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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27333/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 agosto 2022, il Tribunale di Bologna, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza in data 11 luglio 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, convalidato il fermo dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendolo raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio pluriaggravato del fratello [OSCURATO:PERSONA] e di occultamento del suo cadavere.

Il corpo senza vita della persona offesa era stato ritrovato privo dell'estremità encefalica, nella serata del 22 giugno 2022, in un dirupo adiacente all'area cortilizia del casolare rustico ove risiedeva.

Il decesso veniva collocato, sulla base di diversi elementi emergenti dalle indagini, nell'arco intercorso tra le ore 20.24 del 21 giugno 2022 e il momento del ritrovamento del cadavere.

1.1. Il Tribunale richiamava integralmente l'ordinanza genetica impugnata e affermava che il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] era connotato da particolare gravità.

In primo luogo, dalle indagini effettuate emergevano profondi contrasti familiari, sfociati in denunce e procedimenti penali.

I fratelli dell'indagato riferivano circa diversi comportamenti aggressivi tenuti da quest'ultimo, di cui ricordavano che aveva profferito minacce verso il fratello Franco, aveva litigato violentemente con lui e aveva puntato una pistola contro la sorella Milena.

Lo stesso indagato riferiva dei dissidi familiari, raccontando della vicenda testamentaria che li riguardava; il padre aveva redatto testamento a suo favore, ma questo era stato impugnato e il procedimento non si era ancora concluso.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era preoccupato della possibilità di essere escluso dalla proprietà familiare, soprattutto da quella del podere, nel quale dimorava la vittima; questa preoccupazione veniva descritta dai testimoni come una vera e propria ossessione, letta dal Tribunale come il movente di [OSCURATO:PERSONA] per il compimento dell'omicidio in danno del fratello, che era stato precedentemente minacciato di morte dall'attuale indagato.

Nell'ordinanza impugnata si evidenziava come tutti i fratelli Severi avevano dimostrato di non essersi trovati sul luogo del fatto, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito a sommarie informazioni, aveva fornito un alibi confutato dalle successive indagini, dalle quali era risultato che costui non era rientrato in casa nella serata del 21 giugno 2022; infatti, dalle indagini sui tabulati telefonici era emerso il tentato contatto da parte della moglie, preoccupata perché non lo aveva visto rincasare.

Inoltre, si sottolineava che dalle videoregistrazioni era emerso che l'auto dell'indagato, una [OSCURATO:PERSONA] grigia di suo uso esclusivo, aveva subito delle modifiche esteriormente visibili nei giorni immediatamente successivi all'omicidio.

L'ordinanza impugnata rilevava diversi elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini: il rinvenimento di tracce ematiche su un paio di guanti da lavoro trovati nel cofano dell'auto dell'indagato e sulla suola di una scarpa da ginnastica indossata dall'indagato; il rinvenimento, in possesso dell'indagato, di un dispositivo foto-trappola acquistato dalla vittima e collocato sulla strada di accesso al podere; infine, veniva ritrovato in un dirupo un cartone nel quale erano celate delle armi, tra cui una pistola abbatti-buoi, 30 cariche esplosive e una canna di fucile calibro 12.

1.2. Alle valutazioni offerte circa la gravità del quadro indiziario, il Tribunale del riesame ha accompagnato il giudizio sulle esigenze cautelari, ritenendole gravi, precise e attuali; esse erano legate al pericolo di reiterazione di gravi reati contro la persona e della stessa specie di quelli per cui si procede, come previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Tribunale riteneva la sussistenza della descritta esigenza cautelare basandosi sulla constatazione della gravità del fatto commesso e delle modalità efferate di compimento delle azioni delittuose contestate.

In particolare, la decapitazione e l'occultamento della parte encefalica del corpo della vittima avvaloravano il giudizio di pericolosità dell'indagato; per giunta, quest'ultimo, con azioni successive, come lo spostamento delle armi, si era esposto ad un rilevante pericolo di sorpresa in flagranza, rivelando così la sua particolare spregiudicatezza e l'attitudine a delinquere.

Inoltre, per il Tribunale del riesame sussisteva un pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate, anche tenendo conto delle minacce e aggressioni perpetrate dall'indagato nei confronti dei familiari, i quali avevano manifestato timori per la propria incolumità.

Infine, il Tribunale segnalava il concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio, di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sulla scorta delle ulteriori attività realizzate da [OSCURATO:PERSONA], volte a far perdere le tracce del reato o dirette a concordare falsi alibi o versioni di comodo con i propri familiari, come già avvenuto prima del suo arresto.

Conseguentemente, il Tribunale affermava che l'unica misura cautelare in grado di evitare la reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate e il pericolo dell'inquinamento probatorio era quella carceraria; inoltre, affermava l'inadeguatezza di altre misure non custodiali.

1.3. Il Tribunale del riesame non ravvisava nell'ordinanza genetica alcuna violazione dell'onere motivazionale; in particolare, riteneva assolto l'onere di autonoma valutazione dei presupposti necessari per l'applicazione della misura cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Si escludeva, altresì, la rilevanza della mancata acquisizione degli atti relativi ai procedimenti penali a carico dei fratelli dell'indagato e valutabili a favore di [OSCURATO:PERSONA], poiché i dati non sarebbero stati in grado, secondo il Tribunale, di mutare il preciso e concordante quadro indiziario a carico dell'indagato.

Analogo ragionamento si esprimeva con riferimento all'asserito condizionamento che sarebbe stato compiuto da [OSCURATO:PERSONA] sulle sorelle, con il fine di ottenere l'accreditamento del movente dell'ossessione del fratello Daniele per la proprietà familiare, tesi che veniva avvalorata dalla testimonianza di persone estranee al contesto familiare.

A fronte della tesi difensiva dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, il Tribunale del riesame le riteneva comunque insufficienti a modificare il grave quadro indiziario già delineato.

1.4. In conclusione, il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza impugnata con la conseguente reiezione del proposto gravame, sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e della sussistenza delle esigenze cautelari.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione agli artt. 273, 292, comma 2 .i ter, e 358 cod. proc. pen., sulla sussistenza della gravità del quadro indiziario.

Il a ricorrente afferma che il giudizio del Tribunale del riesame è acritico e stringato, stante l'insussistenza di gravità del quadro indiziario circa l'ipotesi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio del fratello.

Nota che l'ampia e approssimativa collocazione temporale del decesso impedisce di ritenere attendibile una valutazione di ricerca di un alibi; afferma che il Tribunale deduce erroneamente e da meri indizi che la sera dell'omicidio l'indagato non sia rientrato in casa; lamenta che vi sia stata una forzatura del movente, stabilito sulla base dei dissidi familiari; afferma che non è stato valutato il mancato ritrovamento dell'arma del delitto e di tracce ematiche sui reperti; deduce che sia stata omessa la valutazione di atti di indagine ritenuti favorevoli all'indagato, come i precedenti penali a carico dei suoi fratelli.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti.

In particolare, la difesa censura l'atteggiamento inquisitorio riservato all'indagato sin dal primo momento, diverso da quello riservato agli altri fratelli; peraltro, per la difesa, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni hanno costituito base dell'erroneo giudizio di valutazione dell'alibi dell'indagato.

Dunque, le dichiarazioni sarebbero inutilizzabili, alla luce della natura dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], e non rileva che l'indagato non fosse stato ancora iscritto nel registro degli indagati.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., censura la motivazione dell'ordinanza impugnata per mancanza, illogicità e contraddittorietà, circa la sussistenza delle esigenze cautelari.

Nell'ordinanza impugnata mancherebbero valutazioni chiare e precise sia sul pericolo di inquinamento probatorio, che dovrebbe avere carattere di concretezza e attualità, sia sul pericolo di reiterazione di reati.

La difesa afferma che il giudizio del Tribunale del riesame è stato meramente suggestivo e astratto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, riguardante la motivazione inerente alla sussistenza della gravità del quadro indiziario, è manifestamente infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187-01).

1.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive si limitano a confutare i singoli segmenti della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma in realtà il giudice di merito ha offerto una ricostruzione che non risulta affetta da alcuna manifesta illogicità nella valutazione complessiva degli indizi.

Non si ravvisa alcuna forzatura del movente, non solo perché risultano in motivazione chiaramente illustrati i forti dissidi familiari da cui sono emersi molteplici procedimenti penali, ma anche perché le dichiarazioni che sono state considerate dal Tribunale fanno emergere l'ossessione dell'indagato per la questione relativa alla proprietà del podere familiare; infatti, il Tribunale ha notato che [OSCURATO:PERSONA] era fortemente preoccupato della possibilità di essere escluso dalla proprietà familiare e, proprio per questo, già in passato si erano verificati dei violenti litigi tra l'indagato e la vittima, che era stata minacciata dall'altro.

Nei limiti propri di un giudizio inerente alle questioni cautelari, le deduzioni difensive sono inidonee a superare la coerente ricostruzione fornita dal giudice del riesame, che illustra elementi indiziari in modo privo di errori logici, riferendosi al rinvenimento delle tracce ematiche sui guanti e sulla suola delle scarpe dell'indagato; alle modifiche apportate sull'automobile dell'indagato; al rinvenimento di armi mediante il GPS installato sul mezzo.

D'altra parte, il ricorrente ha fornito una ricostruzione alternativa del fatto, sulla base di elementi già impiegati dal giudice di merito, per cui emerge chiaramente che tali critiche non sono ammissibili in sede di legittimità; a maggior ragione, in sede di censura della motivazione di un provvedimento cautelare, poiché la gravità indiziaria corrisponde ad una condizione generale nella valutazione dell'applicazione della misura cautelare e non si sostituisce al giudizio finale di colpevolezza e di affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso, alla luce dell'adeguato apparato motivazionale a sostegno della valutazione di sussistenza della gravità indiziaria.

2. Il secondo motivo di ricorso, sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato, è privo di specificità, perché non conduce a destituire di fondamento il provvedimento impugnato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili erga omnes e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale l'esistenza della notítia crimínis e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Rv. 267729-01).

Nel caso in esame, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] devono essere ritenute inutilizzabili proprio in applicazione del suddetto principio, ma si deve precisare che da esse il Tribunale non ha tratto elementi decisivi a carico dell'indagato e, anzi, ha sottolineato che, pur nell'ipotesi di condivisione della tesi difensiva circa la loro inutilizzabilità, il grave quadro indiziario non muta.

3. Il terzo motivo di ricorso, sulla motivazione inerente alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato.3.1.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508-01).

Più precisamente, tale giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma inerisce ad una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366-01).

Infine, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 27056-01).

3.2. Sulla scorta di tali principi, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affetta dai vizi delineati dalla difesa, in ordine alle valutazioni riguardanti le esigenze cautelari.

Per il Tribunale sussiste concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio, a partire proprio dalle condotte dell'indagato compiute prima del suo arresto, ma anche la persistenza e la reiterazione di queste nell'eventuale concessione di misura diversa da quella carceraria.

Ebbene, il giudice del riesame ha riconosciuto tale pericolo per talune condotte, come il fatto che l'indagato abbia apportato delle modifiche esteriormente visibili alla sua autovettura o abbia tentato di liberarsi delle armi in suo possesso.

Quanto all'ulteriore esigenza cautelare, relativa al pericolo di reiterazione di reati contro la persona e della stessa specie di quelli per cui si procede, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il giudice del riesame ha offerto una valutazione conforme ai principi sopra menzionati, tenendo adeguatamente conto della pericolosità del soggetto sulla base delle modalità di compimento del reato, nonché del pericolo concreto e attuale che l'indagato possa reiterare analoghe condotte.

In particolare: l'efferatezza dell'azione delittuosa, di asporto e occultamento della parte encefalica del corpo della vittima; la spregiudicatezza del soggetto nell'esporsi al pericolo di fragranza per aver trasportato e tentato di occultare le armi; e, infine, il pericolo di reiterazione di condotte analoghe nei confronti dei familiari, i quali hanno manifestato timore concreto per la propria incolumità, alla luce delle precedenti condotte minacciose e aggressive tenute dell'indagato.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui [OSCURATO:PERSONA] è ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 agosto 2022, il Tribunale di Bologna, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza in data 11 luglio 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, convalidato il fermo dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendolo raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio pluriaggravato del fratello [OSCURATO:PERSONA] e di occultamento del suo cadavere. Il corpo senza vita della persona offesa era stato ritrovato privo dell'estremità encefalica, nella serata del 22 giugno 2022, in un dirupo adiacente all'area cortilizia del casolare rustico ove risiedeva. Il decesso veniva collocato, sulla base di diversi elementi emergenti dalle indagini, nell'arco intercorso tra le ore 20.24 del 21 giugno 2022 e il momento del ritrovamento del cadavere. 1.1. Il Tribunale richiamava integralmente l'ordinanza genetica impugnata e affermava che il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] era connotato da particolare gravità. In primo luogo, dalle indagini effettuate emergevano profondi contrasti familiari, sfociati in denunce e procedimenti penali. I fratelli dell'indagato riferivano circa diversi comportamenti aggressivi tenuti da quest'ultimo, di cui ricordavano che aveva profferito minacce verso il fratello Franco, aveva litigato violentemente con lui e aveva puntato una pistola contro la sorella Milena. Lo stesso indagato riferiva dei dissidi familiari, raccontando della vicenda testamentaria che li riguardava; il padre aveva redatto testamento a suo favore, ma questo era stato impugnato e il procedimento non si era ancora concluso. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era preoccupato della possibilità di essere escluso dalla proprietà familiare, soprattutto da quella del podere, nel quale dimorava la vittima; questa preoccupazione veniva descritta dai testimoni come una vera e propria ossessione, letta dal Tribunale come il movente di [OSCURATO:PERSONA] per il compimento dell'omicidio in danno del fratello, che era stato precedentemente minacciato di morte dall'attuale indagato. Nell'ordinanza impugnata si evidenziava come tutti i fratelli Severi avevano dimostrato di non essersi trovati sul luogo del fatto, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito a sommarie informazioni, aveva fornito un alibi confutato dalle successive indagini, dalle quali era risultato che costui non era rientrato in casa nella serata del 21 giugno 2022; infatti, dalle indagini sui tabulati telefonici era emerso il tentato contatto da parte della moglie, preoccupata perché non lo aveva visto rincasare. Inoltre, si sottolineava che dalle videoregistrazioni era emerso che l'auto dell'indagato, una [OSCURATO:PERSONA] grigia di suo uso esclusivo, aveva subito delle modifiche esteriormente visibili nei giorni immediatamente successivi all'omicidio. L'ordinanza impugnata rilevava diversi elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini: il rinvenimento di tracce ematiche su un paio di guanti da lavoro trovati nel cofano dell'auto dell'indagato e sulla suola di una scarpa da ginnastica indossata dall'indagato; il rinvenimento, in possesso dell'indagato, di un dispositivo foto-trappola acquistato dalla vittima e collocato sulla strada di accesso al podere; infine, veniva ritrovato in un dirupo un cartone nel quale erano celate delle armi, tra cui una pistola abbatti-buoi, 30 cariche esplosive e una canna di fucile calibro 12. 1.2. Alle valutazioni offerte circa la gravità del quadro indiziario, il Tribunale del riesame ha accompagnato il giudizio sulle esigenze cautelari, ritenendole gravi, precise e attuali; esse erano legate al pericolo di reiterazione di gravi reati contro la persona e della stessa specie di quelli per cui si procede, come previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale riteneva la sussistenza della descritta esigenza cautelare basandosi sulla constatazione della gravità del fatto commesso e delle modalità efferate di compimento delle azioni delittuose contestate. In particolare, la decapitazione e l'occultamento della parte encefalica del corpo della vittima avvaloravano il giudizio di pericolosità dell'indagato; per giunta, quest'ultimo, con azioni successive, come lo spostamento delle armi, si era esposto ad un rilevante pericolo di sorpresa in flagranza, rivelando