CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 1988
Cassazione n. 11601/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il 10/10/1988avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/06/2025, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenzadel 25/10/2023 del Tribunale di Trieste, emessa in esito a giudizio ordinario, con la qualeImmacolata [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di un anno e otto mesi di reclusioneper il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642 cod. pen.), aggravato dallarecidiva reiterata specifica e infraquinquennale, in concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e con MariaNiro) di cui al capo f), oltre che al risarcimento del danno che era stato cagionato da talereato alla compagna assicuratrice Allianz s.p.a.2. Avverso l’indicata sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Trieste, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., con riferimento all’art. 195 dello stesso codice, e in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192 e 195 dello stesso codice, eriguarda l’affermazione di responsabilità per il suddetto reato di cui al capo f).[OSCURATO:PERSONA] premette che tale affermazione di responsabilità sarebbe statabasata sull’unico elemento probatorio costituito dalla dichiarazione di disconoscimento delsinistro – peraltro, non di quello di cui al capo f) ma di quello cui al capo b) – che era statarilasciata da [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’autocarro che avrebbecagionato l’incidente stradale, a [OSCURATO:PERSONA], investigatore incaricato da Allianz s.p.a., ilquale [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere l’unico utilizzatore del suddetto autocarro eaveva, appunto, disconosciuto il sinistro che avrebbe visto coinvolto lo stesso autocarro enel quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riportato lesioni personali.Ciò premesso, la ricorrente deduce anzitutto che la propria difesa aveva chiesto che,con riguardo a quanto era stato riferito dal testimone [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 195 cod.proc. pen., fossero chiamati a deporre sia [OSCURATO:PERSONA] sia sua madre [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] precisa che il [OSCURATO:PERSONA] era uno dei testimoni di cui il pubblico ministeroaveva chiesto l’esame, che i propri difensori, con riguardo a quanto aveva riferito il testimoneMauro [OSCURATO:PERSONA], avevano richiesto, nel corso delle udienze del 25/01/2023 e del 22/03/2023davanti al Tribunale di Trieste, che fosse sentito il [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 195 cod. proc.pen., che «stante una irreperibilità di fatto, per mancata consegna della notifica e senzaalcun accertamento ulteriore», il pubblico ministero, nonostante il dissenso dei difensori,rinunciava alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente acquisizione, nel corsodell’udienza del 22/03/2023, della menzionata dichiarazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] didisconoscimento del sinistro.[OSCURATO:PERSONA] afferma pertanto che «il contributo conoscitivo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] nella partein cui riferisce le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, riporta le dichiarazioni della madre,non sia utilizzabile, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., in assenza di una loro escussionedibattimentale», con la conseguente insufficienza degli elementi probatori a fondare ilgiudizio di responsabilità.In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’elemento di prova costituito dallamenzionata dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essere entrato correttamente nelprocesso, atteso che sarebbe stato necessario esaminare in dibattimento sia lo stesso NicaIancu sia sua madre [OSCURATO:PERSONA] sia il conducente dell’autocarro [OSCURATO:PERSONA],non sarebbe neppure «rassicurante».La ricorrente rappresenta che l’investigatore [OSCURATO:PERSONA] era stato l’unico testimoneescusso nel dibattimento, il quale, non essendo riuscito a escutere né la proprietaria (TantaBaeram) né il conducente ([OSCURATO:PERSONA]) dell’autocarro, si era limitato araccogliere la menzionata dichiarazione sottoscritta del «sedicente» figlio della proprietaria,appunto [OSCURATO:PERSONA], appena diciottenne al momento del sinistro (essendo nato il04/01/1998 ed essendo il sinistro del 09/12/2016). Questi, «pur non avendo alcun rapportoformale con l’autocarro in questione», non essendone il proprietario, disconosceva il sinistrodel 22/11/2017 che aveva visto coinvolto l’autocarro targato [OSCURATO:TARGA], anch’esso intestatoalla [OSCURATO:PERSONA], cioè il sinistro di cui al capo b) e non quello di cui al capo f), il quale eraavvenuto nella diversa data del 09/12/2016 e aveva visto coinvolto il diverso autocarrotargato NAZ41103.La ricorrente contesta che la Corte d’appello di Trieste, ignorando i rilievi difensivi sutale punto, con una motivazione generica, avrebbe ritenuto, «con una sorta di contagioprobatorio», di utilizzare la suddetta «già problematica sorta di disconoscimento de relatoextraprocessuale» anche in relazione al capo f).Nel contestare