, l'obbligo di motivazione delladecisione di compensare le spese di lite, tanto nelle due ipotesi nominatedal legislatore (assolta novità della questione e mutamento dellagiurisprudenza), quanto nelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni,discende dall'art. 111, comma 6, Cost. che vuole che tutti i provvedimentigiurisdizionali siano motivati.1.2. La laconica formula adoperata dalla Corte d'appello all'esitodell’accoglimento dei motivi di appello non permette di enucleare icaratteri di gravità ed eccezionalità eventualmente riscontrati nellafattispecie, né di identificare una delle ipotesi previste nel corpo dell'art 92c.p.c., non consentendo di verificare se nella vicenda vi siano profili diNumero registro generale 11409/2025Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 17339/2026Data pubblicazione 01/06/2026assoluta peculiarità che giustificano la compensazione di spese tra le parti.Aggiunge che anzi la ragione addotta contraddice la motivazione sulmerito della controversia ed è eccentrica rispetto all'ambito applicativodella compensazione, posto che già nel giudizio di primo e secondo gradola ricorrente aveva documentato precisi precedenti giurisprudenziali intema.1.3. Né ricorre quell'ipotesi di accoglimento della domanda “in misuraridotta”, che determina reciproca soccombenza, la quale postula che laparte di domanda non accolta debba avere costretto la controparte a unaspesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto sela domanda fosse stata contenuta nel giusto, poiché l'attualizzazione delrisarcimento ha determinato un accoglimento in misura ridotta delladomanda, ma senza aggravio degli oneri processuali a carico di parteappellata.2. Nel secondo motivo si lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e 111,comma 6, Cost., per avere la Corte d’Appello omesso la motivazione ocomunque reso una motivazione apparente in ordine alla liquidazione dellespese di lite, con conseguente nullità della sentenza sul punto.3. In sede di controricorso l’ASL deduce, in primo luogo, l’inammissibilitàdel ricorso principale sotto più profili (violazione del giudicato; violazionedel principio di autosufficienza, non essendo riportati gli atti di causa, masolo alcune parti della sentenza impugnata; attitudine a sollecitare laCorte a una rivalutazione del merito della causa, novità della questioneintrodotta); in secondo luogo, l’infondatezza del ricorso per essere lasentenza di appello scevra da vizi motivazionali.4. I due motivi di ricorso principale, che possono esaminarsicongiuntamente, sono fondati.La corte d’appello ha motivato la compensazione adducendo “l’assolutapeculiarità della vicenda”.4.1. Come correttamente rilevato nel ricorso, in ordine alla motivazionedelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, questa Corte haaffermato che la relativa decisione è sindacabile in sede di legittimità oveNumero registro generale 11409/2025Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 17339/2026Data pubblicazione 01/06/2026si tratti di motivazione stereotipata, la quale si esaurisca in clausole dimero stile.In tal senso si è espressa Cass., Sez. 5, Ordinanza 22/07/2025, n. 20755,Rv. 675496-01), per la quale “In tema di spese di lite, i rapporti tra laregola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti intermini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga allasoccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino,fermo restando che, in caso di compensazione per"gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo delgiudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazionerisulta censurabile in sede di legittimità”.Similmente, Sez. 6 – 5, Ordinanza 25/09/2017, n. 22310, Rv. 645998-01,ha affermato che “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c.,nella formulazione vigente "ratione temporis", le"gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nellamotivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale,devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversiadecisa e non possono essere espresse con una formula generica (nellaspecie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iterprocessuale") inidonea a consentire il necessario controllo”. Ed ancora, perle medesime ragioni, Sez. 6 – 5, Ordinanza 14/07/2016, n. 14411,Rv. 640558-01, ha escluso che soddisfacesse l’onere di motivazione ilricorso alla generica formula (assai simile a quella in esame) della“particolarità della fattispecie”.Da ultimo giova citare altresì, tra le tante pronunce, Cass., Sez. L,Ordinanza 26/8/2025, n. 23914.4.2. Nella specie la motivazione della sentenza impugnata, quanto allacompensazione, è del tutto apodittica, facendo generico riferimento aduna assoluta peculiarità della fattispecie, senza circostanziare affatto inquali elementi si sarebbe concretata tale peculiarità, così da consentire didistinguere il caso in questione dalla generalità dei casi in cui deve inveceoperare la regola della soccombenza in relazione all’accoglimento delleragioni della parte contrapposta.Numero registro generale 11409/2025Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 17339/2026Data pubblicazione 01/06/2026La carenza di qualsivoglia elemento di specificazione in concreto sulladedotta peculiarità della fattispecie ne fa altresì una motivazioneapparente e, dunque, di fatto inesistente.5. Le eccezioni di inammissibilità formulate dalla controricorrente sonoinfondate, in quanto il ricorso non tende ad una rivalutazione o una criticadella regiudicanda sostanziale, ma solo alla censura della compensazionedelle spese tra le parti, profilo che è stato deciso in secondo grado infunzione di una decisione - quella di appello - che ha riformato quella diprimo grado, così da non porsi nemmeno la violazione di un ipoteticogiudicato interno. Va ricordato, infatti, che è ius receptum il principiosecondo cui « il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte lasentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza dellapronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento del-le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presentel'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza ope-ra, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario eglobale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisio-ne sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sen-tenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (Cass.Sez. 3 – Ordinanza 12/4/2018 n. 9064). Né risulta violato il principio dispecificità del ricorso per cassazione perché, a fronte di censure attinential solo capo della sentenza relativo al regolamento delle spese processuali,non occorreva citare o produrre particolari atti di causa afferenti allavicenda sostanziale decisa.6. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla stessa Corte d’[OSCURATO:PERSONA] – Sezione distaccata di Taranto, che procederà ad un nuovoesame, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugna-ta e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di cassazione.Numero registro generale 11409/2025Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 17339/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]