Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:325
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]50/06
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato — Cittadinanza dell’Unione — Libera circolazione dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Direttiva 64/221/CEE — Ordine pubblico — Legislazione nazionale in materia di allontanamento — Condanna penale — Espulsione»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 giugno 2007
Massime della sentenza
1.
Libera circolazione delle persone — Deroghe — Provvedimenti in materia di polizia degli stranieri — Garanzie sostanziali e
procedurali — Ambito di applicazione ratione personae
(Direttiva del Consiglio 64/221)
2.
Libera circolazione delle persone — Deroghe — Motivi di ordine pubblico
(Direttiva del Consiglio 64/221)
1. Non è conforme al diritto comunitario un’interpretazione secondo cui le disposizioni della direttiva 64/221, per il coordinamento
dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, si applicano unicamente ai cittadini dell’Unione che soggiornino legalmente nel
territorio dello Stato membro ospitante.
Infatti, le garanzie previste dalla direttiva 64/221 esigono, rispetto al loro campo di applicazione ratione personae, un’interpretazione
estensiva. [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare tutte le misure che assicurino, ad ogni cittadino di un altro Stato membro destinatario
di una decisione di allontanamento, di poter fruire della tutela costituita per lui dalle disposizioni di tale direttiva.
Escludere dal beneficio delle summenzionate garanzie sostanziali e procedurali i cittadini dell’Unione che soggiornino illegalmente
nel territorio dello Stato membro ospitante priverebbe sostanzialmente tali garanzie della loro efficacia pratica.
(v. punti 35, 37)
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali
riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza
e di sanità pubblica, uno Stato membro che applichi ai cittadini dell’Unione non la detta direttiva, bensì una normativa generale
sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di
espulsione.
L’esistenza di una condanna penale può essere, infatti, presa in considerazione solo in quanto le circostanze che hanno portato
a tale condanna provino una condotta personale costituente una minaccia effettiva per l’ordine pubblico. Il ricorso da parte
di un’autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale
insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per un interesse fondamentale
della collettività. Il diritto comunitario osta altresì alle disposizioni nazionali basate sulla presunzione secondo cui i
cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri condannati ad una determinata pena per reati specifici debbano essere espulsi.
(v. punti 41, 43-44, 51 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
7 giugno 2007 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Direttiva 64/221/CEE – Ordine pubblico – Legislazione nazionale in materia di allontanamento – Condanna penale – Espulsione»
Nella causa C‑50/06,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 31 gennaio 2006,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dalla sig.ra M. Condou‑Durande e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, J.N. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra P. Lindh
e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
non avendo applicato ai cittadini dell’Unione la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento
dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico,
di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), bensì una normativa generale sugli stranieri che rende
possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione, è venuto meno
agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
2 L’art. 18, n. 1, CE prevede che ogni cittadino dell’Unione abbia il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato CE e dalle disposizioni adottate
in applicazione di quest’ultimo.
3 La direttiva 64/221 riguarda, ai sensi del suo art. 1, i cittadini di uno Stato membro che soggiornano o si trasferiscono
in un altro Stato membro della Comunità sia allo scopo di esercitare un’attività subordinata o autonoma, sia in qualità di
destinatari di servizi. Le disposizioni di tale direttiva trovano applicazione anche nei riguardi del coniuge e dei familiari
del detto cittadino, che rispondano alle condizioni previste dai regolamenti e dalle direttive adottati in questo settore
in esecuzione del Trattato.
4 La direttiva 64/221 concerne, secondo il suo art. 2, i provvedimenti relativi all’ingresso nel territorio, al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno, o all’allontanamento dal territorio, adottati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per motivi di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
5 A termini dell’art. 3, nn. 1 e 2, della presente direttiva:
«1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati.
2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l’adozione di tali provvedimenti».
6 Ai sensi dell’art. 8 della direttiva 64/221, avverso il provvedimento di diniego di ingresso, di diniego di rilascio o di
rinnovo del permesso di soggiorno, o contro la decisione di espulsione, l’interessato deve poter esperire i ricorsi consentiti
ai cittadini avverso gli atti amministrativi.
