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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 04277/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 22 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione, che, decidendo dopo annullamento con rinvio della prima sezione penale di questa Corte del 17 gennaio 2025, ha rigettatola richiesta avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere, in sede esecutiva, la continuazione tra i reati di cui all a sentenz a emess a dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2014, irrevocabile il 20 settembre 2015,e quelli oggetto della sentenza del medesimo Tribunale del primo ottobre 2018, irrevocabile il19 febbraio 2019.

L’ordinanza segue, come anticipato, ad un annullamento con rinvio della prima sezione penale, che aveva rilevato come il Tribunale adito avesse travisato la collocazione temporale dei fatti, facendone discendere il diniego della richiesta.

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La parte lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe trascuratol’esistenza di tutti gli indicatori della medesimezza del disegno criminoso, ossia le condizioni di tempo e di luogo in cui si svolgevano le azioni, le modalità delle condotte poste in essere, nonché la tipologia di reati e dei beni giuridici aggrediti o messi in pericolo.

Il secondo procedimento – osserva il ricorrente − riguardava reati commessi dalle stesse persone condannate con la precedentesentenza, che aveva riguardato anche il reato associativo, oltre ad ulteriori furti in appartamento.

L’ordinanza impugnata sarebbe, inoltre , illogica laddove aveva ritenuto ostativo al riconoscimento della continuazione il motivo di lucro che animava la scelta delinquenzialeperché, in tesi, denotante una persistenza indeterminata del proposito criminoso.

Il ricorrente sottolinea, altresì , che i fatti di cui alle due sentenze erano stati riconosciuti avvinti tra loro da continuazione, sicché era solo lo sdoppiamento in due filoni che finiva per impedire il riconoscimento del vincolo invocato.

Il ricorrente conclude affermando che vi era medesimezza del disegno criminoso tra il primo reato, commesso il 10 febbraio 2013 e l’ultimo,commesso il 28 maggio2013, peraltro giudicato nello stesso processo di quello più vecchio .

3. Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso èfondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato istanza ex art. 671 cod. proc. pen. per vedersi riconosciuta la continuazione in esecutivistra i fatti di cui: -alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere del 22 ottobre 2014, definitiva in data 29 luglio 2016, che lo aveva condannato alla pena di anni otto mesi sei di reclusione ed euro42.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 416 n. 2, 624-bis, 625 n. 5, 61 n. 7, 482, 477, 495e 697 cod. pen. e 4 L . 110 del 1975, commessi in Napoli e località limitrofe dal mese di febbraio sino a maggio 2013; -alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del primo ottobre 2018,definitiva in data 19 febbraio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni nove emesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624, 110, 624-bis, 625, comma 1,n. 5 cod. pen., commessi in Napoli e localitàlimitrofe nei mesi di maggio e giugno 2013 .

L’istanza era stata rigettata dal Tribunale di Napoli, adito quale giudice dell'esecuzione, ma il provvedimento era stato annullato da questa Corte, che aveva rilevato il travisamento di un dato essenziale, ossia quello della collocazione temporale dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione del Tribunale, quale [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, ha nuovamente rigettato la domanda difensiva.

Dopo una premessa sui caratteri della continuazione criminosa, il giudicante ha concluso che l’istanza non potevaessere accolta perché il programma criminoso «si è caratterizzato per la commissione di una pluralità di reati con la finalità, espressamente dichiarata dall'istante nel ricorso, di realizzare profitti ingiusti, obbiettivo destinato per sua natura a protrarsi in modo indefinitonel tempo e con la conseguenza che ilcondannato aveva lo scopo di trarre il proprio sostentamento dalla realizzazione di un numero indefinito e illimitato di illeciti».

3. Tanto premesso, il ricorrente coglie nel segno perché il provvedimento impugnato presenta dei vizi che rendono il costrutto motivazionale non appagante, manifestamenteillogico e altresì errato in diritto .

3.1. Per chiarire quale sia la cornice teorica che ha ispirato l’odierna decisione, il Collegio intende ribadire il tradizionale insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori − quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita − e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).

Più di recente si è sostenuto che l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spintaa delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 –01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01).

A questo riguardo è stato altresì affermato che l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Rv.

Lupoli, 288810 –01).

3.2. Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato è manifestamente illogica e la decisione diverge rispetto alla cornice teorica sopra ricordata , dal momento che la continuazione è stata negata perché si è ritenuto che lo scopo di lucro che muoveva l’imputato fosse indicativo di una volontà delinquenziale indeterminata.

Questa prospettiva esegetica va respinta perché l’esistenza del medesimo fine di arricchimento alla base della scelta illecita non può essere elemento che conduce a escludere la continuazione, in quanto si tratta, anzi, di uno degli indicatori che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato quale parametro di valutazione circa lasussistenza del medesimo disegno criminoso.

D’altronde si tratta di un elemento consustanziale alla stessa struttura del reato di furto,sicché la scelta interpretativa del giudice a quo condurrebbe all’inaccettabile conclusione di dover sempre negare la continuazione, a priori, per il reato di cui all’art. 624 cod. pen., siccome caratterizzato da un fine economico, e, più in generale, per tutti i reati caratterizzati dalla stessa spinta soggettiva.

La motivazione del provvedimento impugnato è anche carente laddove il giudice dell'esecuzione ha limitatola propria valutazione a questo aspetto, ma non ha esaminato gli altri parametri (la medesima natura dei reati, la prossimità temporale e la medesimezza degli autori ) , che pure sono indici che andavano vagliati e su cui invece l’ordinanza impugnata tace.

4. Sulla base di queste riflessioni il ricorso va accolto e gli atti vanno nuovamente trasmessi al Tribunale di Napoli, chedovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione,ma evitando di incorrere nuovamente neivizi rilevati, ed osservando i principi di diritto che il Collegio ha oggi ribadito.

5. Considerata la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che possa partecipare al giudizio di rinvio dopo annullamento il giudice che ha precedentemente provveduto sulla richiesta exart.671 cod. proc. pen., il giudizio di rinvio dovrà essere celebrato dal Tribunale di Napoli in diversa persona fisica.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa persona fisica.

Cosi deciso il 16/1/2026. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 22 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione, che, decidendo dopo annullamento con rinvio della prima sezione penale di questa Corte del 17 gennaio 2025, ha rigettatola richiesta avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere, in sede esecutiva, la continuazione tra i reati di cui all a sentenz a emess a dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2014, irrevocabile il 20 settembre 2015,e quelli oggetto della sentenza del medesimo Tribunale del primo ottobre 2018, irrevocabile il19 febbraio 2019. L’ordinanza segue, come anticipato, ad un annullamento con rinvio della prima sezione penale, che aveva rilevato come il Tribunale adito avesse travisato la collocazione temporale dei fatti, facendone discendere il diniego della richiesta. 2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La parte lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe trascuratol’esistenza di tutti gli indicatori della medesimezza del disegno criminoso, ossia le condizioni di tempo e di luogo in cui si svolgevano le azioni, le modalità delle condotte poste in essere, nonché la tipologia di reati e dei beni giuridici aggrediti o messi in pericolo. Il secondo procedimento – osserva il ricorrente − riguardava reati commessi dalle stesse persone condannate con la precedentesentenza, che aveva riguardato anche il reato associativo, oltre ad ulteriori furti in appartamento. L’ordinanza impugnata sarebbe, inoltre , illogica laddove aveva ritenuto ostativo al riconoscimento della continuazione il motivo di lucro che animava la scelta delinquenzialeperché, in tesi, denotante una persistenza indeterminata del proposito criminoso. Il ricorrente sottolinea, altresì , che i fatti di cui alle due sentenze erano stati riconosciuti avvinti tra loro da continuazione, sicché era solo lo sdoppiamento in due filoni che finiva per impedire il riconoscimento del vincolo invocato. Il ricorrente conclude affermando che vi era medesimezza del disegno criminoso tra il primo reato, commesso il 10 febbraio 2013 e l’ultimo,commesso il 28 maggio2013, peraltro giudicato nello stesso processo di quello più vecchio . 3. Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èfondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato istanza ex art. 671 cod. proc. pen. per vedersi riconosciuta la continuazione in esecutivistra i fatti di cui: -alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere del 22 ottobre 2014, definitiva in data 29 luglio 2016, che lo aveva condannato alla pena di anni otto mesi sei di reclusione ed euro42.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 416 n. 2, 624-bis, 625 n. 5, 61 n. 7, 482, 477, 495e 697 cod. pen. e 4 L . 110 del 1975, commessi in Napoli e località limitrofe dal mese di febbraio sino a maggio 2013; -alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del primo ottobre 2018,definitiva in data 19 febbraio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni nove emesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624, 110, 624-bis, 625, comma 1,n. 5 cod. pen., commessi in Napoli e localitàlimitrofe nei mesi di maggio e giugno 2013 . L’istanza era stata rigettata dal Tribunale di Napoli, adito quale giudice dell'esecuzione, ma il provvedimento era stato annullato da questa Corte, che aveva rilevato il travisamento di un dato essenziale, ossia quello della collocazione temporale dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione del Tribunale, quale [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, ha nuovamente rigettato la domanda difensiva. Dopo una premessa sui caratteri della continuazione criminosa, il giudicante ha concluso che l’istanza non potevaessere accolta perché il programma criminoso «si è caratterizzato per la commissione di una pluralità di reati con la finalità, espressamente dichiarata dall'istante nel ricorso, di realizzare profitti ingiusti, obbiettivo destinato per sua natura a protrarsi in modo indefinitonel tempo e con la conseguenza che ilcondannato aveva lo scopo di trarre il proprio sostentamento dalla realizzazione di un numero indefinito e illimitato di illeciti». 3. Tanto premesso, il ricorrente coglie nel segno perché il provvedimento impugnato presenta dei vizi che rendono il costrutto motivazionale non appagante, manifestamenteillogico e altresì errato in diritto . 3.1. Per chiarire quale sia la cornice teorica che ha ispirato l’odierna decisione, il Collegio intende ribadire il tradizionale insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori − quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita − e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01). Più di recente si è sostenuto che l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spintaa delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 –01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01). A questo riguardo è stato altresì affermato che l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Rv. Lupoli, 288810 –01). 3.2. Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato è manifestamente illogica e la decisione diverge rispetto alla cornice teorica sopra ricordata , dal momento che la continuazione è stata negata perché si è ritenuto che lo scopo di lucro che muoveva l’imputato fosse indicativo di una volontà delinquenziale indeterminata. Questa prospettiva esegetica va respinta perché l’esistenza del medesimo fine di arricchimento alla base della scelta illecita non può essere elemento che conduce a escludere la continuazione, in quanto si tratta, anzi, di uno degli indicatori che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato quale parametro di valutazione circa lasussistenza del medesimo disegno criminoso. D’altronde si tratta di un elemento consustanziale alla stessa struttura del reato di furto,sicché la scelta interpretativa del giudice a quo condurrebbe all’inaccettabile conclusione di dover sempre negare la continuazione, a priori, per il reato di cui all’art. 624 cod. pen., siccome caratterizzato da un fine economico, e, più in generale, per tutti i reati caratterizzati dalla stessa spinta soggettiva. La motivazione del provvedimento impugnato è anche carente laddove il giudice dell'esecuzione ha limitatola propria valutazione a questo aspetto, ma non ha esaminato gli altri parametri (la medesima natura dei reati, la prossimità temporale e la medesimezza degli autori ) , che pure sono indici che andavano vagliati e su cui invece l’ordinanza impugnata tace. 4. Sulla base di queste riflessioni il ricorso va accolto e gli atti vanno nuovamente trasmessi al Tribunale di Napoli, chedovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione,ma evitando di incorrere nuovamente neivizi rilevati, ed osservando i principi di diritto che il Collegio ha oggi ribadito. 5. Considerata la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che possa partecipare al giudizio di rinvio dopo annullamento il giudice che ha precedentemente provveduto sulla richiesta exart.671 cod. proc. pen., il giudizio di rinvio dovrà essere celebrato dal Tribunale di Napoli in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa persona fisica. Cosi deciso il 16/1/2026. [OSCURATO:PERSONA]
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