CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3029/2019R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA].(05797281002), in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Comune di Aprilia(80003450592), in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via E. Gianturco n. 1, presso lo studio LTPartners, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza n. 5017/2018, depositata il 13 luglio 2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Accertamento [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 5017/2018, depositata il 13 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto dal Comune di Aprilia, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2007. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: -il motivo di appello proposto dall’Ente, - che involgeva la nullità del giudizio di primo grado per omessa comunicazione dell’avviso di udienza, -poteva ritenersi superato «per espressa rinuncia del Comune di Aprilia in sede dibattimentale»; -come già rilevato dal giudice di prime cure, e secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, «gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale anteriori al 1° gennaio 2000, in quanto dotati di immediata efficacia purese non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta.»; -non poteva, però, convenirsi con le conclusioni cui il primo giudice era pervenuto in ordine alla rideterminazione della rendita catastale, - sulla base di un valore delle unità immobiliari di € 1.736.000,00 (difforme da quello attribuito dall’Agenzia, in sede di classamento, e pari ad € 3.321.810,50 ), - in quanto, così pronunciando, la Commissione tributaria provinciale aveva «inciso su un potere riservato all'Agenzia del territorio, la quale è l'unica legittimata passiva e che non è statachiamata in giudizio.». 2. -[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria. Il Comune di Aprilia resiste con controricorso. Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria del 21 ottobre 2022 con la quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata del ricorso, tenuto conto dell’istanza di sospensione depositata dalla contribuente il 7 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Come anticipato, la ricorrente ha presentato istanza di sospensione in relazione alle diposizioni di cui alla l. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, che, come rilevato nella citata ordinanza interlocutoria, «nel quadro della disciplina relativa alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, … prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizionidel presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.»(comma 10); nonché che «Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.»(comma 15). 1.1 -La ricorrente, quindi, ha depositato: - una domanda di adesione alla definizione agevolata redatta (in forma libera e) senz’alcuna indicazione dell’atto deliberativo riferibile al Comune di Aprilia; -copia di un modello F24 di versamento della somma di € 2.844,00 in favore del Comune di Aprilia (per il codice tributo 3940); - copia della trasmissione di detta documentazione effettuata a mezzo Pec al Comune di Aprilia. 1.2 – Difettano, però, i presupposti per poter ritenere legittimamente definita la controversia in contestazione. Non risulta, difatti , che detto Comune abbia adottato atti deliberativi di recepimento delle disposizioni sulla definizione agevolata di cui alla l. 31 agosto 2022, n. 130, art. 15, comma 15, cit.; né dell’esistenza di una siffatta deliberazione, e di un conseguente regolamento attuativo, la parte ha dato conto (per il rilievo che l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi v. Cass., 18 febbraio 2020, n. 3997; Cass., 12 febbraio 2015, n. 2737; Cass., 20 luglio 2007, n. 16089). Come, poi, la Corte ha avuto modo di rilevare – in sintonia, del resto, con le numerose disposizioni di legge recanti volta a volta disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie (v. l’art. 13, l. 27 dicembre 2002, n. 289; l’art. 6, comma 16, d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018; l’art. 11, comma 1-bis, d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017; l’art. 1, comma 205, l. n. 197 del 2022)– la disposizione di cui all’art. 5, comma 15, cit., va interpretata nel «senso della affermazione - non esclusione - dell'autonomia in materia dei Comuni, secondo quanto stabilito in linea generale, e seppure entro il perimetro delle prescrizioni statuali in materia di federalismo fiscale e di coordinamento del sistema tributario nazionale, dagli artt. 117 e 119 Cost.. Sicché alle competenze (tariffarie-regolamentari, accertative, riscossive) attribuite ai Comuni in ordine ai tributi locali più armonicamente si associa la potestà (non l'obbligo) di valutare l'estensione ad essi (più esattamente, alle liti che li riguardano) del regime di definizione agevolata nella preminente e discrezionale valutazione, non ultimo, dell'impatto di tale estensione sul gettito atteso e sulle funzioni pubbliche locali che con esso si intendono perseguire e si sono programmate» (così Cass., 10 maggio 2023, n. 12720; v., altresì, Cass., 10 aprile 2024, n. 9665; Cass., 22 maggio 2023, n. 14101). 2. – Tanto premesso, a i sensi dell’art. 360, primo comma , n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, c. 1, lett. b), deducendo, in sintesi, che, - venendo in considerazione una nullità rilevabile di ufficio e, così, sottratta alla disponibilità delle parti, - il giudice del gravame avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 59, cit., in relazione al motivo di appello spiegato da controparte, cui essa esponente aveva sostanzialmente aderito e che involgeva, per l’appunto, la nullità della sentenza impugnata per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione del ricorso (in pubblica udienza; d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31). 3. –Il motivo di ricorso è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso. 3.1 – L a disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b ), dalla ricorrente evocata, - ed alla cui stregua la rimessione della causa al giudice di primo grado deve essere disposta dalla Commissione tributaria regionale «quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato», - secondo un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo della Corte, deve essere interpretata nel quadro della tassatività delle ipotesi di rimessione previste da detta disposizione (sul carattere tassativo delle fattispecie processuali contemplate dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2020, n. 14565; Cass., 24 luglio 2018, n. 19579; Cass., 30 giugno 2010, n. 15530; Cass., 20 febbraio 2001, n. 2455) e, dunque, nel senso che,al pari di quanto previsto dall’art. 354 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorio si verifica solo quando il processo non si sia efficacemente svolto, per non avervi partecipato, o per non essere stati messi in grado di parteciparvi, tutti i legittimi contraddittori (v. Cass., 9 luglio 2020, n. 14565; Cass., 19 marzo 2008, n. 7342; Cass., 30 agosto 2006, n. 18824). Ogni altra ipotesi di nullità, riconducibile all’esercizio del diritto di difesa ovvero allo svolgimento del contraddittorio tra le parti, - così come nel caso di omessa fissazione dell’udienza di trattazione (Cass., 9 novembre 2021, n. 32593) ovvero di trattazione, con rito camerale, a fronte di richiesta di discussione in pubblica udienza (Cass., 24 luglio 2018, n. 19579; Cass., 16 febbraio 2010, n. 3559), - diversamente impone al giudice del gravame di decidere nel merito in quanto l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia. 4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M La Corte - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in €2.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato