CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29387/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 ottobre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 3 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena irrogata nei confronti della Lefter, previo riconoscimento della continuazione tra il reato di ricettazione oggetto di giudizio ed i reati già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte di Appello in data 5 maggio 2016. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambe le imputate, con il quale si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla mancanza di prova dell'elemento psicologico, è dedotto per motivi non consentiti e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; le ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), si limitano, infatti, a dedurre vizi della motivazione con affermazioni generiche, in punto di fatto e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2