CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 02701/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01TCOIN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per il seguente ordine di ragioni: il primo motivo è generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 5); b) il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena base ed all'aumento di pena relativo alla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquìnquennale (si vedano le pagine 5 e 6 in cui, tra l'altro, si sottolinea che l'aumento per la recidiva è stato determinato in misura inferiore al limite legale); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.