così la sua particolare spregiudicatezza e l'attitudine a delinquere. Inoltre, per il Tribunale del riesame sussisteva un pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate, anche tenendo conto delle minacce e aggressioni perpetrate dall'indagato nei confronti dei familiari, i quali avevano manifestato timori per la propria incolumità. Infine, il Tribunale segnalava il concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio, di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sulla scorta delle ulteriori attività realizzate da [OSCURATO:PERSONA], volte a far perdere le tracce del reato o dirette a concordare falsi alibi o versioni di comodo con i propri familiari, come già avvenuto prima del suo arresto. Conseguentemente, il Tribunale affermava che l'unica misura cautelare in grado di evitare la reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate e il pericolo dell'inquinamento probatorio era quella carceraria; inoltre, affermava l'inadeguatezza di altre misure non custodiali. 1.3. Il Tribunale del riesame non ravvisava nell'ordinanza genetica alcuna violazione dell'onere motivazionale; in particolare, riteneva assolto l'onere di autonoma valutazione dei presupposti necessari per l'applicazione della misura cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari. Si escludeva, altresì, la rilevanza della mancata acquisizione degli atti relativi ai procedimenti penali a carico dei fratelli dell'indagato e valutabili a favore di [OSCURATO:PERSONA], poiché i dati non sarebbero stati in grado, secondo il Tribunale, di mutare il preciso e concordante quadro indiziario a carico dell'indagato. Analogo ragionamento si esprimeva con riferimento all'asserito condizionamento che sarebbe stato compiuto da [OSCURATO:PERSONA] sulle sorelle, con il fine di ottenere l'accreditamento del movente dell'ossessione del fratello Daniele per la proprietà familiare, tesi che veniva avvalorata dalla testimonianza di persone estranee al contesto familiare. A fronte della tesi difensiva dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, il Tribunale del riesame le riteneva comunque insufficienti a modificare il grave quadro indiziario già delineato. 1.4. In conclusione, il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza impugnata con la conseguente reiezione del proposto gravame, sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e della sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione agli artt. 273, 292, comma 2 .i ter, e 358 cod. proc. pen., sulla sussistenza della gravità del quadro indiziario. Il a ricorrente afferma che il giudizio del Tribunale del riesame è acritico e stringato, stante l'insussistenza di gravità del quadro indiziario circa l'ipotesi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio del fratello. Nota che l'ampia e approssimativa collocazione temporale del decesso impedisce di ritenere attendibile una valutazione di ricerca di un alibi; afferma che il Tribunale deduce erroneamente e da meri indizi che la sera dell'omicidio l'indagato non sia rientrato in casa; lamenta che vi sia stata una forzatura del movente, stabilito sulla base dei dissidi familiari; afferma che non è stato valutato il mancato ritrovamento dell'arma del delitto e di tracce ematiche sui reperti; deduce che sia stata omessa la valutazione di atti di indagine ritenuti favorevoli all'indagato, come i precedenti penali a carico dei suoi fratelli. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti. In particolare, la difesa censura l'atteggiamento inquisitorio riservato all'indagato sin dal primo momento, diverso da quello riservato agli altri fratelli; peraltro, per la difesa, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni hanno costituito base dell'erroneo giudizio di valutazione dell'alibi dell'indagato. Dunque, le dichiarazioni sarebbero inutilizzabili, alla luce della natura dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], e non rileva che l'indagato non fosse stato ancora iscritto nel registro degli indagati. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., censura la motivazione dell'ordinanza impugnata per mancanza, illogicità e contraddittorietà, circa la sussistenza delle esigenze cautelari. Nell'ordinanza impugnata mancherebbero valutazioni chiare e precise sia sul pericolo di inquinamento probatorio, che dovrebbe avere carattere di concretezza e attualità, sia sul pericolo di reiterazione di reati. La difesa afferma che il giudizio del Tribunale del riesame è stato meramente suggestivo e astratto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, riguardante la motivazione inerente alla sussistenza della gravità del quadro indiziario, è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187-01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive si limitano a confutare i singoli segmenti della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma in realtà il giudice di merito ha offerto