CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 19700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in preambolo, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 424 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione, poiché ingiustificatamente e senza alcuna motivazione, non sarebbe stato concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, pur se richiesto al giudice di appello con memoria inviata, a mezzo pec, in data 11 novembre 2022, all'indirizzo istituzionale della Corte di appello e nonostante l'avvenuto riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]„ intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 17 ottobre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate. 2. Non è superfluo premettere che la situazione fattuale, quale risulta dall'esame degli atti consentito al Collegio attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), è esattamente quella descritta nel ricorso, ovvero risulta che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto, con memoria ritualmente depositata a mezzo pec, all'indirizzo istituzionale della Corte di appello di Ancona per il deposito atti penali (come da ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo relativo), il riconoscimento dell'ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta di privati e che nella sentenza di appello non vi sia alcun espresso riferimento al rigetto di tale beneficio. 3. Com'è noto, la sentenza con cui sia concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787). E, tuttavia, è certamente legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici (Sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278572. Ciò è quanto è avvenuto nel caso che ci occupa, laddove - diversamente dal giudice di primo grado (che aveva motivato sulla dosimetria della pena con il mero richiamo ai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen, e al principio espresso in sede di legittimità secondo cui non è richiesta una particolare motivazione nel caso in cui l'entità della pena si attesti al di sotto della media edittale) - il giudice di secondo grado, nel diffondersi sulla motivazione in punto di dosimetria della pena, ha posto in risalto la gravità dei comportamenti realizzati, la personalità negativa dell'imputato, evidenziando le ragioni che escludevano la possibilità di sostituire la pena detentiva con la corrispondente sanzione della libertà controllata. La motivazione è stata, dunque, correttamente resa implicitamente nei termini suddetti e ciò vale tanto più a fronte della assoluta a-specificità della richiesta dell'ulteriore beneficio. Pertinente si ritiene, in proposito, il principio - espresso in tema di sospensione condizionale della pena, ma trasponibile a beneficio di cui all'art.175 cod. pen. - secondo cui «Il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare specificamente sul punto, quando l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcune elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta» (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T, Rv. 285413; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, Shehi, Rv. 258487). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame deve essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricon -ente condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C