CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della stessa Corte del 27/6/2017. Il beneficio della sospensione condizionale della pena era subordinato al ripristino nello status quo ante del terreno, oltre che al risarcimento del danno. La Corte rilevava che l'opera di ripristino non era stata posta in essere e che nessuna offerta di riparazione del danno era stata avanzata dalla condannata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territoriale non aveva valutato l'impossibilità in concreto per la condannata di adempiere ad entrambi gli obblighi disposti con la sentenza di condanna. In primo luogo, la sentenza di primo grado non aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale contestualmente liquidata, ma al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno: ma il giudice civile non aveva provveduto ad alcuna liquidazione. In secondo luogo, il ripristino dello stato dei luoghi doveva ritenersi avvenuto ovvero doveva ritenersi impossibile: poiché la ricorrente era stata condannata per avere deteriorato siti archeologici presenti nel sottosuolo mediante l'aratura del proprio fondo agricolo e poiché il fondo non era più stato coltivato, derivandone la crescita della vegetazione spontanea, gli elementi deteriorati erano stati coperti da quanto avvenuto naturalmente. Secondo la ricorrente, non era possibile comprendere l'attività che la condannata avrebbe dovuto porre in essere, non potendo ella recuperare e catalogare i reperti presenti nel sottosuolo, in quanto soggetto privato. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1. Con riferimento all'obbligo risarcitorio, secondo la ricorrente, poiché la sentenza di primo grado (su questo punto confermata dalla Corte territoriale) aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e non al pagamento della provvisionale contestualmente liquidata, l'obbligo non poteva essere adempiuto, mancando la liquidazione del danno da parte del giudice civile. Si tratta di prospettazione chiaramente pretestuosa: il termine per adempiere era stato fissato dal giudice in 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale; ciò dimostrava chiaramente che, quando il dispositivo subordinava la sospensione condizionale "all'obbligo del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno", intendeva riferirsi al pagamento della provvisionale che, appunto, il giudice penale aveva "liquidato" (verbo usato in motivazione, mentre, per fare riferimento alla quantificazione del danno da parte del giudice civile, nel dispositivo era utilizzata la parola "determinazione"). Quindi, è logica l'ordinanza del giudice dell'esecuzione quando osserva che la volontà di non adempiere a questo primo obbligo sì evinceva dalla mancanza di qualsiasi offerta di risarcimento del danno da parte dell'imputata a favore del Comune, costituitosi parte civile. 2. Quanto all'obbligo di ripristino dei luoghi, il ricorso espone considerazioni generiche e in fatto. La ricorrente, con le sue argomentazioni, sollecita questa Corte di legittimità a ritenere che l'opera di ripristino, cui era subordinato il beneficio, consisteva nell'astensione da qualsiasi attività: prospettazione palesemente contraddittoria con la chiara indicazione dì un obbligo di facere da parte del giudice della cognizione; in ogni caso, viene sollecitato un giudizio di merito che non è ammesso in questa sede. Ancora, si deve osservare che, se la condannata riteneva che l'obbligo di ripristino dei luoghi imposto dalla sentenza di condanna necessitasse di specificazioni, avrebbe dovuto adire il giudice dell'esecuzione per ottenere le indicazioni necessarie, essendo ella interessata a non vedersi revocato il beneficio concesso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 settembre 202