CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa all'udienza del 5 ottobre 2021 il GUP del Tribunale di Avellino ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e ha disposto, per la rinnovazione dell'atto, la restituzione degli atti al Pubblico ministero, la cui segreteria non aveva evaso l'istanza di visione della documentazione. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino ricorre per cassazione per abnormità, poiché il vizio lamentato dalla difesa poteva essere sanato dal rinvio della causa ad altra udienza per consentire la consultazione degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Non è contestato che il difensore non abbia potuto consultare il fascicolo, nonostante la trasmissione telematica della nomina di fiducia e della richiesta di visionare gli atti alla segreteria del Pubblico ministero. All'udienza del 5 ottobre 2021, sull'eccezione del difensore, il Giudice, verificata la circostanza a mezzo interpello del Pubblico ministero d'udienza che ha sentito la segreteria, ha disposto la rinnovazione della richiesta di rinvio a giudizio, perché nullo per violazione del diritto di difesa. Secondo il Pubblico ministero ricorrente, che genericamente esclude che al difensore siano state negate le sue prerogative, il provvedimento del Giudice è abnorme. Sul tema, la giurisprudenza oscilla tra la tesi della nullità dell'atto a regime intermedio (Cass., Sez. 2, n. 2025 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901-01) e la tesi dell'inutilizzabilità (Cass., Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente, Rv. 280646-01). In ogni caso, va escluso che si possano ravvisare i presupposti dell'abnormità, perché tale eccezionale vizio colpisce solo quei provvedimenti che, per singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall'intero ordinamento processuale o, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, siano stati emessi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. La giurisprudenza distingue tra un'abnormità strutturale e una funzionale, ricorrendo la prima quando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale e verificandosi la seconda allorché l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo di imporre al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento ovvero la violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598) ovvero, ancora, l'indebita regressione, in grado di alterare l'ordinata sequenza logica-cronologica, o la stasi del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593 - 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi, Rv. 273651 - 01). Nel caso in esame, la scelta del Giudice non ha determinato né un'Indebita" regressione né una "stasi" del procedimento, ma solo l'espletamento di ulteriori incombenti, per cui è precluso al pubblico ministero il ricorso immediato per cassazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]