la motivazione di cui al primo capoverso della pag. 15 della sentenzaimpugnata, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia in particolare la contraddizione logica tra la premessa che«[i] mezzi in questione venivano utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] e le affermazioni secondo cui lostesso [OSCURATO:PERSONA] aveva «disconosciuto i sinistri in esame anche dopo essersi confrontatocon i propri genitori» e aveva rilasciato al [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione con la quale avevadisconosciuto il sinistro «anche per conto della madre», «quindi, dichiarando implicitamentedi non essere l’unico utilizzatore del mezzo».La dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata comunque travisata atteso che, postoche, come si è detto, essa era relativa al diverso sinistro del 22/11/2017 di cui al capo b), laCorte d’appello di Trieste «ne estendeva automaticamente gli effetti anche a quello di cui sidiscute».[OSCURATO:PERSONA] denuncia ancora che, dalla dichiarazione del testimone [OSCURATO:PERSONA], «eprecisamente a pag. 5 della relazione», sarebbero emersi i seguenti dati, che erano statievidenziati dalla difesa, che sarebbero stati ignorati dalla Corte d’appello di Trieste e cheavrebbero dovuto indurre a una diversa valutazione degli elementi probatori, esegnatamente che: a) posto l’«allarmante» fatto che alla [OSCURATO:PERSONA] risultavano intestati ben 47veicoli, si doveva ritenere poco credibile che suo figlio [OSCURATO:PERSONA] potesse, a distanzadi anni dai sinistri, essere a conoscenza di tutti i veicoli che erano intestati alla madre,ricordarne targa e modello, nonché gli spostamenti ed esserne l’esclusivo utilizzatore,nonostante il fatto che, poiché il giorno del sinistro 09/12/2016 il [OSCURATO:PERSONA] aveva compiutoda poco 18 anni, egli non poteva guidare veicoli di cilindrata superiore a 55 kw/t, quale eral’autocarro coinvolto nel sinistro, del quale egli, pertanto, non poteva «essere, nel periodo diriferimento, l’utilizzatore»; b) la difformità tra la firma del [OSCURATO:PERSONA] che figurava in calce alladichiarazione di disconoscimento del sinistro del 29/10/2019 e la firma dello stesso NicaIancu apposta sulla carta d’identità allegata alla relazione del [OSCURATO:PERSONA] del 20/01/2020.Tali dati inficerebbero l’utilizzabilità del disconoscimento del sinistro «per l’omessaverifica circa la provenienza dell’autore del documento e delle dichiarazioni contenutenell’atto stesso, prodotti in giudizio», in relazione agli artt. 191 e 240 cod. proc. pen., e,comunque, minerebbero la valutazione dello stesso disconoscimento che sarebbe stataoperata dalla Corte d’appello di Trieste «sulla base di un principio di affidamento alledichiarazioni rese, senza alcun controllo processuale, che, al contrario, presentanoevidentemente delle criticità la cui analisi è stata del tutto omessa dalla Corte», che nonavrebbe motivato «sulle ragioni di tale affidamento pur in presenza di tali elementi negativi».La Corte d’appello di Trieste avrebbe anche omesso di «incrociare con [il] genericodato emerso dalla suddetta dichiarazione gli altri elementi di prova (se non attraverso ungenerico riferimento alla possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse fatta male in circostanzediverse) quali la certificazione medica acquisita relativa ai danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] (suiquali il p.m. faceva specifiche indagini per verificarne l’autenticità) o i mancati rilievi circa ladinamica del sinistro, la valutazione dei danni sui veicoli coinvolti ed i mancati accertamentisul conducente del veicolo […] al momento dell’avvenuto sinistro, ovvero il Signor RemusDa tutto ciò la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.2.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanzadella motivazione in ordine all’applicazione della recidiva reiterata specifica einfraquinquennale di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.La Corte d’appello di Trieste avrebbe omesso di motivare in ordine alla censura, che laGammone aveva avanzato con il proprio atto di appello, di mancanza della motivazione inordine all’applicazione della recidiva, con riguardo alla necessità che, ai fini di taleapplicazione, il fatto sia ritenuto sintomatico, in relazione ai reati pregressi e all’epoca dellaloro consumazione, sul piano della colpevolezza e della pericolosità sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.I giudici del merito, con le loro conformi sentenze, hanno basato l’affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di denuncia di un sinistro non accadutodi cui al capo f) sulla base degli elementi di prova costituiti: a) dalle dichiarazioni di MauroBrilli, investigatore incaricato dalla compagnia assicuratrice Allianz s.p.a., il quale avevariferito che [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’autocarro che avrebbeinvestito l’autovettura sulla quale avrebbe viaggiato la [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di esserel’unico utilizzatore di tale autocarro e aveva disconosciuto il sinistro; b) dall’acquisitadichiarazione scritta che era stata rilasciata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava,appunto, quanto sopra, cioè che egli era l’utilizzatore esclusivo dell’autocarro e che, dopoessersi confrontato anche con la madre, disconosceva il sinistro. I giudici del merito hannoaltresì argomentato come fosse risultato che il sinistro in questione si inseriva nellariscontrata predisposizione seriale di falsi sinistri, tutti coinvolgenti automezzi di proprietà diTanta [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo a tali elementi probatori, si deve osservare quanto segue.Quanto alle dichiarazioni de relato del [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto è sostenuto dallaricorrente, esse sono pienamente utilizzabili.Si deve in proposito ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondocui, in tema di prova testimoniale, l’inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa daltestimone deriva esclusivamente dall’inosservanza dell’art. 195, comma 1, cod. proc. pen.,nel caso in cui il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l’esame della fontediretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte delgiudice, del potere d’ufficio di cui all’art. 507 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 195, comma2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31911 del 14/07/2025, S., Rv. 288820-02; Sez. 3, n. 6212 del18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01; Sez. 5, n. 9274 del 03/12/2014, Lopalco, Rv.263062-01).Posto tale principio, si deve rilevare che: a) come risulta dal verbale dell’udienza del22/03/2023, a fronte della rinuncia del pubblico ministero al testimone [OSCURATO:PERSONA] («Il PMrinuncia all’esame del teste [OSCURATO:PERSONA]»), i difensori degli imputati si limitarono a rimettersi algiudice («le difese si rimettono»), senza pertanto chiedere che la suddetta fonte diretta, cioèil [OSCURATO:PERSONA], fosse esaminato; b) dall’esame di tutti i verbali delle udienze davanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] (udienze del 06/07/2022, 05/10/2022, 25/01/2023, 22/03/2023,19/04/2023, 31/05/2023, 28/06/2023 e 25/10/2023), contrariamente a quanto è affermato nelricorso, non risulta che, fino alla discussione, vi sia stata richiesta di parte di chiamare adeporre il [OSCURATO:PERSONA].Ne discende che, attesa l’assenza di una richiesta di parte, le dichiarazioni de relato delBrilli sono utilizzabili anche al di fuori delle ipotesi che sono tassativamente previste dall’art.195, comma 3, cod. proc. pen. (impossibilità per morte, infermità o irreperibilità).Si deve aggiungere che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, nel giudizio diappello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell’art.195, comma 1, cod. proc.pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesserichiesto l’audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto aprocedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L. Rv. 279259-01; Sez. 5, n.50346 del 22/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261316-01).Quanto alla dichiarazione scritta che era stata rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] agli investigatoridi Allianz s.p.a., anch’essa si deve ritenere utilizzabile.Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che l’attivazione dello statuto codicistico che èprevisto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (a norma degliartt. 391-nonies e 327-bis cod. proc. pen.) è rimessa alla volontà del soggetto, avendocarattere del tutto facoltativo. Sulla scorta di ciò, si è ritenuta legittima l’attività svolta da uninvestigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambitoapplicativo dell’art. 391-nonies cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti,Rv. 275286-01).Con particolare riguardo al reato frode in assicurazione, di cui all’art. 642 cod. pen., ealle dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice,la Corte di cassazione ne ha quindi affermato l’utilizzabilità, in quanto non si tratta didichiarazioni assunte dal difensore nell’ambito di attività di investigazione difensiva, con laconseguenza che non trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 391-bis cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674-01).Pertanto, considerato che, nel caso di specie, non risulta che Allianz s.p.a. intendesseche l’approfondimento in ordine al sinistro risulta essere stato svolto, inoltre, primadell’iscrizione della notizia di reato, del tutto correttamente la Corte d’appello di Trieste hautilizzato le dichiarazioni che il [OSCURATO:PERSONA] aveva reso all’investigatore incaricato da Allianzs.p.a.Quanto all’asserito travisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto cheesse sarebbero state relative al diverso sinistro del 22/11/2017 di cui al capo b), si deverilevare che, dall’esame degli atti, risulta che, in esito all’udienza del 25/01/2023 davanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], fu acquisita, come allegato 4.1 alla relazione a firmadell’investigatore [OSCURATO:PERSONA], una dichiarazione a firma del [OSCURATO:PERSONA] che eraspecificamente relativa al sinistro di cui al capo f) («presunto sinistro stradale accaduto indata 09-12-2016 in Napoli via Nuova delle Brecce»), con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferitodi essere l’«utilizzatore esclusivo del veicolo tg. NAZ41103» (cioè dell’autocarro che avrebbecausato l’incidente di cui al capo f), di «essere completamente estraneo al presunto sinistrostradale accaduto in data 09-12-2016 in Napoli via Nuova delle Brecce», che né lui né suamadre conoscevano il presunto conducente dell’autocarro («né io né mia madre conosciamoil presunto conducente al momento del presunto sinistro tale [OSCURATO:PERSONA]») e diritenersi vittima di una truffa («mi ritengo insieme a mia madre vittima di truffa»). Da ciò lamanifesta insussistenza del lamentato travisamento.Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la motivazione della responsabilitàdell’imputata per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto sia esente, per le ragioniche si sono indicate, da violazioni di legge, e sia altresì priva di contraddizioni e di illogicità,tanto meno manifeste, essendo stata fondata sia sulla dichiarazione de relato del testimoneBrilli sia sulla dichiarazione scritta del testimone diretto [OSCURATO:PERSONA], entrambe utilizzabili econvergenti nel senso della falsità del sinistro che era stato denunciato dalla Gammonemediante la missiva che era stata indirizzata dal suo difensore alla compagnia assicuratrice.Quanto alle ulteriori censure della ricorrente al riguardo, esse appaiono dirette aottenere una diversa valutazione sul punto dell’attendibilità di quanto è stato dichiarato dalNica [OSCURATO:PERSONA] (per iscritto e agli investigatori di Allianz s.p.a.), il che non è possibile fare in sededi legittimità.A proposito di tali censure, si osserva in ogni caso che: a) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbiadichiarato di essersi «confrontato» con sua madre, diversamente da quanto è sostenutodalla ricorrente, non implica logicamente che egli non fosse l’utilizzatore esclusivodell’autocarro; b) la ricorrente ha omesso di indicare da quale specifico punto della relazionedell’investigatore di Allianz s.p.a. risulterebbe che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva guidarel’autocarro; c) la provenienza dal [OSCURATO:PERSONA] della menzionata dichiarazione scritta era stataaccertata dall’investigatore di Allianz s.p.a.; d) le osservazioni in ordine alle capacitàmnemoniche del [OSCURATO:PERSONA] costituiscono delle mere illazioni; e) l’argomentazione dellaCorte d’appello di Trieste secondo cui, a fronte delle prove che erano state acquisite, i merireferti del pronto soccorso non consentivano di ritenere che il sinistro fosse effettivamenteaccaduto, in quanto non presentavano una correlazione certa con lo stesso, appare del tuttologica.2. Il secondo motivo è fondato.La Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui è richiesta al giudice unaspecifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva (Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01; in motivazione, la Corte ha chiarito chetale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto delfatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato).In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l’applicazione dell’aumento dipena per effetto della recidiva facoltativa (quale è anche quella reiterata specifica einfraquinquennale) attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deveessere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamentodell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità adelinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01).Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini dellarilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolositàsociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedentipenali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati,essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ilrapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e inquale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice(Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).applicato l’aumento di pena per la recidiva senza alcuna motivazione; b) in entrambi gli atti diappello che erano stati presentati dai suoi difensori, la [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamentecontestato tale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado.A fronte di tali specifiche censure della ricorrente sul punto, la Corte d’appello di Triesteha anch’essa omesso di motivare, atteso che la mera affermazione della stessa Cortesecondo cui «il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputata risulta congruo eproporzionato al disvalore del fatto» (terzo capoverso della pag. 15 della sentenzaimpugnata) non si può in alcun modo ritenere integrare una specifica e adeguatamotivazione della sussistenza della recidiva nei necessari termini che si sono indicati sopra.3. Pertanto: a) la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva,con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello di Trieste per un nuovo giudizio su talepunto; b) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11601/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 298/2026LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - 05/03/2026PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 43107/2025IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il 10/10/1988avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/06/2025, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenzadel 25/10/2023 del Tribunale di Trieste, emessa in esito a giudizio ordinario, con la qualeImmacolata [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di un anno e otto mesi di reclusioneper il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642 cod. pen.), aggravato dallarecidiva reiterata specifica e infraquinquennale, in concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e con MariaNiro) di cui al capo f), oltre che al risarcimento del danno che era stato cagionato da talereato alla compagna assicuratrice Allianz s.p.a.2. Avverso l’indicata sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Trieste, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., con riferimento all’art. 195 dello stesso codice, e in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192 e 195 dello stesso codice, eriguarda l’affermazione di responsabilità per il suddetto reato di cui al capo f).[OSCURATO:PERSONA] premette che tale affermazione di responsabilità sarebbe statabasata sull’unico elemento probatorio costituito dalla dichiarazione di disconoscimento delsinistro – peraltro, non di quello di cui al capo f) ma di quello cui al capo b) – che era statarilasciata da [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’autocarro che avrebbecagionato l’incidente stradale, a [OSCURATO:PERSONA], investigatore incaricato da Allianz s.p.a., ilquale [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere l’unico utilizzatore del suddetto autocarro eaveva, appunto, disconosciuto il sinistro che avrebbe visto coinvolto lo stesso autocarro enel quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riportato lesioni personali.Ciò premesso, la ricorrente deduce anzitutto che la propria difesa aveva chiesto che,con riguardo a quanto era stato riferito dal testimone [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 195 cod.proc. pen., fossero chiamati a deporre sia [OSCURATO:PERSONA] sia sua madre [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] precisa che il [OSCURATO:PERSONA] era uno dei testimoni di cui il pubblico ministeroaveva chiesto l’esame, che i propri difensori, con riguardo a quanto aveva riferito il testimoneMauro [OSCURATO:PERSONA], avevano richiesto, nel corso delle udienze del 25/01/2023 e del 22/03/2023davanti al Tribunale di Trieste, che fosse sentito il [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 195 cod. proc.pen., che «stante una irreperibilità di fatto, per mancata consegna della notifica e senzaalcun accertamento ulteriore», il pubblico ministero, nonostante il dissenso dei difensori,rinunciava alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente acquisizione, nel corsodell’udienza del 22/03/2023, della menzionata dichiarazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] didisconoscimento del sinistro.[OSCURATO:PERSONA] afferma pertanto che «il contributo conoscitivo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] nella partein cui riferisce le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, riporta le dichiarazioni della madre,non sia utilizzabile, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., in assenza di una loro escussionedibattimentale», con la conseguente insufficienza degli elementi probatori a fondare ilgiudizio di responsabilità.In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’elemento di prova costituito dallamenzionata dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essere entrato correttamente nelprocesso, atteso che sarebbe stato necessario esaminare in dibattimento sia lo stesso NicaIancu sia sua madre [OSCURATO:PERSONA] sia il conducente dell’autocarro [OSCURATO:PERSONA],non sarebbe neppure «rassicurante».La ricorrente rappresenta che l’investigatore [OSCURATO:PERSONA] era stato l’unico testimoneescusso nel dibattimento, il quale, non essendo riuscito a escutere né la proprietaria (TantaBaeram) né il conducente ([OSCURATO:PERSONA]) dell’autocarro, si era limitato araccogliere la menzionata dichiarazione sottoscritta del «sedicente» figlio della proprietaria,appunto [OSCURATO:PERSONA], appena diciottenne al momento del sinistro (essendo nato il04/01/1998 ed essendo il sinistro del 09/12/2016). Questi, «pur non avendo alcun rapportoformale con l’autocarro in questione», non essendone il proprietario, disconosceva il sinistrodel 22/11/2017 che aveva visto coinvolto l’autocarro targato [OSCURATO:TARGA], anch’esso intestatoalla [OSCURATO:PERSONA], cioè il sinistro di cui al capo b) e non quello di cui al capo f), il quale eraavvenuto nella diversa data del 09/12/2016 e aveva visto coinvolto il diverso autocarrotargato NAZ41103.La ricorrente contesta che la Corte d’appello di Trieste, ignorando i rilievi difensivi sutale punto, con una motivazione generica, avrebbe ritenuto, «con una sorta di contagioprobatorio», di utilizzare la suddetta «già problematica sorta di disconoscimento de relatoextraprocessuale» anche in relazione al capo f).Nel contestare la motivazione di cui al