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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05570/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39054/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confer- mato la pronuncia con cui il Tribunale di Arezzo il 15/06/2023 lo ha condannato per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2 bis e 186 bis comma 3 (in rela- zione al comma 1 lett. c) e d) del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deducendo l'inos- servanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Arezzo, da determinarsi sulla base dell'originario capo di imputazione, poiché, avendo l'ac- cusa contestato la guida in stato di ebbrezza inizialmente aggravata dall'avere causato un incidente stradale pacificamente avvenuto nel circondario del Tribunale di Firenze, e il reato doveva, pertanto, ritenersi consumato in tale territorio es- sendo lo stato di ebbrezza nell'ottica accusatoria presente al momento del sinistro.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato non è deducibile in questa sede di legittimità poiché si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di Appello con corretti argomenti giuridici e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

In concreto, il ricorrente, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

Come correttamente rilevano i giudici del gravarne del merito, non assume rilievo il luogo in cui l'incidente stradale si è verificato, non essendo stato in alcun modo dimostrato che, in tale frangente, il ricorrente versasse in uno stato di eb- brezza alcolica.

Tale stato, al contrario, è stato legittimamente e correttamente accertato in un momento successivo, a seguito del controllo effettuato dalla p.g. a [OSCURATO:PERSONA] di Chiana, all'interno del territorio ricompreso nel circondario del Tribunale di Arezzo.

L'accertamento, condotto nel rispetto delle garanzie procedimentali previ- ste dall'ordinamento, costituisce il presupposto fattuale e giuridico della contesta- zione elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].N. 39054/2025 R.G.

Ne discende che, in assenza di certezza circa il luogo in cui l'imputato si era messo alla guida in stato di ebbrezza, la competenza territoriale risulta corretta- mente individuata in capo al Tribunale di Arezzo ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen.

Ogni diversa prospettazione difensiva, volta a spostare il fulcro della competenza su elementi non provati, è stata correttamente ritenuta priva di fon- damento giuridico.

Sul punto, peraltro, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che il reato di guida in stato d'ebbrezza costituisce reato per- manente, per il quale la competenza per territorio va determinata in relazione al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione; ovvero, nel caso in cui questo sia rimasto ignoto, in relazione all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione. (cfr., Sez. 4, n. 8084 del 15/11/2013, dep. 2014, Ud., Rv. 259315-01 che, in un caso analogo a quello me esame ha ritenuto competente il tribunale nel cui circon- dario insisteva l'area di servizio ove l'imputato, dopo essere stato seguito, era stato fermato dalla polizia stradale e sottoposto al test alcolimetrico).

Nel caso di specie, l'unico luogo certo in cui è stata accertata una condotta penalmente rilevante riconducibile allo stato di ebbrezza è quello ricadente nel circondario del Tribunale di Arezzo.

Tale principio, pienamente applicabile al caso di specie, conferma ulterior- mente la correttezza della decisione adottata dai giudici di merito e la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate dal ricorrente.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39054/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confer- mato la pronuncia con cui il Tribunale di Arezzo il 15/06/2023 lo ha condannato per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2 bis e 186 bis comma 3 (in rela- zione al comma 1 lett. c) e d) del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deducendo l'inos- servanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Arezzo, da determinarsi sulla base dell'originario capo di imputazione, poiché, avendo l'ac- cusa contestato la guida in stato di ebbrezza inizialmente aggravata dall'avere causato un incidente stradale pacificamente avvenuto nel circondario del Tribunale di Firenze, e il reato doveva, pertanto, ritenersi consumato in tale territorio es- sendo lo stato di ebbrezza nell'ottica accusatoria presente al momento del sinistro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato non è deducibile in questa sede di legittimità poiché si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di Appello con corretti argomenti giuridici e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. In concreto, il ricorrente, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Come correttamente rilevano i giudici del gravarne del merito, non assume rilievo il luogo in cui l'incidente stradale si è verificato, non essendo stato in alcun modo dimostrato che, in tale frangente, il ricorrente versasse in uno stato di eb- brezza alcolica. Tale stato, al contrario, è stato legittimamente e correttamente accertato in un momento successivo, a seguito del controllo effettuato dalla p.g. a [OSCURATO:PERSONA] di Chiana, all'interno del territorio ricompreso nel circondario del Tribunale di Arezzo. L'accertamento, condotto nel rispetto delle garanzie procedimentali previ- ste dall'ordinamento, costituisce il presupposto fattuale e giuridico della contesta- zione elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].N. 39054/2025 R.G. Ne discende che, in assenza di certezza circa il luogo in cui l'imputato si era messo alla guida in stato di ebbrezza, la competenza territoriale risulta corretta- mente individuata in capo al Tribunale di Arezzo ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. Ogni diversa prospettazione difensiva, volta a spostare il fulcro della competenza su elementi non provati, è stata correttamente ritenuta priva di fon- damento giuridico. Sul punto, peraltro, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che il reato di guida in stato d'ebbrezza costituisce reato per- manente, per il quale la competenza per territorio va determinata in relazione al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione; ovvero, nel caso in cui questo sia rimasto ignoto, in relazione all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione. (cfr., Sez. 4, n. 8084 del 15/11/2013, dep. 2014, Ud., Rv. 259315-01 che, in un caso analogo a quello me esame ha ritenuto competente il tribunale nel cui circon- dario insisteva l'area di servizio ove l'imputato, dopo essere stato seguito, era stato fermato dalla polizia stradale e sottoposto al test alcolimetrico). Nel caso di specie, l'unico luogo certo in cui è stata accertata una condotta penalmente rilevante riconducibile allo stato di ebbrezza è quello ricadente nel circondario del Tribunale di Arezzo. Tale principio, pienamente applicabile al caso di specie, conferma ulterior- mente la correttezza della decisione adottata dai giudici di merito e la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate dal ricorrente. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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