CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 50161/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cuUSrrz-PKazim lamenta violazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, non è consentito in sede di legittimità, trattandosi della mera reiterazione di profili di censura già dedotti con l'appello, adeguatamente vagliati e disattesi con?ati'motivazione non manifestamente illogica ed in questa sede, pertanto, non ulteriormente scrutinabili; ed invero, la sentenza ha non illogic:amente argomentato le ragioni - con cui il generico ricorso neppure si confronta - per le quali era stata disattesa la tesi difensiva circa la asserita consegna della documentazione fiscale al commercialista dell'epoca, frutto di dichiarazioni tardive e fondata sulla produzione soltanto parziale di una querela sporta contro il commercialista che conteneva dichiarazioni in parte certamente false perché smentite dalle prove assunte in giudizio; quanto all'ulteriore profilo di doglianza, concernente la mancanza di prova dell'istituzione della contabilità, si osserva che, da un lato, tral:tasi di tesi incompatibile con quella di cui si è appena detto e, d'altro lato, stando alla sentenza impugnata, sul punto non contestata, si tratta di doglianza non specificamente dedotta con il gravame di merito sulla quale non s'imponeva dunque alcuna motivazione da parte del giudice di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si chiede l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile per la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., non avendo il ricorrente allegato di aver chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., divenuto nella specie applicabile a seguito della modifica operata al primo comma dalla c.d. riforma Cartabia, con motivi aggiunti all'atto di appello o, quantomeno, in sede di discussione del giudizio di secondo grado, come pure era possibile fare, sicché la richiesta non può essere in questa sede proposta per la prima volta (cfr., in motivazione, Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133; trattasi di orientamento già affermato dalla maggioritaria, e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte c:on riguardo ai processi pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore dell'art. 131 bis cod. pen., essendosi appunto affermato che la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. peri., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità: Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr. Rv. 272789; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dlichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i