7 L’art. 9 della stessa direttiva ha lo scopo di assicurare una garanzia procedurale minima ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri
nei cui confronti sia emessa una decisione di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o che siano destinatari
di un provvedimento di espulsione.
La normativa nazionale
8 L’art. 1 della legge sugli stranieri (Vreemdelingenwet) 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495) enuncia quanto segue:
«Ai sensi della presente legge e delle disposizioni che su essa si fondano, vengono definiti come:
(…)
e) Cittadini comunitari:
1. i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea che, in forza del Trattato che istituisce la Comunità europea, abbiano
il diritto di entrare e di soggiornare in un altro Stato membro;
2. i familiari dei cittadini di cui al punto 1 che siano cittadini di uno Stato terzo e che, grazie ad una decisione adottata
in applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea, abbiano il diritto di entrare e soggiornare in un altro Stato
membro;
(…)
m) Straniero:
chiunque non possegga la cittadinanza olandese e che, in base alla legge, non possa essere trattato alla stregua di un cittadino
olandese».
9 L’art. 8, lett. e), della stessa legge stabilisce che lo straniero soggiorna legalmente nei [OSCURATO:PERSONA] in quanto cittadino
comunitario unicamente fintantoché tale cittadino vi soggiorna in base ad una norma emanata in virtù del Trattato ovvero dell’Accordo
2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3).
10 L’art. 63 della legge sugli stranieri sancisce che lo straniero che non soggiorni legalmente nei [OSCURATO:PERSONA] e che non abbia
lasciato di propria iniziativa tale paese nel termine fissato dalla detta legge possa essere espulso in base all’art. 27,
n. 1, lett. b), ovvero all’art. 45, n. 1, lett. b), di detta legge.
11 Conformemente all’art. 67 della stessa legge:
«1. Uno straniero può essere dichiarato indesiderabile dal nostro ministro:
a) qualora non soggiorni regolarmente nei [OSCURATO:PERSONA] ed abbia ripetutamente commesso fatti perseguibili a norma della presente
legge;
b) qualora sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per infrazioni a causa delle quali rischi una pena detentiva
non inferiore a tre anni ovvero gli sia stato imposto un provvedimento quale quello contemplato dall’art. 37a del Wetboek
van Strafrecht [Codice penale olandese];
c) qualora soggiorni illegalmente nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 8, lett. a)‑e), ovvero lett. l), e rappresenti un pericolo
per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale;
d) in forza di un trattato, ovvero
e) nell’interesse delle relazioni internazionali dei [OSCURATO:PERSONA].
(…)
3. In deroga all’art. 8, lo straniero dichiarato indesiderabile non può soggiornare legalmente [nei [OSCURATO:PERSONA]]».
12 Tale articolo riprende, sostanzialmente, l’art. 21 della legge 1965 sugli stranieri, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento
nel suo ricorso.
13 L’art. 1:5, n. 1, del decreto sugli stranieri (Vreemdelingenbesluit) 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 497) è redatto nei seguenti
termini:
«Ove si tratti di una decisione in merito ad un reclamo o ad un ricorso amministrativo, il nostro ministro richiede il parere
del comitato consultivo per le questioni concernenti gli stranieri (…), qualora nella decisione impugnata venga negato l’ingresso
nei [OSCURATO:PERSONA] ad un cittadino comunitario, ovvero qualora emerga che un cittadino comunitario non soggiorni legalmente in
detto paese a norma dell’art. 8, lett. e), della legge, ovvero sia posto termine a detto soggiorno legale per ragioni di pericolo
per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi della direttiva 64/221 (…)».
14 L’art. 8:13 del decreto summenzionato così recita:
«1. Non si procede all’espulsione di un cittadino comunitario fintantoché non si rilevi che quest’ultimo non dispone di un
diritto di soggiorno o che il suo diritto di soggiorno si è estinto.
