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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14005/2025

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ine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. pen. tali da ritenere fondato il pericolo di fuga dell’indagato, cosicché il fermo non può essere convalidato, per il sol fatto che nell’immediatezza degli eventi l’indagato si sia dato alla fuga, allontanandosi dal luogo del reato, non potendosi da ciò solo desumere che lo stesso possa sottrarsi all’Autorità giudiziaria».

In realtà, ed a ben vedere, sulla base di quanto desumibile dalla lettura dell’ordinanza impugnata i Carabinieri della stazione di Molfetta chiamati ad intervenire dalla persona offesa dell’azione estorsiva e giunti sul posto trovavano la persona offesa che segnalava loro la presenza di un soggetto poco distante, che alla vista dei militari, «tentava subito di allontanarsi nei vicoli adiacenti.

Questi però veniva prontamente raggiunto ed identificato» nell’odierno indagato.

Osserva l’odierno Collegio che la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata, ancorché sintetica, si caratterizza per la sua evidente ragionevolezza.

Come noto, in materia vale il principio secondo il quale ai fini della convalida del fermo, l'apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, in quanto valutazione prognostica "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto che facciano ritenere plausibile che l'indagato se lasciato in libertà possa sottrarsi alla pretesa di giustizia, è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, PMT/ Ferrara, Rv. 281861-01).

L'insieme delle circostanze considerate ed emerse al momento del fermo, il comportamento riferibile al fermato, il contesto in cui è maturata la condotta oggetto di imputazione e l'atteggiamento tenuto al momento dell’intervento del personale di P.G. - proprio in relazione ai fatti oggetto di contestazione, inevitabile cornice di riferimento per la realizzazione della valutazione sul pericolo di fuga caratterizzata appunto da discrezionalità vincolata - sono state considerate dal G.i.p. con motivazione che deve essere ritenuta insindacabile in questa sede.

Del resto, è appena il caso di rilevare già in tempi remoti questa Corte di legittimità ha chiarito che «In tema di fermo di indiziato di delitto, non deve confondersi l'atto di chi si allontana [nel caso in esame appare addirittura più corretto parlare di un “tentativo di allontanamento” – ndr.] dal luogo in cui è stato consumato il reato, con il "pericolo di fuga" che costituisce il presupposto della misura precautelare; se così non fosse, infatti, il fermo sarebbe eseguibile in tutti i casi in cui l'indiziato non è stato arrestato per il semplice fatto di essere riuscito ad allontanarsi, mentre la legge pretende che il pericolo in questione debba trarsi da elementi "specifici", ossia dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata proprio nei confronti di quel singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga (Sez. 2, n. 6924 del 04/12/1997, dep. 1998, Beatobe, Rv. 209594 – 01; principio confermato in tempi più recenti anche da Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, dep.2004, Failla, Rv. 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0

ine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. pen. tali da ritenere fondato il pericolo di fuga dell’indagato, cosicché il fermo non può essere convalidato, per il sol fatto che nell’immediatezza degli eventi l’indagato si sia dato alla fuga, allontanandosi dal luogo del reato, non potendosi da ciò solo desumere che lo stesso possa sottrarsi all’Autorità giudiziaria». In realtà, ed a ben vedere, sulla base di quanto desumibile dalla lettura dell’ordinanza impugnata i Carabinieri della stazione di Molfetta chiamati ad intervenire dalla persona offesa dell’azione estorsiva e giunti sul posto trovavano la persona offesa che segnalava loro la presenza di un soggetto poco distante, che alla vista dei militari, «tentava subito di allontanarsi nei vicoli adiacenti. Questi però veniva prontamente raggiunto ed identificato» nell’odierno indagato. Osserva l’odierno Collegio che la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata, ancorché sintetica, si caratterizza per la sua evidente ragionevolezza. Come noto, in materia vale il principio secondo il quale ai fini della convalida del fermo, l'apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, in quanto valutazione prognostica "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto che facciano ritenere plausibile che l'indagato se lasciato in libertà possa sottrarsi alla pretesa di giustizia, è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, PMT/ Ferrara, Rv. 281861-01). L'insieme delle circostanze considerate ed emerse al momento del fermo, il comportamento riferibile al fermato, il contesto in cui è maturata la condotta oggetto di imputazione e l'atteggiamento tenuto al momento dell’intervento del personale di P.G. - proprio in relazione ai fatti oggetto di contestazione, inevitabile cornice di riferimento per la realizzazione della valutazione sul pericolo di fuga caratterizzata appunto da discrezionalità vincolata - sono state considerate dal G.i.p. con motivazione che deve essere ritenuta insindacabile in questa sede. Del resto, è appena il caso di rilevare già in tempi remoti questa Corte di legittimità ha chiarito che «In tema di fermo di indiziato di delitto, non deve confondersi l'atto di chi si allontana [nel caso in esame appare addirittura più corretto parlare di un “tentativo di allontanamento” – ndr.] dal luogo in cui è stato consumato il reato, con il "pericolo di fuga" che costituisce il presupposto della misura precautelare; se così non fosse, infatti, il fermo sarebbe eseguibile in tutti i casi in cui l'indiziato non è stato arrestato per il semplice fatto di essere riuscito ad allontanarsi, mentre la legge pretende che il pericolo in questione debba trarsi da elementi "specifici", ossia dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata proprio nei confronti di quel singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga (Sez. 2, n. 6924 del 04/12/1997, dep. 1998, Beatobe, Rv. 209594 – 01; principio confermato in tempi più recenti anche da Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, dep.2004, Failla, Rv. 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0
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