CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA il 24/12/1965avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE di APPELLO di MILANO;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 11 settembre 2025 la Corte d’appello diMilano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8 aprile 2024 dalTribunale di Milano, con la quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Del NegroNatale erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 642, secondocomma, cod. pen., loro in concorso ascritto, revocava la subordinazione alrisarcimento del danno del concesso beneficio della sospensione condizionaledella pena.Agli imputati, in particolare, era stato contestato di avere, in concorso fraloro, al fine di conseguire l’indennizzo di un’assicurazione, fatto pervenire unarichiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione aun sinistro stradale in realtà non occorso e asseritamente avvenuto il 14dicembre 2019 in territorio austriaco tra due autovetture, una Chrysler condottadal [OSCURATO:PERSONA] e una Mercedes condotta dal [OSCURATO:PERSONA]; in particolare – secondoquanto denunciato alla compagnia – la Chrysler avrebbe involontariamenteinvaso parzialmente la carreggiata opposta di marcia nel momento in cuisarebbe sopraggiunta la Mercedes che, in ragione della leggera collisione,sarebbe rovinata fuori strada, in un fossato, riportando ingenti danniquantificati in oltre euro 50.000,00.2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintil’annullamento.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava cinque motivi di doglianza.3.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza dell’art. 238 cod. proc. pen.Eccepiva l’inutilizzabilità degli atti formati da organi di polizia esteri senza ilrispetto delle garanzie difensive, e in particolare del foglio di servizio dellapolizia austriaca contenente le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] subito dopol’incidente, in evidente stato di shock, dalle quali i giudici di merito avevanotratto un importante riscontro alla ritenuta non veridicità del sinistro oggettodella richiesta risarcitoria, avendo il ricorrente dichiarato che era uscito distrada “da solo”, escludendo il coinvolgimento di altri veicoli e di terzi.Deduceva che il [OSCURATO:PERSONA] non conosceva la lingua tedesca e che nellaraccolta delle sue dichiarazioni gli agenti della polizia austriaca non erano statiassistiti da un interprete.3.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza degli artt. 62 e 195cod. proc. pen.Assumeva che l’introduzione del richiamato foglio di servizio nel processoaveva violato anche il divieto della testimonianza indiretta avente ad oggetto ledichiarazioni rese dall’imputato nel corso del procedimento, considerato che ilperito assicurativo [OSCURATO:PERSONA] aveva reso testimonianza nel processoaffermando che agenti della polizia austriaca gli avevano riferito delledichiarazioni rese davanti a loro dal ricorrente.Assumeva che, pertanto, le dichiarazioni rese dal teste Col in violazione delsuddetto divieto erano inutilizzabili.3.3. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 220 cod. proc.pen., vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva.Assumeva che la statuizione di condanna si fondava sulle conclusioni dinatura tecnica cui erano giunti i consulenti tecnici della parte civile, cheavevano ritenuto l’incompatibilità della dinamica del sinistro descritta nelverbale di contestazione amichevole dell’incidente rispetto alle evidenzeriscontrate, e ciò nonostante i medesimi avessero condotto le loro analisiesclusivamente sulla base dell’esame di fotografie, senza mai esaminaredirettamente i veicoli coinvolti.Deduceva che, di contro, il consulente tecnico della difesa aveva procedutoa un’ispezione diretta sia dei veicoli che del luogo del sinistro, effettuando rilievimetrici e fotogrammetrici e pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quelledei consulenti di parte civile, affermando la piena compatibilità dei segni dicontatto delle vetture con la dinamica dell’incidente descritta dagli imputati, cheaveva ritenuto del tutto verosimile.Esponeva che, a fronte di tale radicale contrasto fra i consulenti tecnicinominati dalle parti, i giudici di merito avevano omesso di disporre perizia sulladinamica dell’incidente, nonostante la difesa, già nell’atto di appello, l’avesserichiesta previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.La mancata nomina di un perito e la preferenza accordata alle conclusionidei consulenti di parte civile costituiva, ad avviso della difesa, una violazione dilegge e un vizio di motivazione per manifesta illogicità, nonché per mancataassunzione di una prova decisiva.Deduceva inoltre che i consulenti della parte civile avevano effettuatoun’analisi dinamica dell’evento, omettendo un’analisi statica che avesse adoggetto i segni del contatto impressi sui veicoli, che nella specie risultavano fraloro compatibili per altezza, forma e natura delle vernici, così che il contatto frai mezzi doveva ritenersi avvenuto.3.4. Con il quarto motivo deduceva inosservanza dell’art. 192, comma 2,cod. proc. pen.Assumeva che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta sulla base diun compendio indiziario carente, soprattutto considerando l’esclusione deglielementi probatori inutilizzabili alla luce delle considerazioni svolte con iprecedenti motivi, risultando gli indizi privi di quei connotati di gravità,precisione e concordanza necessari per raggiungere la piena prova di reità.3.5. Con il quinto motivo deduceva inosservanza degli artt. 110 e 642,secondo comma, cod. pen., 533 cod. proc. pen., assumendo che, per quantogià illustrato, gli elementi raccolti erano inidonei a fondare una condanna al di làdi ogni ragionevole dubbio, essendo emersa una ricostruzione dei fattialternativa e verosimile, supportata dalle conclusioni del consulente tecnicodella difesa, che i giudici di merito non avevano specificamente confutato.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava tre motivi di doglianza.4.1. Con il primo motivo deduceva contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione nonché travisamento di una prova decisiva costituita dallaconsulenza tecnica della difesa.Assumeva che la Corte d’appello si era limitata ad affermare la maggioradesione acritica alle risultanze di tale consulenza, senza argomentare inrelazione all’accertato trasferimento di vernice fra i due veicoli, allacompatibilità altimetrica fra i segni dell’urto nelle due vetture, alle simulazionicinematiche difensive, alle condizioni climatiche presenti al momentodell’incidente, tutti elementi che consentivano di ritenere che in effetti l’urto frale due vetture si era verificato, in tal modo violando i canoni di valutazione dellaprova.Assumeva che il consulente tecnico della difesa aveva dato conto in manierapuntuale della compatibilità dei segni rinvenuti sulle due autovetture con l’urtofra le medesime, verificatosi nei termini indicati dagli imputati, e che lasentenza impugnata non dava conto dei dati tecnici sui quali si era basato ilconsulente della difesa per effettuare la propria ricostruzione, con particolareriguardo al manto stradale che al momento del sinistro era ricoperto di neve eghiaccio e alle compatibilità fra le abrasioni presenti sui paraurti dei due veicoli.4.2. Con il secondo motivo deduceva omessa motivazione in relazionealla omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, richiesta dalla difesa,con l’espletamento di una perizia cinematica.Assumeva che la Corte territoriale non si era pronunciata in relazioneall’assoluta necessità, dedotta con l’atto di appello, di rinnovare l’istruttoriadibattimentale, pur avendo argomentato in relazione a questioni cherichiedevano specifiche competenze tecniche.Assumeva che l’art. 220 cod. proc. pen. stabilisce che la perizia èobbligatoria nel caso in cui il giudice accerti l’esistenza di temi la cui trattazionerichiede delle competenze specifiche, e che lo stesso giudice poteva riteneresuperflua la perizia quando fosse stato in grado di giungere alle medesimeconclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove.Deduceva che nel caso di specie gli elementi di prova diversi dalleconsulenze tecniche non risultavano decisivi.Sottoponeva a critica, in relazione a molteplici profili, la consulenza tecnicadella parte civile e affermava che il provvedimento impugnato non contenevaun’analisi critica delle divergenze fra le consulenze tecniche agli atti.4.3. Con il terzo motivo deduceva omessa motivazione in relazione allavalutazione della consulenza integrativa della difesa del [OSCURATO:PERSONA], conparticolare riguardo al contatto fra i paraurti delle due autovetture, dimostratoda un evidente trasferimento di vernice sul paraurti della Mercedes, provenientedalla Chrysler.5. Il 22 aprile 2026 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replicacon la quale sono state ribadite le argomentazioni illustrate con il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi dedotti per il [OSCURATO:PERSONA], che devono essere trattaticongiuntamente in quando involgono la medesima questione, sono inammissibiliper carenza di interesse del ricorrente.Non sussiste l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] a contestate l’utilizzabilità del foglio diservizio nel quale gli agenti della polizia austriaca avevano raccolto le suedichiarazioni, con le quali il ricorrente aveva affermato di essere uscito di strada“da solo”, nonché della testimonianza del perito dell’assicurazione [OSCURATO:PERSONA],che aveva dichiarato di avere appreso dagli agenti della polizia austriaca che ilCandusso davanti a loro aveva affermato di essere uscito di strada senza ilcoinvolgimento di terzi.Si deve, invero, considerare, come osservato nella sentenza impugnata, chein sede di interrogatorio reso il 10 aprile 2021, il cui verbale è stato acquisito alfascicolo per il dibattimento, il ricorrente ha ammesso di avere dichiarato agliagenti austriaci di avere perso il controllo della propria vettura finendo fuoristrada senza fare alcuna menzione del coinvolgimento di altri veicolinell’incidente.L’affermazione diretta nel processo, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di unacircostanza che è già stata fatta oggetto di un documento (il foglio di servizioformato dagli agenti austriaci) del quale il ricorrente chiede dichiararsil’inutilizzabilità rende evidente la carenza di interesse di quest’ultimo a coltivaretale richiesta.2. Gli ulteriori motivi dedotti per il [OSCURATO:PERSONA] e quelli dedotti per il DelNegro devono essere trattati congiuntamente in quanto hanno ad oggetto lamedesima questione, che concerne le valutazioni effettuate della Corteterritoriale in relazione alle due consulenze, quella della parte civile e quelladella difesa, acquisite agli atti del processo, nonché la mancata rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale con riguardo al chiesto espletamento di unaperizia avente ad oggetto le modalità del sinistro.In relazione a tali temi il Collegio osserva che le Sezioni Unite di questaCorte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01)hanno evidenziato il carattere eccezionale dell’istituto ex art. 603 cod. proc.pen., rilevando che ad esso «può farsi ricorso, in deroga alla presunzione dicompletezza dell’istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché ilgiudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nelsenso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale giàa sua disposizione». Anche più recentemente, le Sezioni Unite hanno ribaditoche in detta norma sono previste evenienze procedimentali «che si traducononella previsione di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudiced'appello, valorizzando il metodo dell'oralità nelle specifiche ipotesi della nondecidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità diprovvedere ex officio all'integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez.U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, non mass. sul punto).Ciò premesso, in relazione alle argomentazioni illustrate dai ricorrenti con imotivi in trattazione occorre osservare che la Corte d’appello, nel rendere unamotivazione in punto di responsabilità degli imputati che risulta immune dai vizidenunciati, oltre ad avere compiutamente analizzato le conclusioni cui sonogiunti sia i consulenti della parte civile che quelli della difesa, ha richiamatoanche ulteriori e diversi elementi di prova, ritenuti idonei a fondare le emessestatuizioni di responsabilità, costituiti:- dal fatto che, come già osservato, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso, nelprocesso, di avere dichiarato agli agenti austriaci di essere uscito fuori stradasenza il coinvolgimento di altri veicoli;- dall’elemento di natura logica costituito dalla inverosimiglianza delracconto del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui lo stesso aveva affermato di essersiaccorto del coinvolgimento di un altro veicolo solo diversi giorni dopo il sinistroe solo dopo avere riscontrato la presenza di un segno sulla propria auto, e diavere poi casualmente riconosciuto la Crysler del [OSCURATO:PERSONA], della quale la nottedell’incidente avrebbe solo percepito la sagoma, diversi mesi dopo notandolaparcheggiata, e ancora di avere ricordato parte della targa (le lettere BB) di talevettura, laddove lo stesso ricorrente aveva in precedenza affermato, in manieracontraddittoria, di non essere neppure certo di essersi scontrato con un altroveicolo (l’evento si era verificato in tempo di notte e in un tratto di strada privodi illuminazione e imbiancato dalla forte nevicata in atto);- dall’ulteriore elemento di natura logica costituito dal fatto che il DelNegro, in modo del tutto inverosimile, non si sarebbe accorto dell’impatto conun veicolo proveniente nell’opposto senso di marcia nonché del fatto che lostesso veicolo era finito fuori strada;- dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva falsificato la fattura relativa alcarroattrezzi che aveva recuperato la vettura eliminando le parole “vostroveicolo fuoriuscito completamente dalla sede stradale e ribaltatosi più voltefinendo nel letto del fiume” e aveva fornito al riguardo una spiegazione del tuttoinconferente, affermando che aveva provveduto all’eliminazione della dettafrase perché riteneva eccessivo l’importo portato dal documento.In relazione alle conclusioni delle consulenze tecniche agli atti del processola Corte di merito ha richiamato il fatto che le altezze dei segni sulla carrozzeriadelle due vetture non combaciavano, che i graffi sul veicolo Mercedes avevanocaratteristiche tipiche dello sfregamento con un ostacolo fisso, che la rotazionedi 180 gradi ipotizzata dal consulente della difesa non era coerente con quantoriferito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva mai parlato di un “testacoda” prima difinire in fondo alla scarpata, che la traiettoria del mezzo ipotizzata dalconsulente della difesa non teneva conto della presenza di alberi avrebberodovuto frenare la corsa del veicolo, laddove nessun segno di un tale evento erastato riscontrato sulla vegetazione, che i consulenti della parte civile, puressendosi recati sul luogo dell’incidente in estate, avevano sempre dato attodelle diverse condizioni meteorologiche e di visibilità presenti al momento delsinistro.La motivazione della Corte territoriale, considerando anche che si è alcospetto di una doppia conforme in punto di responsabilità, risulta del tuttocongrua e non illogica, come tale, insuscettibile di essere censurata in sede dilegittimità.I motivi in trattazione tracimano nel merito, perché sottopongono alla Cortedi cassazione rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logicamotivazione dai giudici del merito.Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuareuna rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivatoapprezzamento al riguardo svolto nell’impugnata decisione di merito, essendo ilrelativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivitracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel casoin esame.Le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare laragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzionedella vicenda operata nell’ultima decisione di merito, per la semplice ragioneche esse tendono a (nuovamente) prospettare un’alternativa, e come tale nonconsentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativotema d’accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno,lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno dellapronuncia di responsabilità.3. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere rigettati; iricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini