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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09878/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21915/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresenti e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale presente in atti, pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 334/8/21 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: Casimiro e [OSCURATO:PERSONA], esercenti attività di giostrai, avevano corrisposto al Comune di Palermo, a titolo di TOSAP dal 2005 al 2015, rispettivamente la somma di euro 71.786,59 e di euro 23.776,23.

Successivamente, ritenendo di rientrare nell’ambito della L n. 337/1968 e dunque di avere diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta del 20%, chiedevano al Comune, con apposita istanza nel Gennaio 2015, la restituzione dell’importo versato in eccesso.

I ricorrenti hanno impugnato dinanzi alla CTP il diniego espresso dal Comune -rilasciato in riferimento alla circostanza che si trattava di occupazione permanente e non temporanea- la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto notificato tramite operatore postale privato.

Avverso la sentenza di primo grado, i contribuenti hanno proposto appello dinanzi alla CTR che, confermando la decisione di prime cure, ha dichiarato il ricorso infondato in quanto intempestivo.

Infatti, se la direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ha previso la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare gli atti giudiziari, è “nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017.

La sanatoria di detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.

Il Comune di Palermo è rimasto intimato.

Considerato che: Con l’unico motivo del ricorso si deduce la falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d. lgs. 546/1992- per aver la CTR erroneamente sussunto la comunicazione del Comune di Palermo del 15 febbraio 2016 tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d. lgs. citato e la conseguente applicazione dei termini decadenziali di cui all’art. 21, primo comma, d.lgs. citato.

In ogni caso, si deduce l’erronea valutazione di tardività del ricorso di primo grado (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.).

Rilevato che: Va preliminarmente dato atto che il ricorso per cassazione , generato telematicamemte, n on risulta notificato al Comune di Palermo, mancando in atti prova della sua notifica al predetto ente locale.

Non si rinvengono infatti fra i documenti depositati telematicamente la ricevuta di accettazione da parte del sistema e di consegna nella casella di destinazione del destinatario della PEC per mezzo della quale sarebbe stato notificato; n é risultano atti depositati successivamente sino all’odierna adunanza camerale.

Dalle ricerche effettuate dall'Ufficio anche al S.I.C., non risulta "caricato" alcun atto successivoriguardante il ricorso in oggetto.

Secondo i principigià affermati da questa Corte con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilit̀ del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilit̀ di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, tra le molte, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995, Rv. 494041-01; Cass.

SU, 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. sez. 5, ord. 21 luglio 2021, n. 20778).

In conclusione, non rivenendosi agli atti alcuna ricevuta telematica che attesti l’accettazione da parte del sistema della PEC a mezzo della quale il ricorso è stato indirizzato per la notifica, né quella di consegna nella casella di postadel destinatario Comune di Palermo, la notifica del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]C arbocci e PietroCarbocci è in esistente, con conseguente inammissibilit ̀ del ricorso.

Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti del Comune di Palermo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21915/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresenti e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale presente in atti, pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 334/8/21 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: Casimiro e [OSCURATO:PERSONA], esercenti attività di giostrai, avevano corrisposto al Comune di Palermo, a titolo di TOSAP dal 2005 al 2015, rispettivamente la somma di euro 71.786,59 e di euro 23.776,23. Successivamente, ritenendo di rientrare nell’ambito della L n. 337/1968 e dunque di avere diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta del 20%, chiedevano al Comune, con apposita istanza nel Gennaio 2015, la restituzione dell’importo versato in eccesso. I ricorrenti hanno impugnato dinanzi alla CTP il diniego espresso dal Comune -rilasciato in riferimento alla circostanza che si trattava di occupazione permanente e non temporanea- la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto notificato tramite operatore postale privato. Avverso la sentenza di primo grado, i contribuenti hanno proposto appello dinanzi alla CTR che, confermando la decisione di prime cure, ha dichiarato il ricorso infondato in quanto intempestivo. Infatti, se la direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ha previso la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare gli atti giudiziari, è “nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria di detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”. Il Comune di Palermo è rimasto intimato. Considerato che: Con l’unico motivo del ricorso si deduce la falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d. lgs. 546/1992- per aver la CTR erroneamente sussunto la comunicazione del Comune di Palermo del 15 febbraio 2016 tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d. lgs. citato e la conseguente applicazione dei termini decadenziali di cui all’art. 21, primo comma, d.lgs. citato. In ogni caso, si deduce l’erronea valutazione di tardività del ricorso di primo grado (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.). Rilevato che: Va preliminarmente dato atto che il ricorso per cassazione , generato telematicamemte, n on risulta notificato al Comune di Palermo, mancando in atti prova della sua notifica al predetto ente locale. Non si rinvengono infatti fra i documenti depositati telematicamente la ricevuta di accettazione da parte del sistema e di consegna nella casella di destinazione del destinatario della PEC per mezzo della quale sarebbe stato notificato; n é risultano atti depositati successivamente sino all’odierna adunanza camerale. Dalle ricerche effettuate dall'Ufficio anche al S.I.C., non risulta "caricato" alcun atto successivoriguardante il ricorso in oggetto. Secondo i principigià affermati da questa Corte con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilit̀ del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilit̀ di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, tra le molte, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995, Rv. 494041-01; Cass. SU, 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. sez. 5, ord. 21 luglio 2021, n. 20778). In conclusione, non rivenendosi agli atti alcuna ricevuta telematica che attesti l’accettazione da parte del sistema della PEC a mezzo della quale il ricorso è stato indirizzato per la notifica, né quella di consegna nella casella di postadel destinatario Comune di Palermo, la notifica del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]C arbocci e PietroCarbocci è in esistente, con conseguente inammissibilit ̀ del ricorso. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti del Comune di Palermo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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