2. Lo straniero che sia cittadino di uno degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti del Trattato che istituisce la Comunità europea o dell’Accordo
sullo Spazio economico europeo, ovvero i suoi familiari, e che non usufruisca di un diritto di soggiorno in quanto cittadino
comunitario, o il cui titolo di soggiorno sia scaduto, sarà espulso solo dopo che gli è stato concesso un termine, non inferiore
a quattro settimane, per recarsi in uno Stato diverso dai [OSCURATO:PERSONA], in cui l’accesso gli sia garantito.
3. Non si procede all’espulsione dello straniero di cui al numero 2 fintantoché non sia presa una decisione in merito al reclamo,
presentato nei termini prescritti, contro il provvedimento di cui al numero 2.
4. In casi urgenti, è consentita una deroga ai numeri 2 e 3».
15 Il punto B10/7.3.2 della circolare sugli stranieri (Vreemdelingencirculaire, Stcrt. 2000, n. 64, pag. 17) prevede che i cittadini
dell’Unione nonché i loro familiari che soggiornino legalmente nei [OSCURATO:PERSONA] possano essere espulsi solo dal ministro (art. 63,
n. 2, della legge sugli stranieri). A tale riguardo, occorre tener conto delle garanzie previste agli artt. 1:5 e 8:13 del
decreto sugli stranieri. Per contro, per quanto attiene ai cittadini e ai loro familiari che non soggiornino, o non soggiornino
più, legalmente in tale paese in forza del diritto comunitario o di qualsiasi altra norma, in base al punto B10/7.3.1 della
stessa circolare, devono trovare applicazione le norme generali relative alla partenza e all’espulsione, ossia gli artt. 61‑65
della legge sugli stranieri.
16 La legge sugli stranieri, il decreto sugli stranieri nonché la circolare sugli stranieri sono entrati in vigore il 1°aprile 2001.
Fase precontenziosa
17 Molti cittadini dell’Unione, condannati nei [OSCURATO:PERSONA] a pene detentive, hanno inoltrato presso la [OSCURATO:PERSONA] diverse denunce
in ordine a provvedimenti adottati nei loro confronti dalle autorità olandesi, in cui vengono dichiarati indesiderabili per
motivi di ordine pubblico. A seguito dell’esame di tali denunce, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che la normativa generale olandese
relativa agli stranieri, parimenti applicabile ai cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, non era conforme alla direttiva 64/221
riguardo ai cittadini dell’Unione, in quanto renderebbe possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna
penale e un provvedimento d’espulsione dal territorio. Di conseguenza, in data 19 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato
al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida invitandolo a presentare osservazioni.
18 Nella sua risposta del 6 marzo 2003 il governo olandese critica l’addebito mossogli dalla [OSCURATO:PERSONA]. I cittadini dell’Unione
che non godono di un diritto di soggiorno in forza di disposizioni comunitarie esulerebbero dall’ambito di applicazione della
direttiva 64/221. In siffatta ipotesi, essi sarebbero soggetti alle norme di diritto interno. Tale caso ricorrerebbe, segnatamente,
quando i cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri non forniscano la prova della loro cittadinanza mediante un passaporto od una carta
d’identità validi. Lo stesso varrebbe per i cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri che, al pari dei ricorrenti, abbiano fruito dell’assistenza
pubblica nei [OSCURATO:PERSONA], dato che tale circostanza comporta la perdita automatica del diritto di soggiorno.
19 Il governo olandese sostiene inoltre che le autorità nazionali non hanno l’obbligo di allontanare gli stranieri incorsi in
una condanna penale, ma godono di un potere discrezionale che consente loro di ponderare gli interessi in gioco. Prima di
emanare il decreto di espulsione, la situazione familiare dell’interessato sarebbe oggetto di esame.
20 Poiché siffatta risposta non ha convinto la [OSCURATO:PERSONA], in data 9 luglio 2004 essa ha indirizzato al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
un parere motivato, reiterando le censure esposte nella lettera di diffida e invitandolo a prendere le misure necessarie per
conformarsi al detto parere entro due mesi dalla sua notifica.
21 Poiché in data 24 settembre 2004 il governo olandese ha risposto al parere motivato prima citato mantenendo essenzialmente
la sua posizione anteriore, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
22 Nel suo controricorso il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] solleva un’eccezione di irricevibilità vertente sull’ampliamento dell’oggetto
del contendere.
23 Secondo il governo olandese, nella sua lettera di diffida del 19 dicembre 2002, nonché nel suo parere motivato 9 luglio 2004,
la [OSCURATO:PERSONA] gli imputa unicamente di applicare ai cittadini dell’Unione non le disposizioni di cui alla direttiva 64/221,
bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna
penale e un provvedimento di espulsione. Viceversa, nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] farebbe valere, in via generale, che detta
normativa non sarebbe conforme al diritto comunitario in quanto non opererebbe alcuna distinzione tra stranieri in generale,
da un lato, e cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altro. Al convenuto si addebiterebbe, inoltre, di non avere recepito correttamente
nel proprio ordinamento interno la direttiva 64/221.
24 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il suo ricorso verte unicamente sul collegamento sistematico e automatico che
la normativa controversa rende possibile, riguardo ai cittadini dell’Unione, tra una condanna penale e un provvedimento di
espulsione dal territorio.
25 Tale asserzione trova conferma nella formulazione delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo, in cui la [OSCURATO:PERSONA]
chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], non avendo applicato ai cittadini dell’Unione la direttiva 64/221,
bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna
penale e un provvedimento di espulsione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.
26 Ciò premesso, il governo olandese non può eccepire alla [OSCURATO:PERSONA] di avere ampliato l’oggetto del contendere quale definito
nella fase precontenziosa.
27 Va pertanto respinta l’eccezione di irricevibilità.
Nel merito
28 Come indicato al punto 25 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di non aver ottemperato
agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 64/221 applicando ai cittadini dell’Unione non le disposizioni di
questa direttiva, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico
tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione.
29 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che ogni cittadino dell’Unione deve poter far valere le garanzie materiali e procedurali previste
dalla direttiva 64/221, a prescindere dalla sua situazione in materia di diritto di soggiorno. A norma dell’art. 3 di detta
direttiva, l’espulsione di un tale cittadino, per motivi di ordine pubblico, dovrebbe essere fondata sul comportamento personale
di quest’ultimo e non potrebbe essere motivata dalla sola esistenza di condanne penali. Secondo una giurisprudenza costante,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero espellere i cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri per motivi di tal genere solo qualora questi rappresentino
una minaccia effettiva e abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività in questione.
30 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva 64/221, anche
a voler supporre che la normativa generale olandese sugli stranieri non comporti automatismi in materia di espulsione e che
venga effettuata, in tali circostanze, una ponderazione dei vari interessi coinvolti. Non si potrebbe escludere che le autorità
nazionali si basino sulla presunzione secondo cui gli stranieri incorsi in una condanna penale debbano essere espulsi, a meno
che circostanze speciali non vi si oppongano.
31 Occorre pertanto esaminare, da un lato, se i cittadini dell’Unione possano avvalersi delle garanzie contemplate dalla direttiva
64/221, indipendentemente dal loro status di residenti, e, dall’altro, la questione inerente al preteso collegamento sistematico
e automatico che la normativa controversa renderebbe possibile tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione.
32 Giova ricordare, anzitutto, che lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini
degli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenze 20 settembre 2001, causa C‑184/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6193, punti 30 e 31, nonché 15 marzo
2005, causa C‑209/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2119, punto 31). Ai sensi dell’art. 18, n. 1, CE, ogni cittadino dell’Unione ha
il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il cittadino di uno Stato membro che
non disponga, nello Stato membro ospitante, di un titolo di soggiorno fondato su altre norme del Trattato ovvero su disposizioni
adottate in esecuzione dello stesso, può beneficiare ivi, in qualità di cittadino dell’Unione, di un diritto di soggiorno
in diretta applicazione di quest’ultimo articolo (v., in tal senso, sentenze 17 settembre 2002, causa C‑413/99, Baumbast e
R, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7091, punto 84, e 7 settembre 2004, causa C‑456/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7573, punto 31).
33 Siffatto diritto non è, tuttavia, incondizionato. Secondo l’art. 18, n. 1, CE, esso è riconosciuto solo fatte salve le limitazioni
e le condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso (v., in particolare, sentenze
[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 31 e 32, nonché 18 luglio 2006, causa C‑406/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6947, punto 36).
34 Tra le limitazioni e le condizioni previste o autorizzate dal diritto comunitario, la direttiva 64/221 permette agli [OSCURATO:PERSONA]
membri di espellere dal loro territorio cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza,
nel rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali contemplate dalla direttiva in parola nonché dei principi generali del
diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 25 luglio 2002, causa C‑459/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6591, punti 61 e 62, nonché
31 gennaio 2006, causa C‑503/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1097, punti 43 e 44).
35 Come si evince dalla giurisprudenza, le garanzie previste dalla direttiva 64/221 esigono, rispetto al loro campo di applicazione
ratione personae, un’interpretazione estensiva (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 101). [OSCURATO:PERSONA] membri devono
adottare tutte le misure che assicurino, ad ogni cittadino di un altro Stato membro destinatario di una decisione di allontanamento,
di poter fruire della tutela costituita per lui dalle disposizioni della direttiva 64/221 (v., in tal senso, sentenza 2 giugno
2005, causa C‑136/03, Dörr e Ünal, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4759, punto 49). Escludere dal beneficio delle summenzionate garanzie sostanziali
e procedurali i cittadini dell’Unione che soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato membro ospitante priverebbe
sostanzialmente tali garanzie della loro efficacia pratica.
36 Siffatta interpretazione è confortata dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha dichiarato che il cittadino di uno Stato
terzo che sia familiare di un cittadino comunitario, ma che non soddisfi i requisiti per un soggiorno legale, deve poter far
valere le garanzie procedurali previste dalla direttiva 64/221.
37 Di conseguenza, occorre constatare che non è conforme al diritto comunitario un’interpretazione secondo cui le disposizioni
della direttiva 64/221 si applicano unicamente ai cittadini dell’Unione che soggiornino legalmente nel territorio dello Stato
membro ospitante.
38 Per quanto concerne, poi, il collegamento sistematico e automatico che la normativa generale olandese sugli stranieri renderebbe
possibile, riguardo ai cittadini dell’Unione, tra una condanna penale, da un lato, e un provvedimento di espulsione dal territorio,
dall’altro, è opportuno rilevare che ai sensi dell’art. 67 della legge sugli stranieri, in combinato disposto con l’art. 1,
lett. m), della medesima legge, uno straniero, ossia ogni persona che non abbia la cittadinanza olandese, può essere dichiarato
indesiderabile dalle autorità olandesi competenti, in particolare qualora sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato,
per infrazioni a causa delle quali rischi una pena detentiva non inferiore a tre anni.
39 Se è vero che, secondo la normativa in questione, quale interpretata dalla circolare sugli stranieri, occorre tener conto
delle garanzie di cui agli artt. 1:5 e 8:13 del decreto sugli stranieri, per quanto concerne i cittadini dell’Unione nonché
i loro familiari tale norma riguarda soltanto le persone che soggiornano legalmente nei [OSCURATO:PERSONA].
40 Poiché la direttiva 64/221 si applica ugualmente ai cittadini dell’Unione che non soggiornano legalmente nel territorio dello
Stato membro ospitante, questi possono essere espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica soltanto entro
i ristretti limiti da essa stabiliti.
41 Secondo l’art. 3, n. 1, della direttiva 64/221, i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
devono essere fondati esclusivamente sul comportamento personale dell’interessato. L’art. 3, n. 2, precisa che la sola esistenza
di condanne penali non può motivare automaticamente tali provvedimenti. L’esistenza di una condanna penale può essere così
presa in considerazione solo in quanto le circostanze che hanno portato a tale condanna provino una condotta personale costituente
una minaccia effettiva per l’ordine pubblico (v., in particolare, sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1999,
punto 28; 19 gennaio 1999, causa C‑348/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11, punto 24; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 44, nonché
27 aprile 2006, causa C‑441/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3449, punto 33).
42 La Corte ha sempre sottolineato che l’eccezione di ordine pubblico costituisce una deroga al principio fondamentale della
libera circolazione delle persone, da intendersi in modo restrittivo, e la sua portata non può essere determinata unilateralmente
dagli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1219, punto 27; [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 33;
[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 23; 29 aprile 2004, cause riunite C‑482/01 e C‑493/01, Orfanopoulos e Oliveri, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5257, punti 64
e 65; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 45, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 34).
43 Secondo una giurisprudenza costante, il ricorso da parte di un’autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone,
in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una
minaccia effettiva e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività (citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 28;
[OSCURATO:PERSONA], punto 35; Orfanopoulos e Oliveri, punto 66; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 46, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 35).
44 Secondo la Corte, il diritto comunitario osta altresì alle disposizioni nazionali basate sulla presunzione secondo cui i cittadini
di altri [OSCURATO:PERSONA] membri condannati ad una determinata pena per reati specifici debbano essere espulsi (v. sentenza Orfanopoulos
e Oliveri, citata, punto 93).
45 Benché, nella presente fattispecie, non sia possibile dimostrare che nella legislazione generale olandese relativa agli stranieri
esiste un automatismo assoluto tra una condanna penale, da un lato, e una misura di espulsione, dall’altro, resta tuttavia
il fatto che detta legislazione consente di espellere dal territorio del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], in assenza delle garanzie
sostanziali e procedurali sancite dalla direttiva 64/221, i cittadini dell’Unione che abbiano formato oggetto di condanne
penali. Non si può escludere, infatti, che venga pronunciata una decisione di espulsione nei confronti di un tale individuo,
nonostante la presa in considerazione delle circostanze di carattere familiare, senza tener conto della sua condotta personale,
né della sussistenza o meno di una minaccia effettiva e abbastanza grave per l’ordine pubblico.
46 Occorre quindi constatare che, riguardo ai cittadini dell’Unione, la normativa generale olandese sugli stranieri rende possibile
un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione.
47 Nel suo controricorso il governo olandese dichiara, infine, di aver riconsiderato la sua posizione alla luce della giurisprudenza
ulteriore della Corte. Esso riconosce che ogni cittadino dell’Unione rientra nel campo di applicazione della direttiva 64/221
e deve poter beneficiare delle garanzie sostanziali e procedurali da essa stabilite. Secondo detto governo, la normativa nazionale
dovrebbe essere resa conforme al diritto comunitario in sede di recepimento, nell’ordinamento giuridico interno, della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68
ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
(GU L 158, pag. 77, rettifica in GU L 229, pag. 35).
48 È sufficiente ricordare, a questo proposito, che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione
dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere
conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 27 novembre 1990, causa C‑200/88, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4299,
punto 13; 14 aprile 2005, causa C‑22/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 19, e 14 luglio 2005, causa C‑433/03,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6985, punto 32).
49 Orbene, è pacifico che nel caso di specie, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
non aveva adottato le misure necessarie per porre fine all’inadempimento addebitatogli.
50 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è fondato.
51 Di conseguenza, occorre dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], non avendo applicato ai cittadini dell’Unione la direttiva
64/221, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una
condanna penale e un provvedimento di espulsione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.
Sulle spese
52 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], non avendo applicato ai cittadini dell’Unione la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE,
per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati
da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, bensì una normativa generale sugli stranieri che
rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione, è venuto
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.
2)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.