CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 26890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne decreto espulsione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel. Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.21353/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 168 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore e Prefettura -[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Campobasso -intimati- avverso il decreto nr. 40/2021 del Giudice di Pace di Campobasso depositato in data 21/4/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Campobasso, con decreto 21.04.2021, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , cittadino dello stato del Senegal, avverso il decreto prefettizio di espulsione del 24/2/2021 emesso in quanto lo straniero soggiornava irregolarmente in Italia. 1.1. Il giudice onorario ha ritenuto che il provvedimento di espulsione fosse legittimo in quanto atto dovuto, stante la permanenza dello straniero sul suolo italiano senza un idoneo permesso e che il contenuto dell’atto fosse stato ben compreso dallo straniero dal momento che lo stesso ha proposto le iniziative giudiziarie per contrastarlo. Si evidenziava, inoltre, che il ricorrente dichiarava di parlare e comprendere la lingua italiana e indicava la lingua francese quale preferita per la notifica degli atti. 2.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi Il Ministero e la Prefettura non hanno svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis del d.l. 125/2020, modificato dall’art 5 comma 1 d.l 2/2021 - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -motivazione apparente perplessa e obiettivamente incomprensibile; assume che il Giudice di Pace, tenendo conto delle reiterate proroghe previste dai d.l. 18/2020, 125/2020 e 2/2021, avrebbe dovuto affermare l’illegittimità del decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno con conseguente invalidità del provvedimento di espulsione fondato sulla revoca permesso di soggiorno. 2. I l motivo è infondato in quanto l’impugnata ordinanza ha correttamente ritenuto l’automaticità del provvedimento espulsivo: una volta revocato il pregresso permesso di soggiorno lo straniero si trovava nel territorio italiano senza alcun titolo. 2.1. Il ric orrente avrebbe dovuto impugnare l’atto di revoca del permesso di soggiorno davanti all’autorità giurisdizionale amministrativa così come previsto dall’art. 6 , comma 10 , d.lvo 286/1998. 2.2. La motivazione, quindi, reca il minimo costituzionale, non risulta omesso alcun fatto storico e il giudice togato non è incorso nel dedotto vizio di violazione di legge. 3. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma 7 , d.lvo nr . 286/1998; il ricorrente si lamenta che il decreto di espulsione sia stato tradotto solamente in lingua francese a lui sconosciuta. Evidenzia inoltre che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto legittimo l’uso della lingua veicolare senza dar conto delle concrete ragioni della mancata traduzione in lingua Wolof del Senegal conosciuta dal destinatario. 3.1.La censura è inammissibile. 3.2. Si legge a pagina due del provvedimento che “ al momento della lettura del foglio notizie, il ricorrente dichiarava di comprendere e parlare la lingua italiana,indicava la lingua francese per quale preferita per la notifica degli atti”. 3.3. La doglianza non si misura con tale accertamento in fatto costituente una delle ragioni fondanti la decisione. 4.Il ricorso è, quindi, infondato. 5. Nulla è da sta tuire sulle spese non avendo le amministrazioni svolto attività difensive. PQM La C