CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] sezione misure di prevenzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, K. Tassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Genova sezione Misure di prevenzione, ha rigettato l'istanza di differimento dello sgombero dell'immobile sottoposto a confisca con decreto del 10 marzo 2022, sito in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 56, 58 D e 58 E, adibito ad abitazione del proposto [OSCURATO:PERSONA] e della convivente [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Dopo aver puntualmente descritto l'immobile, il Tribunale ha escluso che lo stesso fosse abitato dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA], specificando che questa non è nemmeno residente nell'immobile. Inoltre, si sottolinea che nemmeno i proposti risiedono nello stesso, indicando il loro esatto luogo di residenza, così escludendo di poter procedere a differimento dello sgombero, ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011, non oltre il decreto di confisca definitivo, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 47 r.d. n. 267 del 1942. Si tratta di norma, secondo il Tribunale di stretta interpretazione, che limita le ipotesi ivi contemplate a richiesta di differimento che proviene dal proprietario che intende proseguire di abitarvi eventualmente con il suo ristretto nucleo familiare, circostanza che, nella specie, si considera non integrata perché la proprietaria [OSCURATO:PERSONA] non abita né risiede nel descritto immobile. 2.Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori P. Milone e M. Landi, deducendo erronea applicazione dell'art. 40 d. Igs. n. 159 del 2011, nonché manifesta illogicità della decisione. 2.1. Si rileva, in primo luogo, che il provvedimento è stato adottato dal Tribunale sezione Misure di prevenzione e non dal Giudice delegato al procedimento di prevenzione in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così errando nell'applicazione dell'art. 40 d. Igs. cit., trattandosi di provvedimento riguardante i diritti personali del sottoposto alla procedura e della sua famiglia, ex art. 40, comma 2, d. Igs. cit. e 47 Legge fall., il quale rientra nella competenza del Giudice delegato, richiamando un precedente di legittimità indicato come in termini (Rv. 276714). 2.2.In secondo luogo, si osserva che la norma richiamata come avente natura eccezionale, in sostanza, invece, è a tutela del diritto di abitazione quale diritto fondamentale della persona, come desumibile da alcune pronunce della Corte EDU, e dal contenuto delle pronunce della Corte Cost. n. 348 e 349 del 2017. Si assume, infine, che il Tribunale esclude che Baratta abbia legittimità a chiedere il differimento in quanto non proprietario dell'immobile, circostanza che secondo il decreto di confisca è insussistente (di qui la manifesta illogicità della motivazione) in quanto si reputa che si debba procedere al provvedimento ablatorio posto che l'intestazione del bene ai titolari formali sarebbe fittizia in quanto riconducibile a Baratta. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.In tema di procedimento di prevenzione, questa Corte ha reiteratamente ribadito il principio, cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 6, n. 38264 del 03/07/2019, Paltrinieri, Rv. 276714) secondo il quale l'adozione dei provvedimenti riguardanti i diritti personali del sottoposto alla procedura e della sua famiglia, previsti dagli artt. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 47 legge fall., rientra nella competenza funzionale del giudice delegato. Sicché tali provvedimenti non possono essere adottati dal tribunale collegiale se non nell'ambito del procedimento di opposizione mediante incidente di esecuzione. 1.1. Le disposizioni che vengono in rilievo nella specie sono quelle del codice antimafia nella formulazione anteriore, ratione temporis, alla legge n. 161 del 17 ottobre 2017. In particolare: - l'art. 40, comma 2, del d.lvo 159/2011 (già art. 2-sexies, comma 4, I. 575/1965) secondo cui: "Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso"; - l'art. 47, comma 2, R.D. 267 del 1942 e succ. modif. (legge fall) che così dispone: "La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività". Si tratta di norme che si inseriscono nella più ampia disciplina della gestione dei beni sequestrati. In definitiva, il d. Igs. n. 159 del 2011 ha «collocato al centro della disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto del procedimento di prevenzione, mutuandone la previsione dalla normativa in tema di procedure concorsuali, le figure del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario, quali organi deputati appunto a condurre, in collaborazione tra loro, la gestione e l'amministrazione dei beni sequestrati, nell'arco di tempo compreso tra l'imposizione del sequestro e la decisione definitiva di confisca» (Sez. 6, n. 8523 del 11/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione), valorizzando la natura "eminentemente civilistica" di molte delle pretese azionabili in tale ambito. Si tratta di organi(il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, ai quali il d. Igs. n. 159 del 2011, attribuisce, in collaborazione tra loro, la gestione e l'amministrazione dei itmsequestrati. L'art. 35 del decreto attribuisce all'amministratore giudiziario "il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi", nel rispetto delle indicazioni provenienti dal giudice delegato, al quale l'art. 40,comma 1, attribuisce il compito di impartire "le direttive generali dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal consiglio direttivo dell'Agenzia", ossia dell'Agenzia nazionale prevista dallo stesso testo legislativo; mentre il comma 4 riconosce ad ogni soggetto interessato la possibilità di reclamare, davanti al giudice delegato, gli atti dell'amministratore giudiziario adottati "in violazione del presente decreto". L'art. 41, comma 4, in tema di gestione di aziende sequestrate, precisa poi che "i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto". Invece, l'art. 40, comma 2, d.lgs n. 159/2011 attribuisce alla competenza del giudice delegato, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti di cui all'art. 47 della legge fallimentare, riguardanti diritti personali. 1.2.Viene, in definitiva, riconosciuta al giudice delegato una competenza funzionale esclusiva, su cui il Tribunale interviene nel procedimento a seguito di reclamo al collegio (Sez. 3 civ., n. 24156 dei 04/10/2018, Rv. 651126; Sez. 3, n. 1115 del 21/01/2014, Rv. 629755; Sez. 1, n. 6502 del 02/04/2004, Rv 571756). Si è poi notato, in linea con le osservazioni di cui alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che l'ordinaria inoppugnabilità dei provvedimenti adottati dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione conferma che quest'organo è dotato di una sua autonoma sfera di competenza funzionale, non derogabile se non per espressa previsione normativa e nelle forme normative previste. 2.Ciò premesso, si osserva che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale in composizione collegiale, mentre questo rientra nella competenza del giudice delegato, potendo essere adottato dal tribunale collegiale soltanto nell'ambito del procedimento di opposizione mediante incidente di esecuzione. Sicché la carenza di competenza funzionale da parte del giudice che lo ha emesso rende viziato da nullità assoluta il provvedimento adottato in questa sede impugnato. 3.Deriva da quanto sin qui esposto, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 4 ottobre 2022, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice delegato competente, ai sensi dell'art. 40 d. Igs. n. 159 del 2011. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2022, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice delegato del Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art.