CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13985/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il difensore dell'imputato, unitamente al ricorso, ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione (del 10 settembre 2024 dinanzi alla Sezione di P.G., aliquota P.S., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Pertanto, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art.152 cod. proc. pen.. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del ricorrente. Così deci