CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 luglio 2023
Cassazione n. 22889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023Data pubblicazione 27/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente* CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19892/2022 * proposto da* * domiciliato ex lege in Roma * Cavour pressola Cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentato edifeso dall avvocato * * * ricorrentecontro* * domiciliata ex lege in Roma * Cavourpresso la Cancelleria civile della Corte di cassazione rappresentatoe difeso da sé medesima avvocato * * * controricorrentenonchè controPROCURA [OSCURATO:PERSONA] DI* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023CASSAZIONE MINISTERO DELLA * * *Data pubblicazione 27/07/2023DE * * intimatiavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO LECCE n. 23/2022depositata il 12/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Lecce con sentenza n. 23/2022 haconfermato il provvedimento reso dal Tribunale per i minorenni diLecce del 2020 con il quale si era dichiarato lo stato di adottabilitàdel minore * * nato nel 2016 con nomina dell avv.* * quale tutore dello stesso stante la rilevatairrecuperabilità delle funzioni accuditive ed educative da parte dientrambi i genitori * * e * * e della nonnapaterna * De *In particolare i giudici di appello nel respingere all esito di unaconsulenza tecnica d ufficio disposta in secondo grado nel 2021con supplemento peritale i separati ricorsi proposti da un latodalla nonna paterna e dall altro lato dai genitori del bambino suparere contrario all accoglimento degli appelli espresso dalProcuratore Generale e il tutore provvisorio che inizialmenteaveva chiesto per la revoca della dichiarazione dello stato diadottabilità con previsione di una forma di adozione c.d. mitesuccessivamente all esito della CTU aveva concluso nel 2019per la conferma del provvedimento impugnato hanno rilevatoche a entrambi i genitori del piccolo * avevanosperimentato nell infanzia e nell adolescenza «stati di deprivazioneaffettiva e maltrattamenti tanto da essere collocati in comunità» lo * vi era stato collocato per quattro anni essendo poirientrato in famiglia mentre la * era cresciuta in «un2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023contesto istituzionalizzato tra comunità ed esperienze in varieData pubblicazione 27/07/2023famiglie ed avevano presentato un ritardo cognitivo seppure informa moderata b separatisi i genitori il piccolo * era statocollocato con la madre presso una struttura di accoglienza ma nel2018 la * vista la sua disponibilità all affidamento di* ad altra famiglia e la sua discontinua presenza era stataallontanata dalla comunità e il comportamento del minore erarisultato caratterizzato da «iperattività e impulsività e da tendenzaalla disregolazione» relazione * di Lecce del 30/5/2019 cdalla CTU espletata era emersa l inidoneità genitoriale dello *e della * dovendosi escludere che gli stessi «nel futuroprossimo…possano recuperare capacità fondamentali esprimibili inuna relazione di coppia genitoriale e consapevole responsabilecondivisa affidabile e di continuità» essendo risultati entrambideficitari del possesso dei criteri minimi relativi alle capacitàgenitoriali «con riguardo alla funzione di cura protezione e tutelaalla funzione riflessiva alla funzione organizzativa alla funzioneempatico affettiva» d la nonna paterna pur essendosi opposta alpercorso di adozione del minore aveva «continuamente posto limitioggettivi determinati dal proprio lavoro e soprattutto “da unasituazione familiare disorganizzata e poco chiara”» così rivelandosidisponibile in concreto solo a svolgere «un ruolo vicario disostegno di presenza» confidando in una ripresa dei genitoririsultata invece non percorribile in tempi compatibili con le esigenzedi equilibrato sviluppo e crescita del minore e in sede disupplemento peritale resosi necessario anche perché il minorealla ricerca di una figura affettiva di riferimento aveva iniziato amanifestare segni di aggressività verso gli altri bambini ecomunque perché il consulente non aveva escluso nella primarelazione la prospettiva di un adozione c.d. mite a seguito diulteriori accertamenti consistiti in particolare in un nuovocolloquio con la nonna paterna unica tra i parenti biologici a potere3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023esprimere una certa capacità accuditiva ed educativa del minore eData pubblicazione 27/07/2023in quattro colloqui con il piccolo * di anni quattro all epocail consulente tecnico aveva rilevato che il minore «non ha unlegame affettivo e significativo con i genitori biologici e con lanonna paterna» che lo stesso in comunità dal primo anno di vitaaveva vissuto esperienze di accudimento discontinuo ditrascuratezza e di perdita e tale esposizione a «reiterate esperienzedi rottura del legame affettivo primario» ha scatenato nelbambino reazioni di paura essendo la preesistente situazione divita per lui fonte di sofferenza e disagio non essendosi inveceevidenziate nel bambino «forme di disagio al distacco dai parenti»mentre la nonna paterna in sede di colloquio «ha tenuto unaposizione contraddittoria e in contrasto con quanto asserito inpassato sostenendo di essere stata fraintesa sulla disponibilità aprendersi cura del nipote» manifestando diffidenza verso i Servizisociali oltre che l assoluta incapacità di controllo e di attenzioneall interesse del minore non avendo rispettato in sede dioperazioni peritali il divieto di incontro col nipote f diconseguenza la situazione del minore ormai lontano dalla famigliad origine dall ingresso in comunità avvenuto nel 2016 facevaemergere la necessità di un intervento rapido per evitargli ulterioripregiudizi in quanto «i tempi di crescita del minore ed il danno allasua maturazione psichica provocato per il tempo già trascorso indall opera di assistenza e sostegno di terzo escludono un ulteriorecapacità genitoriale di cui non vi è tuttora traccia in nessuno degliappellanti in conformità delle valutazioni di incapacità rilevate»emergendo anzi che l ambiente familiare «esporrebbe dunque* a situazioni di inevitabile confusione sovrapposizione diruoli e compiti per la presenza del padre convivente con la De* e giudicato inidoneo e avvicinerebbe anche la *4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023anch essa valutata come inidonea creando uno stato di ulteriore edData pubblicazione 27/07/2023irreversibile confusione nel minore» e doveva escludersi nella«prospettiva del minore» non degli adulti di potersi dar luogo almantenimento di una relazione con la famiglia di origine .Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorso percassazione notificato l 11/8/2022 affidato a quattro motivi neiconfronti dell * * * quale tutore del minore* * che resiste con controricorso notificato il 15/9/22e di * * De * * Ministero della *Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione che non svolgono difese .La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 nn. 3 e 5 c.p.c. degli artt.1 5 8 10 15 l.183/1984 inrelazione al principio di eccezionalità della adozione alla mancatapredisposizione di progetti a sostegno della funzione genitoriale eall omesso ascolto del minore all omessa considerazione delrapporto genitori figlio all omesso esame di fatti decisivi oggetto didiscussione tra le parti rappresentati dalle valutazioni espresse daiservizi sociali interessati b con il secondo motivo la nullità dellasentenza per motivazione apparente in relazione alla valutazionedegli esiti della disposta consulenza tecnica d ufficio e l omessavalutazione di fatti decisivi riguardo al forte legame del minore conla madre e la nonna paterna ed alle relazioni dei servizi sociali deltutore del minore e delle responsabili della * che ospita ilminore che avevano evidenziato i progressi dei genitori soprattuttodella madre c con il terzo motivo la violazione di legge per lamancata applicazione della adozione “mite” d con il quartomotivo la violazione e/o falsa applicazione ex art.360 nn. 4 e 5c.p.c. degli artt.8 e 10 l.183/1984 per omessa nomina di undifensore di fiducia del minore diverso dal curatore dello stesso.5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/20232.La quarta censura di rilievo pregiudiziale è inammissibile.Data pubblicazione 27/07/2023Assume il ricorrente che avrebbe dovuto essere differenziata lafigura del tutore da quella del «difensore del bambino» mentre iltutore nominato avv.Palamà non aveva provveduto alla nomina diun difensore del minore diverso da se stesso «per scongiurareeventuali profili di incompatibilità» che poi sarebbero in effettiemersi allorché il tutore aveva concluso in modo opposto alla tesiiniziale favorevole al ricongiungimento familiare del minore. conconseguente nullità di tutti gli atti processuali.Va precisato che nel procedimento per la dichiarazione dello statodi adottabilità la partecipazione del minore necessaria fin dallafase iniziale del giudizio richiede la nomina di un curatore specialesoltanto qualora non sia stato nominato un tutore o questi nonesista ancora al momento dell apertura del procedimento ovveronel caso in cui sussista un conflitto d interessi tra il minore ed ilsuo rappresentante legale * 12290/2010 .* Corte * 16553/2010 * 15363/2015 ha poi giàchiarito che «nel procedimento di adozione competeesclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di unavvocato per la difesa tecnica tuttavia qualora venga nominatoquale tutore un avvocato ai sensi dell art. 86 cod. proc. civ. eglipuò stare in giudizio personalmente senza patrocinio di altrodifensore in rappresentanza del minore».Orbene l asserita incompatibilità in concreto tra interesse delminore e interesse del tutore non risulta essere stata eccepita nelgiudizio di merito essendo stata sollevata per la prima volta inquesta sede di legittimità. La controricorrente ha espressamenterilevato che alcuna doglianza in ordine ad eventuali profili diincompatibilità tra il difensore ed il minore rappresentato era statasollevata dagli appellanti.* Corte * 7281/2010 ha affermato che «Nelprocedimento di adozione mentre il conflitto d interessi tra minore6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023e genitore è in re ipsa per incompatibilità anche solo potenzialeData pubblicazione 27/07/2023delle rispettive posizioni il conflitto d interessi tra minore e tutoredeve essere dedotto dal * ovvero da uno dei soggetti indicatidall art.10 della legge 28 marzo 2001 n.149 ed accertato inconcreto dal giudice come idoneo a determinare la possibilità che ilpotere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto conl interesse del minore in tal caso tuttavia la denuncia tendendoalla rimozione preventiva del conflitto nonché alla immediatasostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dalmomento in cui la situazione d incompatibilità si è determinata nonpuò più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solofine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processualicompiuti in seguito ad una situazione non denunciata» conf. *16553/2010 * 16870/2010 * 11420/2014 .3.Anche la seconda e la terza censura con le quali si invoca unvizio motivazionale per motivazione apparente anche sullasoluzione della c.d. adozione mite sono infondate.Invero la motivazione della sentenza impugnata è esaustiva epriva di illogicità o incoerenze.Come osservato dalle * di questa Corte * * 22232/2016«la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perchèaffetta da error in procedendo quando benchè graficamenteesistente non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidoneea far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento non potendosi lasciareall interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetichecongetture».In realtà i motivi sottendono una censura di insufficienzamotivazionale che non può essere più avanzata in sede dilegittimità attesa la nuova formulazione dell art.360 n. 5 c.p.c.. Sitratta di una motivazione che non può considerarsi meramente7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023apparente in quanto esplicita le ragioni della decisione occorrendoData pubblicazione 27/07/2023semmai vagliare se essa sia sorretta da vizi motivazionali exart.360 n. 5 c.p.c. o da violazioni di norme di diritto.* specie i fatti asseritamente omessi sono stati invecein fatto.4.La prima censura è inammissibile.La sentenza impugnata ha dato pienamente conto delle ragioni perle quali tutte le risultanze processuali le relazioni dei [OSCURATO:PERSONA] la consulenza tecnica emergeva la profonda inadeguatezza deigenitori e della nonna paterna a svolgere i primi funzioniaccuditive ed educative e l ultima funzioni anche di aiuto e disostegno del piccolo in questa fase delicata della sua crescita.La Corte d appello ha in definitiva affermato che la famiglia diorigine non è una risorsa per il minore la nonna paterna ha unsignificativi con il nipote.Il giudizio motivato della Corte territoriale di inidoneità anche dellanonna paterna la quale peraltro non ha impugnato la sentenza aprendersi cura del nipote si è fondato pertanto su circostanze difatto non solo su congetture la situazione endofamiliarel incapacità della stessa di affrontare e risolvere i problemi deigenitori di * la mancanza di significativi rapporti con ilnipote e sulle osservazioni dirette del consulente tecnico d ufficiooltre che dei Servizi *Peraltro il ricorso come eccepito dalla controricorrente difettaanche di specificità in quanto i documenti richiamati non sonoritrascritti né ne viene indicata la collocazione nel fascicolo al finedi un riscontro di questo giudice di legittimità.5. Per tutto quanto sopra esposto va dichiarato inammissibile ilricorso.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Le spese in considerazione dell oggetto del contendere vannoNumero di raccolta generale 22889/2023integralmente compensate tra le parti . Data pubblicazione 27/07/2023* il procedimento esente non si applica l art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023Data pubblicazione 27/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente* CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19892/2022 * proposto da* * domiciliato ex lege in Roma * Cavour pressola Cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentato edifeso dall avvocato * * * ricorrentecontro* * domiciliata ex lege in Roma * Cavourpresso la Cancelleria civile della Corte di cassazione rappresentatoe difeso da sé medesima avvocato * * * controricorrentenonchè controPROCURA [OSCURATO:PERSONA] DI* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023CASSAZIONE MINISTERO DELLA * * *Data pubblicazione 27/07/2023DE * * intimatiavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO LECCE n. 23/2022depositata il 12/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Lecce con sentenza n. 23/2022 haconfermato il provvedimento reso dal Tribunale per i minorenni diLecce del 2020 con il quale si era dichiarato lo stato di adottabilitàdel minore * * nato nel 2016 con nomina dell avv.* * quale tutore dello stesso stante la rilevatairrecuperabilità delle funzioni accuditive ed educative da parte dientrambi i genitori * * e * * e della nonnapaterna * De *In particolare i giudici di appello nel respingere all esito di unaconsulenza tecnica d ufficio disposta in secondo grado nel 2021con supplemento peritale i separati ricorsi proposti da un latodalla nonna paterna e dall altro lato dai genitori del bambino suparere contrario all accoglimento degli appelli espresso dalProcuratore Generale e il tutore provvisorio che inizialmenteaveva chiesto per la revoca della dichiarazione dello stato diadottabilità con previsione di una forma di adozione c.d. mitesuccessivamente all esito della CTU aveva concluso nel 2019per la conferma del provvedimento impugnato hanno rilevatoche a entrambi i genitori del piccolo * avevanosperimentato nell infanzia e nell adolescenza «stati di deprivazioneaffettiva e maltrattamenti tanto da essere collocati in comunità» lo * vi era stato collocato per quattro anni essendo poirientrato in famiglia mentre la * era cresciuta in «un2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023contesto istituzionalizzato tra comunità ed esperienze in varieData pubblicazione 27/07/2023famiglie ed avevano presentato un ritardo cognitivo seppure informa moderata b separatisi i genitori il piccolo * era statocollocato con la madre presso una struttura di accoglienza ma nel2018 la * vista la sua disponibilità all affidamento di* ad altra famiglia e la sua discontinua presenza era stataallontanata dalla comunità e il comportamento del minore erarisultato caratterizzato da «iperattività e impulsività e da tendenzaalla disregolazione» relazione * di Lecce del 30/5/2019 cdalla CTU espletata era emersa l inidoneità genitoriale dello *e della * dovendosi escludere che gli stessi «nel futuroprossimo…possano recuperare capacità fondamentali esprimibili inuna relazione di coppia genitoriale e consapevole responsabilecondivisa affidabile e di continuità» essendo risultati entrambideficitari del possesso dei criteri minimi relativi alle capacitàgenitoriali «con riguardo alla funzione di cura protezione e tutelaalla funzione riflessiva alla funzione organizzativa alla funzioneempatico affettiva» d la nonna paterna pur essendosi opposta alpercorso di adozione del minore aveva «continuamente posto limitioggettivi determinati dal proprio lavoro e soprattutto “da unasituazione familiare disorganizzata e poco chiara”» così rivelandosidisponibile in concreto solo a svolgere «un ruolo vicario disostegno di presenza» confidando in una ripresa dei genitoririsultata invece non percorribile in tempi compatibili con le esigenzedi equilibrato sviluppo e crescita del minore e in sede disupplemento peritale resosi necessario anche perché il minorealla ricerca di una figura affettiva di riferimento aveva iniziato amanifestare segni di aggressività verso gli altri bambini ecomunque perché il consulente non aveva escluso nella primarelazione la prospettiva di un adozione c.d. mite a seguito diulteriori accertamenti consistiti in particolare in un nuovocolloquio con la nonna paterna unica tra i parenti biologici a potere3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023esprimere una certa capacità accuditiva ed educativa del minore eData pubblicazione 27/07/2023in quattro colloqui con il piccolo * di anni quattro all epocail consulente tecnico aveva rilevato che il minore «non ha unlegame affettivo e significativo con i genitori biologici e con lanonna paterna» che lo stesso in comunità dal primo anno di vitaaveva vissuto esperienze di accudimento discontinuo ditrascuratezza e di perdita e tale esposizione a «reiterate esperienzedi rottura del legame affettivo primario» ha scatenato nelbambino reazioni di paura essendo la preesistente situazione divita per lui fonte di sofferenza e disagio non essendosi inveceevidenziate nel bambino «forme di disagio al distacco dai parenti»mentre la nonna paterna in sede di colloquio «ha tenuto unaposizione contraddittoria e in contrasto con quanto asserito inpassato sostenendo di essere stata fraintesa sulla disponibilità aprendersi cura del nipote» manifestando diffidenza verso i Servizisociali oltre che l assoluta incapacità di controllo e di attenzioneall interesse del minore non avendo rispettato in sede dioperazioni peritali il divieto di incontro col nipote f diconseguenza la situazione del minore ormai lontano dalla famigliad origine dall ingresso in comunità avvenuto nel 2016 facevaemergere la necessità di un intervento rapido per evitargli ulterioripregiudizi in quanto «i tempi di crescita del minore ed il danno allasua maturazione psichica provocato per il tempo già trascorso indall opera di assistenza e sostegno di terzo escludono un ulteriorecapacità genitoriale di cui non vi è tuttora traccia in nessuno degliappellanti in conformità delle valutazioni di incapacità rilevate»emergendo anzi che l ambiente familiare «esporrebbe dunque* a situazioni di inevitabile confusione sovrapposizione diruoli e compiti per la presenza del padre convivente con la De* e giudicato inidoneo e avvicinerebbe anche la *4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023anch essa valutata come inidonea creando uno stato di ulteriore edData pubblicazione 27/07/2023irreversibile confusione nel minore» e doveva escludersi nella«prospettiva del minore» non degli adulti di potersi dar luogo almantenimento di una relazione con la famiglia di origine .Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorso percassazione notificato l 11/8/2022 affidato a quattro motivi neiconfronti dell * * * quale tutore del minore* * che resiste con controricorso notificato il 15/9/22e di * * De * * Ministero della *Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione che non svolgono difese .La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 nn. 3 e 5 c.p.c. degli artt.1 5 8 10 15 l.183/1984 inrelazione al principio di eccezionalità della adozione alla mancatapredisposizione di progetti a sostegno della funzione genitoriale eall omesso ascolto del minore all omessa considerazione delrapporto genitori figlio all omesso esame di fatti decisivi oggetto didiscussione tra le parti rappresentati dalle valutazioni espresse daiservizi sociali interessati b con il secondo motivo la nullità dellasentenza per motivazione apparente in relazione alla valutazionedegli esiti della disposta consulenza tecnica d ufficio e l omessavalutazione di fatti decisivi riguardo al forte legame del minore conla madre e la nonna paterna ed alle relazioni dei servizi sociali deltutore del minore e delle responsabili della * che ospita ilminore che avevano evidenziato i progressi dei genitori soprattuttodella madre c con il terzo motivo la violazione di legge per lamancata applicazione della adozione “mite” d con il quartomotivo la violazione e/o falsa applicazione ex art.360 nn. 4 e 5c.p.c. degli artt.8 e 10 l.183/1984 per omessa nomina di undifensore di fiducia del minore diverso dal curatore dello stesso.5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/20232.La quarta censura di rilievo pregiudiziale è inammissibile.Data pubblicazione 27/07/2023Assume il ricorrente che avrebbe dovuto essere differenziata lafigura del tutore da quella del «difensore del bambino» mentre iltutore nominato avv.Palamà non aveva provveduto alla nomina diun difensore del minore diverso da se stesso «per scongiurareeventuali profili di incompatibilità» che poi sarebbero in effettiemersi allorché il tutore aveva concluso in modo opposto alla tesiiniziale favorevole al ricongiungimento familiare del minore. conconseguente nullità di tutti gli atti processuali.Va precisato che nel procedimento per la dichiarazione dello statodi adottabilità la partecipazione del minore necessaria fin dallafase iniziale del giudizio richiede la nomina di un curatore specialesoltanto qualora non sia stato nominato un tutore o questi nonesista ancora al momento dell apertura del procedimento ovveronel caso in cui sussista un conflitto d interessi tra il minore ed ilsuo rappresentante legale * 12290/2010 .* Corte * 16553/2010 * 15363/2015 ha poi giàchiarito che «nel procedimento di adozione competeesclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di unavvocato per la difesa tecnica tuttavia qualora venga nominatoquale tutore un avvocato ai sensi dell art. 86 cod. proc. civ. eglipuò stare in giudizio personalmente senza patrocinio di altrodifensore in rappresentanza del minore».Orbene l asserita incompatibilità in concreto tra interesse delminore e interesse del tutore non risulta essere stata eccepita nelgiudizio di merito essendo stata sollevata per la prima volta inquesta sede di legittimità. La controricorrente ha espressamenterilevato che alcuna doglianza in ordine ad eventuali profili diincompatibilità tra il difensore ed il minore rappresentato era statasollevata dagli appellanti.* Corte * 7281/2010 ha affermato che «Nelprocedimento di adozione mentre il conflitto d interessi tra minore6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023e genitore è in re ipsa per incompatibilità anche solo potenzialeData pubblicazione 27/07/2023delle rispettive posizioni il conflitto d interessi tra minore e tutoredeve essere dedotto dal * ovvero da uno dei soggetti indicatidall art.10 della legge 28 marzo 2001 n.149 ed accertato inconcreto dal giudice come idoneo a determinare la possibilità che ilpotere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto conl interesse del minore in tal caso tuttavia la denuncia tendendoalla rimozione preventiva del conflitto nonché alla immediatasostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dalmomento in cui la situazione d incompatibilità si è determinata nonpuò più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solofine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processualicompiuti in seguito ad una situazione non denunciata» conf. *16553/2010 * 16870/2010 * 11420/2014 .3.Anche la seconda e la terza censura con le quali si invoca unvizio motivazionale per motivazione apparente anche sullasoluzione della c.d. adozione mite sono infondate.Invero la motivazione della sentenza impugnata è esaustiva epriva di illogicità o incoerenze.Come osservato dalle * di questa Corte * * 22232/2016«la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perchèaffetta da error in procedendo quando benchè graficamenteesistente non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidoneea far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento non potendosi lasciareall interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetichecongetture».In realtà i motivi sottendono una censura di insufficienzamotivazionale che non può essere più avanzata in sede dilegittimità attesa la nuova formulazione dell art.360 n. 5 c.p.c.. Sitratta di una motivazione che non può considerarsi meramente7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Numero di raccolta generale 22889/2023apparente in quanto esplicita le ragioni della decisione occorrendoData pubblicazione 27/07/2023semmai vagliare se essa sia sorretta da vizi motivazionali exart.360 n. 5 c.p.c. o da violazioni di norme di diritto.* specie i fatti asseritamente omessi sono stati invecein fatto.4.La prima censura è inammissibile.La sentenza impugnata ha dato pienamente conto delle ragioni perle quali tutte le risultanze processuali le relazioni dei [OSCURATO:PERSONA] la consulenza tecnica emergeva la profonda inadeguatezza deigenitori e della nonna paterna a svolgere i primi funzioniaccuditive ed educative e l ultima funzioni anche di aiuto e disostegno del piccolo in questa fase delicata della sua crescita.La Corte d appello ha in definitiva affermato che la famiglia diorigine non è una risorsa per il minore la nonna paterna ha unsignificativi con il nipote.Il giudizio motivato della Corte territoriale di inidoneità anche dellanonna paterna la quale peraltro non ha impugnato la sentenza aprendersi cura del nipote si è fondato pertanto su circostanze difatto non solo su congetture la situazione endofamiliarel incapacità della stessa di affrontare e risolvere i problemi deigenitori di * la mancanza di significativi rapporti con ilnipote e sulle osservazioni dirette del consulente tecnico d ufficiooltre che dei Servizi *Peraltro il ricorso come eccepito dalla controricorrente difettaanche di specificità in quanto i documenti richiamati non sonoritrascritti né ne viene indicata la collocazione nel fascicolo al finedi un riscontro di questo giudice di legittimità.5. Per tutto quanto sopra esposto va dichiarato inammissibile ilricorso.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19892/2022Numero sezionale 3523/2023Le spese in considerazione dell oggetto del contendere vannoNumero di raccolta generale 22889/2023integralmente compensate tra le parti . Data pubblicazione 27/07/2023* il procedimento esente non si applica l art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002. *La Corte dichiara inammissibile il ricorso dichiara integralmentecompensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.La Presidente9 di 9* **La Corte dichiara inammissibile il ricorso dichiara integralmentecompensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.La Presidente9 di 9* *