primo capoverso della pag. 15 della sentenzaimpugnata, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia in particolare la contraddizione logica tra la premessa che«[i] mezzi in questione venivano utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] e le affermazioni secondo cui lostesso [OSCURATO:PERSONA] aveva «disconosciuto i sinistri in esame anche dopo essersi confrontatocon i propri genitori» e aveva rilasciato al [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione con la quale avevadisconosciuto il sinistro «anche per conto della madre», «quindi, dichiarando implicitamentedi non essere l’unico utilizzatore del mezzo».La dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata comunque travisata atteso che, postoche, come si è detto, essa era relativa al diverso sinistro del 22/11/2017 di cui al capo b), laCorte d’appello di Trieste «ne estendeva automaticamente gli effetti anche a quello di cui sidiscute».[OSCURATO:PERSONA] denuncia ancora che, dalla dichiarazione del testimone [OSCURATO:PERSONA], «eprecisamente a pag. 5 della relazione», sarebbero emersi i seguenti dati, che erano statievidenziati dalla difesa, che sarebbero stati ignorati dalla Corte d’appello di Trieste e cheavrebbero dovuto indurre a una diversa valutazione degli elementi probatori, esegnatamente che: a) posto l’«allarmante» fatto che alla [OSCURATO:PERSONA] risultavano intestati ben 47veicoli, si doveva ritenere poco credibile che suo figlio [OSCURATO:PERSONA] potesse, a distanzadi anni dai sinistri, essere a conoscenza di tutti i veicoli che erano intestati alla madre,ricordarne targa e modello, nonché gli spostamenti ed esserne l’esclusivo utilizzatore,nonostante il fatto che, poiché il giorno del sinistro 09/12/2016 il [OSCURATO:PERSONA] aveva compiutoda poco 18 anni, egli non poteva guidare veicoli di cilindrata superiore a 55 kw/t, quale eral’autocarro coinvolto nel sinistro, del quale egli, pertanto, non poteva «essere, nel periodo diriferimento, l’utilizzatore»; b) la difformità tra la firma del [OSCURATO:PERSONA] che figurava in calce alladichiarazione di disconoscimento del sinistro del 29/10/2019 e la firma dello stesso NicaIancu apposta sulla carta d’identità allegata alla relazione del [OSCURATO:PERSONA] del 20/01/2020.Tali dati inficerebbero l’utilizzabilità del disconoscimento del sinistro «per l’omessaverifica circa la provenienza dell’autore del documento e delle dichiarazioni contenutenell’atto stesso, prodotti in giudizio», in relazione agli artt. 191 e 240 cod. proc. pen., e,comunque, minerebbero la valutazione dello stesso disconoscimento che sarebbe stataoperata dalla Corte d’appello di Trieste «sulla base di un principio di affidamento alledichiarazioni rese, senza alcun controllo processuale, che, al contrario, presentanoevidentemente delle criticità la cui analisi è stata del tutto omessa dalla Corte», che nonavrebbe motivato «sulle ragioni di tale affidamento pur in presenza di tali elementi negativi».La Corte d’appello di Trieste avrebbe anche omesso di «incrociare con [il] genericodato emerso dalla suddetta dichiarazione gli altri elementi di prova (se non attraverso ungenerico riferimento alla possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse fatta male in circostanzediverse) quali la certificazione medica acquisita relativa ai danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] (suiquali il p.m. faceva specifiche indagini per verificarne l’autenticità) o i mancati rilievi circa ladinamica del sinistro, la valutazione dei danni sui veicoli coinvolti ed i mancati accertamentisul conducente del veicolo […] al momento dell’avvenuto sinistro, ovvero il Signor RemusDa tutto ciò la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.2.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanzadella motivazione in ordine all’applicazione della recidiva reiterata specifica einfraquinquennale di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.La Corte d’appello di Trieste avrebbe omesso di motivare in ordine alla censura, che laGammone aveva avanzato con il proprio atto di appello, di mancanza della motivazione inordine all’applicazione della recidiva, con riguardo alla necessità che, ai fini di taleapplicazione, il fatto sia ritenuto sintomatico, in relazione ai reati pregressi e all’epoca dellaloro consumazione, sul piano della colpevolezza e della pericolosità sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.I giudici del merito, con le loro conformi sentenze, hanno basato l’affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di denuncia di un sinistro non accadutodi cui al capo f) sulla base degli elementi di prova costituiti: a) dalle dichiarazioni di MauroBrilli, investigatore incaricato dalla compagnia assicuratrice Allianz s.p.a., il quale avevariferito che [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’autocarro che avrebbeinvestito l’autovettura sulla quale avrebbe viaggiato la [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di esserel’unico utilizzatore di tale autocarro e aveva disconosciuto il sinistro; b) dall’acquisitadichiarazione scritta che era stata rilasciata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava,appunto, quanto