CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso epoi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procuraallegata alla memoria depositata il 5/9/2025;- ricorrente -controdall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 537/2020 della CORTE D’APPELLO diSALERNO, depositata il 29/5/2020;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del30/3/2026.Numero registro generale 20701/2020Nu2m ero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/20261.1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],in accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA].p.a. in liquidazione, dichiarato con sentenza del 16/12/2009,ha revocato e dichiarato inefficaci i pagamenti che la società poifallita aveva eseguito, tra il 26/6/2009 ed il 2/10/2009, in favoredi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per l’ammontare complessivo di €272.444,72.1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto appello avversotale sentenza.1.3. La Corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe,ha rigettato l’appello.1.4. In particolare, per quanto ancora rileva, la Corted’appello ha innanzitutto affermato che il Fallimento avevadimostrato in giudizio, a mezzo di plurimi indizi, la conoscenzada parte della creditrice dello stato d’insolvenza in cui la debitricepoi fallita versava al momento degli impugnati pagamenti.1.5. Sul punto, dopo aver opinato che “effettivamentenon tutti gli elementi indicati dal Tribunale siano confacenti allaposizione soggettiva” della convenuta, ha ritenuto che: - ilbilancio relativo all’esercizio 2008, pubblicato il 17/7/2009, chel’appellante ha ammesso di “aver visionato”, dimostrava “lagrave crisi di liquidità dell’impresa” e “la inidoneità delle risorsee dei crediti a soddisfare i creditori sociali”; - la societàappellante, del resto, quale “società per azioni, con capitalesociale deliberato, sottoscritto e versato di € 8.000,000” e“fornitore di una società diffusamente estesa sul territorio”, con“importanti beni strumentali ed imponenti forze lavoro”, rivestela natura di “operatore economico qualificato” ed era, dunque,dotata delle “specifiche cognizione tecniche” per intendere ilbilancio in questione “nella sua effettiva valenza”; - risultavano,Ric. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 20701/2020Nu3m ero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026inoltre, di “effettiva rilevanza” gli allarmi diffusi “con sempremaggiore enfasi dalle testate giornalistiche locali”, tratti dalla“costante dismissione di punti vendita” e dai “sempre piùfrequenti omessi pagamenti dei fornitori”; - l’“irreversibilità dellacrisi” in cui si trovava la debitrice, se si considerano “gliinevitabili contatti con la realtà territoriale assicurata a ciascunfornitore dai propri agenti e mediatori”, era, peraltro, divenutaanche per la creditrice, nonostante il diverso contesto in cuihanno sede i suoi impianti industriali e operativi, un “fattonotorio”, trattandosi di “notizie di pubblico rilievo nell’ambitodella media e grande distribuzione”, tanto più a fronte delle“sistematiche cessioni di azienda” operate da [OSCURATO:SOCIETA]. a fartempo dal 2007, “risultanti dalle visura camerale” e quindi“assolutamente ostensibili”, le quali, al pari delle “iscrizioneipotecarie … pregiudizievoli”, non erano di certo riferibili,contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, alle “ordinariedinamiche imprenditoriali” della società poi fallita.1.6. In secondo luogo, la Corte d’appello ha ritenuto chel’esimente dell’esecuzione dei pagamenti nei termini d’uso,prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., costituisceun’eccezione in senso stretto, che la convenuta avrebbe dovuto,pertanto, sollevare chiaramente e tempestivamente, mentre nelcaso in esame: - la convenuta ha prospettato i tempi dipagamento al solo fine di escludere che gli stessi potesserorilevare ai fini della valutazione della scientia decoctionis,introducendo solo in appello il tema dell’esimente quando hadedotto che nel 2007 sussisteva una “prassi consolidata” di unritardo nei pagamenti di circa 162 giorni; - la tabella riepilogativadei tempi di pagamento a decorrere dall’anno 2002, riportatanell’atto di appello, dimostra, del resto, la sussistenza di “ritardinei pagamenti, rispetto alle fatture, oscillanti dai 148 giorniRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 20701/2020Nu4m ero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026(anno 2002) ai 162 giorni dell’anno 2009”, con un “andamento”che è incompatibile con l’esimente in questione e che ben sipresta, piuttosto, ad integrare - come ha evidenziato il tribunale- quell’“anomalia gestionale stabilizzata” in cui è incorsa ladebitrice poi fallita “dilazionando oltremodo i pagamenti proprioa ridosso dei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento”.1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il27/7/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dellasentenza, documentandone la notifica in data 29/5/2020.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.9. Il Presidente ha proposto la definizione del ricorso anorma dell’art. 380-bis c.p.c.1.10. La ricorrente ha invece chiesto la decisione.1.11. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. a),l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello haaccolto la domanda di revoca proposta dal Fallimento senza,tuttavia, considerare che: - i pagamenti impugnati sono statieseguiti nel rispetto dei termini invalsi tra le parti sin dall’iniziodell’anno 2007; - tali pagamenti, a norma dell’art. 67, comma3°, lett. a), l.fall., non erano, di conseguenza, revocabili.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 67, commi 2° e 3°,l.fall. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corted’appello ha ritenuto che l’esimente prevista dall’art. 67, comma3°, lett. a), l.fall., configurandosi come un’eccezione in sensoRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero re5gis tro generale 20701/2020Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026stretto, era stata tardivamente proposta in giudizio, omettendo,per contro, di considerare, per un verso, che la convenuta avevadedotto i tempi e le modalità di pagamento sin dalla comparsadi costituzione nel giudizio di primo grado e, per altro verso, cheil fatto previsto dall’art. 67, comma 3°, lett. a), cit. integra, inrealtà, un elemento negativo della fattispecie, la cui deduzionein giudizio costituisce una mera difesa e non un’eccezione, laquale, d’altra parte, per essere qualificata come un’eccezione insenso stretto, dev’essere espressamente prevista come taledalla legge, laddove l’art. 67, comma 3°, lett. a), cit. non riservaall’iniziativa della parte la deduzione in giudizio delle circostanzeivi indicate.2.3. Il secondo motivo è inammissibile, con assorbimentodel primo. La ricorrente, in effetti, ha, in sostanza, lamentatoche la corte d’appello non ha considerato che la convenuta avevadedotto l’eccezione di esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°,lett. a), l.fall. sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio diprimo grado, senza, tuttavia, provvedere, com’era suo onere apena d’inammissibilità, non solo all’indispensabile riproduzione,in ricorso, almeno nei suoi tratti salienti, del contenuto di talecomparsa, ma anche (quale corollario della specifica indicazionedello stesso) al suo deposito altrettanto specifico tra gli attiprocessuali sui quali il ricorso è fondato (artt. 366, comma 1°,n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.).2.4. Nel giudizio di legittimità, infatti, il ricorrente checensuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto,come quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto delprincipio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concretocondizionanti gli ambiti di operatività della violazione (Cass. n.9888 del 2016, la quale, in applicazione di tale principio, hadichiarato inammissibile il motivo di ricorso per non avere ilRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero re6gis tro generale 20701/2020Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026ricorrente ivi trascritto quelle parti dell’atto di appello necessariea dimostrare la proposizione, già nell’atto introduttivo delgravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale disecondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto inrito).2.5. Nel ricorso per cassazione, in effetti, l’esercizio delpotere di esame diretto degli atti del giudizio di merito,riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato (come nel caso inesame) un error in procedendo, presuppone, comunque,l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso,nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed iriferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esattie non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire allaCorte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass.n. 23834 del 2019, con riferimento ad un caso in cui il ricorrentelamentava l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appelloper tardiva notificazione della citazione senza l’indicazione inricorso della data della notificazione dell’atto, nemmenodesumibile dalla sentenza impugnata).2.6. Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ex art. 366, comma 1°, n. 6), c.p.c., quale corollariodel requisito di specificità dei motivi, se infatti (anche alla lucedei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italiadel 28/10/2021) non dev’essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanzastessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documentiposti a fondamento del ricorso, impone, nondimeno, che nelricorso per cassazione sia puntualmente indicato, a differenza diquanto operato dalla ricorrente, il contenuto degli atti richiamatiRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero re7gis tro generale 20701/2020Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026all’interno delle censure e sia specificamente (e correttamente)segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.SU n. 8950 del 2022).2.7. In definitiva, il principio di autosufficienza, riferitoalla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti edei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso per cassazione sifonda, ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretatoalla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU del28/10/2021 cit., non può ritenersi rispettato qualora il motivo diricorso faccia rinvio, come quello in esame, agli atti allegati econtenuti nel fascicolo di parte senza tuttavia riassumerne ilcontenuto, al fine di soddisfare il requisito ineludibiledell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneitàdel contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass. n.6769 del 2022).2.8. Quanto al resto, la Corte non può che ribadire che:- l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. siconfigura come un’eccezionale deroga alla regola generalesecondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintivi di debitipecuniari scaduti ed esigibili, ove eseguiti in periodo sospetto,sono suscettibili di revocatoria fallimentare (Cass. n. 17949 del2023; Cass. n. 27939 del 2020, in motiv.; Cass. n. 33119 del2025) ed integra, contrariamente a quanto affermato dallaricorrente, un’eccezione in senso stretto, come tale rimessa invia esclusiva alla tempestiva iniziativa processuale della parteconvenuta (Cass. n. 18360 del 2022, in motiv.); - si tratta,invero, di un’esenzione che non riguarda, generalmente, tutti ipagamenti percepiti dall’imprenditore poi assoggettato aprocedura concorsuale, ma solo una particolare tipologia di essi,e postula, inoltre, ancor prima della relativa dimostrazione,l’allegazione delle circostanze fattuali da cui possa trarsi la provaRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero re8gis tro generale 20701/2020Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026dell’avvenuta instaurazione tra le parti di una prassi, in via difatto, modificativa degli accordi originariamente conclusi tra lestesse, tale da permettere l’adempimento della prestazionepecuniaria in tempi diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti(cfr. Cass. n. 27939 del 2020); - tale allegazione, investendo (alpari della relativa dimostrazione) circostanze conosciute solo alleparti del rapporto, non può, di conseguenza, che spettare,ragionevolmente, a colui che, convenuto in revocatoriafallimentare, così intenda paralizzare la pretesa del Fallimento,integrando, pertanto, un’eccezione in senso stretto (Cass. n.18360 del 2022, in motiv., che ha, infatti, affermato il principioper cui “l’eccezione concernente la causa di esenzione dall’azionerevocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a),l.fall. … non è rilevabile di ufficio, ma solo dal convenutotempestivamente costituitosi che, tramite detta allegazione,intenda paralizzare la pretesa della controparte, rimanendoonerato, così, della corrispondente dimostrazione”; conf. Cass.n. 3056 del 2026, in motiv.).2.9. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall.nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella partein cui la Corte d’appello ha ritenuto che il curatore avevadimostrato, attraverso gli indizi raccolti in giudizio, che laconvenuta aveva ricevuto i pagamenti impugnati pur essendo aconoscenza dello stato d’insolvenza in cui in quel momentoversava la debitrice poi fallita, omettendo, però, di considerareche la conoscenza dello stato di insolvenza, che il Fallimento hal’onere di provare, dev’essere effettiva e che gli indizi a tal fineutilizzati dal giudice devono essere, a differenza di quelli sui qualiRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero re9gis tro generale 20701/2020Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026la Corte d’appello ha fondato la propria decisione, gravi, precisie concordanti.2.10. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, in effetti, hadedotto vizi di violazione di norme di legge sostanziale eprocessuale ma, nella sostanza, ha lamentato l’erronearicognizione dei fatti materiali che, alla luce delle prove raccolte,hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi,ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenutoche la società convenuta era a conoscenza dello statod’insolvenza in cui, al momento degli impugnati pagamenti,versava la debitrice poi fallita.2.11. La valutazione delle prove raccolte, comprese lepresunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017;Cass. n. 1234 del 2019), costituisce, tuttavia, al pari della sceltadegli elementi che ne costituiscono la base ed il giudizio logicocon cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto (Cass.n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015), un’attività riservatain via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice dimerito.2.12. È vero che: - questa Corte può essere investita, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore di sussunzione in cui ilgiudice di merito sia incorso nel considerare (o,simmetricamente, nel non considerare) grave una presunzione,cioè un’inferenza che non lo sia (ovvero che, al contrario, lo sia),e che la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriorirequisiti (richiesti, com’è noto, dagli artt. 2727 e 2729, comma1°, c.c.) della precisione e della concordanza degli indizi raccolti;- ove il giudice di merito qualifichi come gravi, precisi econcordanti fatti che non siano invece rispondenti a queicaratteri, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c.elementi privi di quelle caratteristiche si deve, pertanto, ritenereRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg0is tro generale 20701/2020Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026che, a fronte della falsa applicazione di tale norma, il suoragionamento sia senz’altro censurabile alla stregua dell’art. 360n. 3 c.p.c. e che competa, dunque, alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell’art. 2729 c.c. (oltre ad essereapplicata esattamente a livello di proclamazione astratta dalgiudice di merito) lo sia stata anche a livello di applicazione afattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili allafattispecie astratta ivi descritta (Cass. SU n. 1785 del 2018).2.13. Resta, tuttavia, necessario, “per poter rintracciaremargini di intervento da parte del giudice di legittimità, neitermini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsaapplicazione di legge”, che “vi sia stata da parte del giudice delmerito una macroscopica erronea individuazione della regolainferenziale”, dovendosi intendere come tale, “secondo lamigliore teoria epistemologica”, la “proposizione” di una“conseguenza deduttiva probabilistica da una determinatapremessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, inmotiv.).2.14. L’individuazione e la selezione, tra i fatti noti, diquelli sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione dellepredette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto delragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessicriteri inferenziali, appartengono, invece, all’ambito diapprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso algiudizio dei giudici di merito, che, se argomentato in modo nonapparente, né contraddittorio né perplesso (anche se, in ipotesi,insufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), non può essereoggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 3854 del 2019;Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.15. La critica al ragionamento presuntivo svolto dagiudice di merito, “quando (come nel caso in esame) siRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg1is tro generale 20701/2020Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026concreta”: - “o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto chele circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamentopresuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebberodovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo)”; - “o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicementediversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (eciò “tanto se questa prospettazione sia basata sulle stessecircostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quantose basata altresì su altre circostanze fattuali”), “sfugge alconcetto di falsa applicazione” dell’art. 2729, comma 1°, c.c.(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.16. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tuttaevidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversaricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura inun ambito applicativo che non è quello declinato dall’art. 360 n.3 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1°, c.c.)ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazionedel giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.17. Si tratta di un sindacato (ammissibile a fronte delladichiarata valorizzazione da parte della Corte d’appello dirisultanze istruttorie non completamente coincidenti con quelleutilizzate dal Tribunale) che, a fronte dell’art. 360 n. 5 c.p.c., neltesto in vigore ratione temporis, risulta, tuttavia, percorribilesoltanto qualora (a differenza di quanto è accaduto nel caso inesame) il ricorrente denunci in modo specifico che il giudice dimerito abbia del tutto omesso l’esame (e cioè la “percezione”)di un fatto controverso, principale o (come nel caso delleRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg2is tro generale 20701/2020Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026presunzioni) secondario, che, se esaminato, sarebbe statodecisivo ai fini di una diversa individuazione del modo di esseredella suddetta quaestio, sempre che: - tale fatto sia statodedotto in modo chiaro, e cioè (come imposto dagli artt. 366,comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) mediantel’indicazione dell’atto processuale dal quale risulti la suaemergenza istruttoria e la sua riproduzione (almeno nei suoitermini essenziali) in ricorso; - il vizio non sia stato dedotto intermini di omessa valutazione di una risultanza istruttoria, laquale non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese inmotivazione anche da Cass. SU n. 1785 del 2018).2.18. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata né quello di procedere ad una riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al finedi sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche seindiziarie) rispetto a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le proveammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pursempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti ingiudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solocontrollare se costoro abbiano dato effettivamente conto, inordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativoapprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se talemotivazione sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n.8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg3is tro generale 20701/2020Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fattistorici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si siamantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017,in motiv.).2.19. La Corte d’appello, invero, dopo aver valutato leprove raccolte ovvero offerte in giudizio, ha ritenuto, prendendocosì in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domandaproposta dal Fallimento (e cioè la domanda di revoca deipagamenti eseguiti dalla società poi fallita in periodo sospetto infavore dell’accipiens) e indicando le ragioni del convincimentoespresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente,perplesso o contraddittorio, che la società convenuta, comeemerge dagli indizi raccolti in giudizio, era a conoscenza dellostato d’insolvenza in cui la debitrice poi fallita versava almomento degli impugnati pagamenti.2.20. Ed una volta ritenuto in fatto (con apprezzamentonon utilmente censurato con l’espresso rilievo che il giudice dimerito ha del tutto omesso di valutare - nonostante la loroemergenza, doverosamente esposta in ricorso, dagli atti delgiudizio - uno o più fatti storici controversi e decisivi) che lacreditrice era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui sitrovava la debitrice poi fallita nel momento in cui ha ricevuto daquest’ultima i pagamenti impugnati, non si presta,evidentemente, a censure, per violazione (o falsa applicazione)di norme di legge, la decisione che la stessa Corte haconseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento delladomanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, allarevoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., di atti diRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg4is tro generale 20701/2020Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026pagamento eseguiti in periodo sospetto dalla società debitricepoi fallita in favore della convenuta.2.21. Se, infatti, è vero che, ai fini della revocafallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenzadell’imprenditore da parte del terzo, che rileva ai fini dellarevocatoria fallimentare, dev’essere effettiva e non meramentepotenziale (Cass. 13169 del 2020), è anche vero, però, che laprova della scientia decoctionis in capo all’accipiens può essereanche essere fornita, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.,mediante il ricorso alle presunzioni (Cass. n. 23650 del 2021)tutte le volte in cui gli elementi indiziari, valutatinecessariamente gli uni per mezzo degli altri, siano nel lorocomplesso idonei a condurre il giudice a ritenere che l’accipiens,facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza(rapportata anche alle sue qualità personali e professionali,nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente adoperare) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori delladecozione del debitore (Cass. n. 13445 del 2023): come,appunto, è accaduto nel caso in esame, nel quale il giudice dimerito, nell’esercizio del potere di prudente valutazione dellepresunzioni semplici (come, in generale, delle prove: art. 116,comma 1°, c.p.c.) che la legge gli conferisce (art. 2729, comma1°, c.c.), ha ritenuto, traendone una conseguenza deduttivaprobabilistica tutt’altro che irragionevole, che gli indizi raccolti ingiudizio, come le risultanze del bilancio relativo all’esercizio 2008e la conoscenza da parte della convenuta delle relativerisultanze, gli allarmi diffusi con sempre maggiore enfasi dalletestate giornalistiche locali nonché i “ritardi nei pagamenti,rispetto alle fatture, oscillanti dai 148 giorni (anno 2002) ai 162giorni dell’anno 2009”, concorrevano a dimostrare chel’accipiens, nel momento in cui ha ricevuto i pagamentiRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 20701/20201Nu5m ero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026impugnati, era a conoscenza dell’“irreversibilità della crisi” in cuisi trovava la debitrice e, dunque, dello stato d’insolvenza in cuiversava la solvens poi fallita.3. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, asua volta, inammissibile: e come tale dev’essere, pertanto,dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comportale conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e,dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., cui la stessarinvia, la condanna della ricorrente: - al pagamento, in favoredel controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata, come liquidata in dispositivo; - al pagamento, infavore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%;Ric. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 20701/20201Nu6m ero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 16788/2026Data pubblicazione 28/05/2026condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,pari €. 8.000,00;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di €. 2.500,00;dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 marzo 2026.La PresidentePaola VellaRic. 2020 n. 20701 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026