CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdato avvò alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. MBOLE Lusjan ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi sei di reclusione ed C 8.000 di multa in relazione a ipotesi di trasporto e di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché preclusi quali motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena a seguito della introduzione, con decor- renza dal 3 Agosto 2017, dell'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen. ove è pre- visto che il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato accertamento da parte del giudice della ricorrenza di cause di esclusione della punibilità ovvero di proscioglimento, temi del tutto preclusi dalla previsione normativa. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il