sopra, cioè che egli era l’utilizzatore esclusivo dell’autocarro e che, dopoessersi confrontato anche con la madre, disconosceva il sinistro. I giudici del merito hannoaltresì argomentato come fosse risultato che il sinistro in questione si inseriva nellariscontrata predisposizione seriale di falsi sinistri, tutti coinvolgenti automezzi di proprietà diTanta [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo a tali elementi probatori, si deve osservare quanto segue.Quanto alle dichiarazioni de relato del [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto è sostenuto dallaricorrente, esse sono pienamente utilizzabili.Si deve in proposito ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondocui, in tema di prova testimoniale, l’inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa daltestimone deriva esclusivamente dall’inosservanza dell’art. 195, comma 1, cod. proc. pen.,nel caso in cui il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l’esame della fontediretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte delgiudice, del potere d’ufficio di cui all’art. 507 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 195, comma2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31911 del 14/07/2025, S., Rv. 288820-02; Sez. 3, n. 6212 del18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01; Sez. 5, n. 9274 del 03/12/2014, Lopalco, Rv.263062-01).Posto tale principio, si deve rilevare che: a) come risulta dal verbale dell’udienza del22/03/2023, a fronte della rinuncia del pubblico ministero al testimone [OSCURATO:PERSONA] («Il PMrinuncia all’esame del teste [OSCURATO:PERSONA]»), i difensori degli imputati si limitarono a rimettersi algiudice («le difese si rimettono»), senza pertanto chiedere che la suddetta fonte diretta, cioèil [OSCURATO:PERSONA], fosse esaminato; b) dall’esame di tutti i verbali delle udienze davanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] (udienze del 06/07/2022, 05/10/2022, 25/01/2023, 22/03/2023,19/04/2023, 31/05/2023, 28/06/2023 e 25/10/2023), contrariamente a quanto è affermato nelricorso, non risulta che, fino alla discussione, vi sia stata richiesta di parte di chiamare adeporre il [OSCURATO:PERSONA].Ne discende che, attesa l’assenza di una richiesta di parte, le dichiarazioni de relato delBrilli sono utilizzabili anche al di fuori delle ipotesi che sono tassativamente previste dall’art.195, comma 3, cod. proc. pen. (impossibilità per morte, infermità o irreperibilità).Si deve aggiungere che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, nel giudizio diappello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell’art.195, comma 1, cod. proc.pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesserichiesto l’audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto aprocedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L. Rv. 279259-01; Sez. 5, n.50346 del 22/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261316-01).Quanto alla dichiarazione scritta che era stata rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] agli investigatoridi Allianz s.p.a., anch’essa si deve ritenere utilizzabile.Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che l’attivazione dello statuto codicistico che èprevisto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (a norma degliartt. 391-nonies e 327-bis cod. proc. pen.) è rimessa alla volontà del soggetto, avendocarattere del tutto facoltativo. Sulla scorta di ciò, si è ritenuta legittima l’attività svolta da uninvestigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambitoapplicativo dell’art. 391-nonies cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti,Rv. 275286-01).Con particolare riguardo al reato frode in assicurazione, di cui all’art. 642 cod. pen., ealle dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice,la Corte di cassazione ne ha quindi affermato l’utilizzabilità, in quanto non si tratta didichiarazioni assunte dal difensore nell’ambito di attività di investigazione difensiva, con laconseguenza che non trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 391-bis cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674-01).Pertanto, considerato che, nel caso di specie, non risulta che Allianz s.p.a. intendesseche l’approfondimento in ordine al sinistro risulta essere stato svolto, inoltre, primadell’iscrizione della notizia di reato, del tutto correttamente la Corte d’appello di Trieste hautilizzato le dichiarazioni che il [OSCURATO:PERSONA] aveva reso all’investigatore incaricato da Allianzs.p.a.Quanto all’asserito travisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto cheesse sarebbero state relative al diverso sinistro del 22/11/2017 di cui al capo b), si deverilevare che, dall’esame degli atti, risulta che, in esito all’udienza del 25/01/2023 davanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], fu acquisita, come allegato 4.1 alla relazione a firmadell’investigatore [OSCURATO:PERSONA], una dichiarazione a firma del [OSCURATO:PERSONA] che eraspecificamente relativa al sinistro di cui al capo f) («presunto sinistro stradale accaduto indata 09-12-2016 in Napoli via Nuova delle Brecce»), con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferitodi essere l’«utilizzatore esclusivo del veicolo tg. NAZ41103» (cioè dell’autocarro che avrebbecausato l’incidente di cui al capo f), di «essere completamente estraneo al presunto sinistrostradale accaduto in data 09-12-2016 in Napoli via Nuova delle Brecce», che né lui né suamadre conoscevano il presunto conducente dell’autocarro («né io né mia madre conosciamoil presunto conducente al momento del presunto sinistro tale [OSCURATO:PERSONA]») e diritenersi vittima di una truffa («mi ritengo insieme a mia madre vittima di truffa»). Da ciò lamanifesta insussistenza del lamentato travisamento.Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la motivazione della responsabilitàdell’imputata per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto sia esente, per le ragioniche si sono indicate, da violazioni di legge, e sia altresì priva di contraddizioni e di illogicità,tanto meno manifeste, essendo stata fondata sia sulla dichiarazione de relato del testimoneBrilli sia sulla dichiarazione scritta del testimone diretto [OSCURATO:PERSONA], entrambe utilizzabili econvergenti nel senso della falsità del sinistro che era stato denunciato dalla Gammonemediante la missiva che era stata indirizzata dal suo difensore alla compagnia assicuratrice.Quanto alle ulteriori censure della ricorrente al riguardo, esse appaiono dirette aottenere una diversa valutazione sul punto dell’attendibilità di quanto è stato dichiarato dalNica [OSCURATO:PERSONA] (per iscritto e agli investigatori di Allianz s.p.a.), il che non è possibile fare in sededi legittimità.A proposito di tali censure, si osserva in ogni caso che: a) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbiadichiarato di essersi «confrontato» con sua madre, diversamente da quanto è sostenutodalla ricorrente, non implica logicamente che egli non fosse l’utilizzatore esclusivodell’autocarro; b) la ricorrente ha omesso di indicare da quale specifico punto della relazionedell’investigatore di Allianz s.p.a. risulterebbe che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva guidarel’autocarro; c) la provenienza dal [OSCURATO:PERSONA] della menzionata dichiarazione scritta era stataaccertata dall’investigatore di Allianz s.p.a.; d) le osservazioni in ordine alle capacitàmnemoniche del [OSCURATO:PERSONA] costituiscono delle mere illazioni; e) l’argomentazione dellaCorte d’appello di Trieste secondo cui, a fronte delle prove che erano state acquisite, i merireferti del pronto soccorso non consentivano di ritenere che il sinistro fosse effettivamenteaccaduto, in quanto non presentavano una correlazione certa con lo stesso, appare del tuttologica.2. Il secondo motivo è fondato.La Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui è richiesta al giudice unaspecifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva (Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01; in motivazione, la Corte ha chiarito chetale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto delfatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato).In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l’applicazione dell’aumento dipena per effetto della recidiva facoltativa (quale è anche quella reiterata specifica einfraquinquennale) attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deveessere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamentodell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità adelinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01).Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini dellarilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolositàsociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedentipenali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati,essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ilrapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e inquale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice(Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).applicato l’aumento di pena per la recidiva senza alcuna motivazione; b) in entrambi gli atti diappello che erano stati presentati dai suoi difensori, la [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamentecontestato tale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado.A fronte di tali specifiche censure della ricorrente sul punto, la Corte d’appello di Triesteha anch’essa omesso di motivare, atteso che la mera affermazione della stessa Cortesecondo cui «il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputata risulta congruo eproporzionato al disvalore del fatto» (terzo capoverso della pag. 15 della sentenzaimpugnata) non si può in alcun modo ritenere integrare una specifica e adeguatamotivazione della sussistenza della recidiva nei necessari termini che si sono indicati sopra.3. Pertanto: a) la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva,con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello di Trieste per un nuovo giudizio su talepunto; b) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della corte di appello di trieste. dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della corte di appello di trieste. dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]