una ricostruzione che non risulta affetta da alcuna manifesta illogicità nella valutazione complessiva degli indizi. Non si ravvisa alcuna forzatura del movente, non solo perché risultano in motivazione chiaramente illustrati i forti dissidi familiari da cui sono emersi molteplici procedimenti penali, ma anche perché le dichiarazioni che sono state considerate dal Tribunale fanno emergere l'ossessione dell'indagato per la questione relativa alla proprietà del podere familiare; infatti, il Tribunale ha notato che [OSCURATO:PERSONA] era fortemente preoccupato della possibilità di essere escluso dalla proprietà familiare e, proprio per questo, già in passato si erano verificati dei violenti litigi tra l'indagato e la vittima, che era stata minacciata dall'altro. Nei limiti propri di un giudizio inerente alle questioni cautelari, le deduzioni difensive sono inidonee a superare la coerente ricostruzione fornita dal giudice del riesame, che illustra elementi indiziari in modo privo di errori logici, riferendosi al rinvenimento delle tracce ematiche sui guanti e sulla suola delle scarpe dell'indagato; alle modifiche apportate sull'automobile dell'indagato; al rinvenimento di armi mediante il GPS installato sul mezzo. D'altra parte, il ricorrente ha fornito una ricostruzione alternativa del fatto, sulla base di elementi già impiegati dal giudice di merito, per cui emerge chiaramente che tali critiche non sono ammissibili in sede di legittimità; a maggior ragione, in sede di censura della motivazione di un provvedimento cautelare, poiché la gravità indiziaria corrisponde ad una condizione generale nella valutazione dell'applicazione della misura cautelare e non si sostituisce al giudizio finale di colpevolezza e di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso, alla luce dell'adeguato apparato motivazionale a sostegno della valutazione di sussistenza della gravità indiziaria. 2. Il secondo motivo di ricorso, sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato, è privo di specificità, perché non conduce a destituire di fondamento il provvedimento impugnato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili erga omnes e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale l'esistenza della notítia crimínis e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Rv. 267729-01). Nel caso in esame, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] devono essere ritenute inutilizzabili proprio in applicazione del suddetto principio, ma si deve precisare che da esse il Tribunale non ha tratto elementi decisivi a carico dell'indagato e, anzi, ha sottolineato che, pur nell'ipotesi di condivisione della tesi difensiva circa la loro inutilizzabilità, il grave quadro indiziario non muta. 3. Il terzo motivo di ricorso, sulla motivazione inerente alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508-01). Più precisamente, tale giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma inerisce ad una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366-01). Infine, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 27056-01). 3.2. Sulla scorta di tali principi, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affetta dai vizi delineati dalla difesa, in ordine alle valutazioni riguardanti le esigenze cautelari. Per il Tribunale sussiste concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio, a partire proprio dalle condotte dell'indagato compiute prima del suo arresto, ma anche la persistenza e la reiterazione di queste nell'eventuale concessione di misura diversa da quella carceraria. Ebbene, il giudice del riesame ha riconosciuto tale pericolo per talune condotte, come il fatto che l'indagato abbia apportato delle modifiche esteriormente visibili alla sua autovettura o abbia tentato di liberarsi delle armi in suo possesso. Quanto all'ulteriore esigenza cautelare, relativa al pericolo di reiterazione di reati contro la persona e della stessa specie di quelli per cui si procede, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il giudice del riesame ha offerto una valutazione conforme ai principi sopra menzionati, tenendo adeguatamente conto della pericolosità del soggetto sulla base delle modalità di compimento del reato, nonché del pericolo concreto e attuale che l'indagato possa reiterare analoghe condotte. In particolare: l'efferatezza dell'azione delittuosa, di asporto e occultamento della parte encefalica del corpo della vittima; la spregiudicatezza del soggetto nell'esporsi al pericolo di fragranza per aver trasportato e tentato di occultare le armi; e, infine, il pericolo di reiterazione di condotte analoghe nei confronti dei familiari, i quali hanno manifestato timore concreto per la propria incolumità, alla luce delle precedenti condotte minacciose e aggressive tenute dell'indagato. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui [OSCURATO:PERSONA] è ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell