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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 33181/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30407-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, Via di Monserrato, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti - avverso la sentenza n. 20/2021 della COMM.[OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici delle [OSCURATO:PERSONA], Umbria e Toscana con la quale, decidendo sul ricorso presentato [OSCURATO:PERSONA], dichiarò che i fondi individuati nella decisione costituivano proprietà collettiva dei naturali del (…) Comune [di [OSCURATO:PERSONA]]; che resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso; [che, altresì resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, Telecom]; considerato che il ricorso è inammissibile, valendo il principio affermato da questa Corte a s.u., secondo il quale il rimedio impugnatorio esperibile avverso le sentenze rese dal commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, anche con contenuto di omologa od approvazione di accordi conciliativi raggiunti tra le parti, è costituito, ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, esclusivamente dal reclamo alla corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici, mentre il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è inammissibile 8Sentenza n. 15300, 4.7.2014, Rv. 631586 .

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida, per la Regione [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.500,00 e per Telecom, in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30407-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, Via di Monserrato, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti - avverso la sentenza n. 20/2021 della COMM.[OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici delle [OSCURATO:PERSONA], Umbria e Toscana con la quale, decidendo sul ricorso presentato [OSCURATO:PERSONA], dichiarò che i fondi individuati nella decisione costituivano proprietà collettiva dei naturali del (…) Comune [di [OSCURATO:PERSONA]]; che resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso; [che, altresì resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, Telecom]; considerato che il ricorso è inammissibile, valendo il principio affermato da questa Corte a s.u., secondo il quale il rimedio impugnatorio esperibile avverso le sentenze rese dal commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, anche con contenuto di omologa od approvazione di accordi conciliativi raggiunti tra le parti, è costituito, ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, esclusivamente dal reclamo alla corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici, mentre il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è inammissibile 8Sentenza n. 15300, 4.7.2014, Rv. 631586 . Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida, per la Regione [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.500,00 e per Telecom, in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso ar
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