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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 19410/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21732/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, R.G.N. 21732/2019 Ud. 05/07/2024CC AULA B Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Prestazioni previdenziali - Principio di automatismo ex art. 2116 c.c.– T.F.S. –Periodi di servizio svolti non in ruolo - [OSCURATO:PERSONA].

S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 2 di 7 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello Napoli n. 7478/2018 depositata il 06/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 7478/2018, pubblicata in data 6 febbraio 2019, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5539/2013, la quale, in accoglimento della domanda dell’appellato, aveva accertato il diritto dello stesso [OSCURATO:PERSONA] al ricalcolo del T.F.S. con l’inclusione dell’intero periodo di servizio prestato dal 1° agosto 1978 al 30 giugno 2010.

2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva adito il Tribunale di Napoli e, premesso di essere ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO collocato in quiescenza in data 30 giugno 2010, si era venuto a dolere del fatto che il T.F.S. era stato calcolato in relazione al solo periodo 12 giugno 1985 - 30 giugno 2010, escludendo il periodo precedente 1° agosto 1978 – 11 giugno 1985, nel corso del quale il lavoratore non era stato inquadrato in ruolo, avendo iniziato a prestare servizio ai sensi di una convenzione prevista dallaL.R.

Campania n. 10/1978, solo Sez.

S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 3 di 7 successivamente venendo inquadrato in ruolo ai sensi della Legge n. 207/1985.

3. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale, ricostruiti i caratteri del T.F.S. ed i profili di differenziazione dello stesso rispetto al T.F.R., ha affermato la natura retributiva del T.F.S. medesimo, in quanto svincolato dagli importi versati e dipendente solo dall’esistenza di un rapporto di lavoro con la P.A. e dagli anni di servizio.

Quindi, la Corte d’appello ha ritenuto che il periodo di rapporto non in ruolo prestato dall’appellato determinasse in ogni caso il diritto di quest’ultimo a veder calcolato il T.F.S. anche su tale periodo, anche in considerazione del fatto che l’appellatomedesimo aveva ricevuto un trattamento del tutto equiparato a quello dei colleghi di ruolo, maturando anch’egli il diritto alla retribuzione differita costituita dal T.F.S., a nulla rilevando l’assenza di versamenti all’Ente previdenziale da parte dell’Amministrazione convenuta, trattandosi di inadempimento datoriale che non poteva incidere sul diritto del lavoratore.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora INPS.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Il controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L.R.

Sez.

S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 4 di 7 Campania n. 10/1978; 1 e 11, Legge n. 152/1968; 1 e 3, Legge n. 207/1985.

Richiamando il precedente di questa Corte n. 8111/1995, l’Ente ricorrente deduce che, per gli effetti della legge della L.R.

Campania n. 10/1978, oggetto dell’equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (Legge n. 207/1985).

Da ciò conseguirebbe che i soli ratei del T.F.S. cui l’odierno controricorrente avrebbe avuto diritto sono quelli maturati in capo al dipendente a far data dalla sua immissione in ruolo presso l’[OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, e non anche quelli maturati durante il periodo di servizio fuori ruolo prestato in base ad una convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II (le cui competenze erano state successivamente trasferite all’ASL Napoli 1).

Argomenta, ulteriormente, il ricorso che: − nessun rapporto di lavoro poteva ritenersi sussistente per personale “convenzionato” (quale era l’odierno controricorrente) anteriormente alla immissione straordinaria nei ruoli delle USL; − tale personale convenzionato non aveva versato alcun contributo previdenziale e non era stato oggetto di iscrizione previdenziale; − la Corte territoriale avrebbe operato una erronea equiparazione del T.F.S. al T.F.R. , laddove il primo presenta natura previdenziale, mentre il secondo ha natura retributiva.

Sez.

S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 5 di 7

2. Il ricorso è infondato, dovendo essere ribadito l’orientamento che questa Corte ha anche recentemente espresso con la propria ordinanza Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 14626 del 2024.

Come già rammentato in quella sede, l’art. 1, L.R.

Campania n. 10/1978 avevaprevisto: “[OSCURATO:PERSONA] regionale è autorizzata a stipulare con l’Università degli studi di Napoli la convenzione di cui all’articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, per l’espletamento dell’assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari Con detta convenzione sarà determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l’onere e i modi per l'assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento.

Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari”.

Operata tale premessa si deve ribadire che i principi affermati dalla pronuncia di questa Corte Cass. Sez.

L, Sentenza n. 8111 del 25/07/1995– richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi –devono confrontarsi con il quadro normativo successivo.

Vanno infatti svolte due rilevanti considerazioni.

La prima è che la L.R.

Campania n. 10/1978 è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R.

Campania n. 29/2012, all.

A. La seconda è che l’affermazione contenuta nella citata sentenza n. 8111 del1995 - secondo la quale a favore della interpretazione in quella sede proposta “deponeanche il rilievo che ai sensi dell'art. 117, Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento degli ufficie degli enti amministrativi” - non corrisponde Sez.

S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 6 di 7 all’attuale quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro deidipendenti pubblici (tutti) e il trattamento di fine servizio o rapportosono di competenza legislativa statale.

Da tali considerazioni discende che nella fattispecie in esame devono trovare invece applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. Sez.

L - Sentenza n. 27427 del 01/12/2020 , sull’automatismo delle prestazioni previdenziali.

Ed infatti, il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116, c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenzaobbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devonoespressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell’automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il dirittodell’Ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza chenon emerge nella fattispecie in esame.

Ne consegue che in occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, eche, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761/1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero.

3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dell’Ente ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.

Sez.

S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 7 di 7

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso. condanna ilricorrente a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore deiprocuratori dichiaratosi antistatari .

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21732/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, R.G.N. 21732/2019 Ud. 05/07/2024CC AULA B Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Prestazioni previdenziali - Principio di automatismo ex art. 2116 c.c.– T.F.S. –Periodi di servizio svolti non in ruolo - [OSCURATO:PERSONA]. S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 2 di 7 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello Napoli n. 7478/2018 depositata il 06/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 7478/2018, pubblicata in data 6 febbraio 2019, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5539/2013, la quale, in accoglimento della domanda dell’appellato, aveva accertato il diritto dello stesso [OSCURATO:PERSONA] al ricalcolo del T.F.S. con l’inclusione dell’intero periodo di servizio prestato dal 1° agosto 1978 al 30 giugno 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva adito il Tribunale di Napoli e, premesso di essere ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO collocato in quiescenza in data 30 giugno 2010, si era venuto a dolere del fatto che il T.F.S. era stato calcolato in relazione al solo periodo 12 giugno 1985 - 30 giugno 2010, escludendo il periodo precedente 1° agosto 1978 – 11 giugno 1985, nel corso del quale il lavoratore non era stato inquadrato in ruolo, avendo iniziato a prestare servizio ai sensi di una convenzione prevista dallaL.R. Campania n. 10/1978, solo Sez. S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 3 di 7 successivamente venendo inquadrato in ruolo ai sensi della Legge n. 207/1985. 3. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale, ricostruiti i caratteri del T.F.S. ed i profili di differenziazione dello stesso rispetto al T.F.R., ha affermato la natura retributiva del T.F.S. medesimo, in quanto svincolato dagli importi versati e dipendente solo dall’esistenza di un rapporto di lavoro con la P.A. e dagli anni di servizio. Quindi, la Corte d’appello ha ritenuto che il periodo di rapporto non in ruolo prestato dall’appellato determinasse in ogni caso il diritto di quest’ultimo a veder calcolato il T.F.S. anche su tale periodo, anche in considerazione del fatto che l’appellatomedesimo aveva ricevuto un trattamento del tutto equiparato a quello dei colleghi di ruolo, maturando anch’egli il diritto alla retribuzione differita costituita dal T.F.S., a nulla rilevando l’assenza di versamenti all’Ente previdenziale da parte dell’Amministrazione convenuta, trattandosi di inadempimento datoriale che non poteva incidere sul diritto del lavoratore. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora INPS. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L.R. Sez. S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 4 di 7 Campania n. 10/1978; 1 e 11, Legge n. 152/1968; 1 e 3, Legge n. 207/1985. Richiamando il precedente di questa Corte n. 8111/1995, l’Ente ricorrente deduce che, per gli effetti della legge della L.R. Campania n. 10/1978, oggetto dell’equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (Legge n. 207/1985). Da ciò conseguirebbe che i soli ratei del T.F.S. cui l’odierno controricorrente avrebbe avuto diritto sono quelli maturati in capo al dipendente a far data dalla sua immissione in ruolo presso l’[OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, e non anche quelli maturati durante il periodo di servizio fuori ruolo prestato in base ad una convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II (le cui competenze erano state successivamente trasferite all’ASL Napoli 1). Argomenta, ulteriormente, il ricorso che: − nessun rapporto di lavoro poteva ritenersi sussistente per personale “convenzionato” (quale era l’odierno controricorrente) anteriormente alla immissione straordinaria nei ruoli delle USL; − tale personale convenzionato non aveva versato alcun contributo previdenziale e non era stato oggetto di iscrizione previdenziale; − la Corte territoriale avrebbe operato una erronea equiparazione del T.F.S. al T.F.R. , laddove il primo presenta natura previdenziale, mentre il secondo ha natura retributiva. Sez. S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 5 di 7 2. Il ricorso è infondato, dovendo essere ribadito l’orientamento che questa Corte ha anche recentemente espresso con la propria ordinanza Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14626 del 2024. Come già rammentato in quella sede, l’art. 1, L.R. Campania n. 10/1978 avevaprevisto: “[OSCURATO:PERSONA] regionale è autorizzata a stipulare con l’Università degli studi di Napoli la convenzione di cui all’articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, per l’espletamento dell’assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari Con detta convenzione sarà determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l’onere e i modi per l'assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento. Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari”. Operata tale premessa si deve ribadire che i principi affermati dalla pronuncia di questa Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 8111 del 25/07/1995– richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi –devono confrontarsi con il quadro normativo successivo. Vanno infatti svolte due rilevanti considerazioni. La prima è che la L.R. Campania n. 10/1978 è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R. Campania n. 29/2012, all. A. La seconda è che l’affermazione contenuta nella citata sentenza n. 8111 del1995 - secondo la quale a favore della interpretazione in quella sede proposta “deponeanche il rilievo che ai sensi dell'art. 117, Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento degli ufficie degli enti amministrativi” - non corrisponde Sez. S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 6 di 7 all’attuale quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro deidipendenti pubblici (tutti) e il trattamento di fine servizio o rapportosono di competenza legislativa statale. Da tali considerazioni discende che nella fattispecie in esame devono trovare invece applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. Sez. L - Sentenza n. 27427 del 01/12/2020 , sull’automatismo delle prestazioni previdenziali. Ed infatti, il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116, c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenzaobbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devonoespressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell’automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il dirittodell’Ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza chenon emerge nella fattispecie in esame. Ne consegue che in occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, eche, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761/1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero. 3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dell’Ente ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari. Sez. S4/L- R.G. 21732/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 7 di 7 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso. condanna ilricorrente a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore deiprocuratori dichiaratosi antistatari . Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
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