CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 19013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 17 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 14 novembre 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di omissione di soccorso stradale di "fuga", fatti commessi il 31 gennaio 2015, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuati generiche ad applicato l'art. 81 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. Con il primo, in particolare, lamenta violazione dell'art. 189 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, apparendo erronea la sussunzione della condotta materiale all'interno del modello legale dei reati di fuga e di omissione di soccorso stradale, di cui difetterebbero gli elementi costitutivi, con particolare riferimento a quello soggettivo; non senza evidenziare il soccorso prestato da altri nel caso di specie. Con il secondo censura la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e difetto di motivazione, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 89 del d. Igs. n. 285 del 1992, per essere stato applicato all'imputato - si ritiene, illegittimamente - il cumulo materiale delle sanzioni amministrative accessorie. Con "motivi nuovi" pervenuti il 27 gennaio 2023 la Difesa ha ribadito le ragioni dell'impugnazione, insistendo per l'accoglimento della stessa. Il ricorso è manifestamente infondato. Tutti i motivi, infatti, sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che hanno spiegato, con motivazione che risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità: il quia dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione ad entrambi i reati contestati, avendo disatteso con adeguati argomenti gli argomenti svolti al riguardo dalla Difesa (pp. 3-4 della sentenza impugnata); la estrema gravità dell'incidente stradale, essendosi l'altro veicolo ribaltato, con lesioni agli occupanti, donde la - ragionevole e logica - esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (p. 4); ed inoltre che le sanzioni amministrative per ciascuna violazione del codice della strada vanno applicate in via autonoma, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen., come pacificamente ritenuto dalla S.C. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544). Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima equa e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos