CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 13532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9698-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G MERCALLI 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato,e difesoddall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3762/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. citò in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare al pagamento di C 5000,00, quale corrispettivo dell'attività di mediazione nella vendita di un immobile di loro proprietà. La Corte d'appello di Milano, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda. La Corte di merito accertò che l'acquisto era stato effettuato, dopo la scadenza dell'incarico dal marito della Massa, che aveva visionato l'immobile, ravvisando quindi una continuità tra il soggetto che aveva partecipato alle trattative e quello che aveva preso il posto in sede di conclusione dell'affare. Un ulteriore aspetto era legato al termine di scadenza previsto nell'incarico di mediazione -,-p-r—Er:Tà per la conclusione del - contratto di vendita dell'immobile oggetto dell'incarico con la stipula del contratto definitivo, fissato nel luglio del 2009; secondo il giudice d'appello, non si trattava di un termine essenziale in quanto il contratto di mediazione aveva durata fino al 31.12.2009 e le parti avevano dimostrato interesse nell'esecuzione del contratto fino alla disdetta, avvenuta nel dicembre 2009. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. I-la resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35 del Codice del Consumo, con riferimento all'art.1457 c.c., -- in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; si deduce che il termine fissato nel " luglio 2009" aveva natura di termine essenziale e che la clausola, predisposta su formulari, doveva essere Ric. 2017 n. 09698 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -2- T interpretata nel senso più favorevole al preponente consumatore. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c. e 345 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte distrettuale errato nel ritenere tardivamente dedotta in comparsa conclusionale la circostanza che la ricorrente avesse subito un pregiudizio economico dalla vendita della casa oltre il mese di luglio perché costretta a stipulare un mutuo per l'acquisto di un altro immobile. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'essenzialità del termine per la vendita dell'appartamento, fissato nel luglio 2009. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità, l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto ( ex multis Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, n.10353). Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto che il termine di scadenza previsto nell'incarico di mediazione W_U per la conclusione del contratto di vendita dell'immobile, fissato nel luglio del 2009 non aveva la natura di termine essenziale; a Ric. 2017 n. 09698 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -3- fondamento della decisione, si è fatto riferimento alla durata del contratto di mediazione, stabilita dal 29.5.2009 al 31.12.2009 - e quindi oltre il termine del luglio 2009- ed alla circostanza che la disdetta fosse avvenuta nel dicembre 2009, a conferma della volontà della preponente di avvalersi dell'attività di intermediazione. Tale comportamento manifestava la volontà inequivoca di vendere l'immobile anche oltre il termine fissato nel contratto di mediazione, che, per tale ragione, non aveva la natura di termine essenziale. Ne consegue l'irrilevanza dei presunti danni derivanti alla ricorrente per aver acceso un mutuo per l'acquisto di un'altra abitazione oltre il luglio del 2009, attesa la natura non essenziale di tale termine. Non sussiste il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, previsto dall'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., poiché l'essenzialità del termine non costituisce un fatto storico ma inerisce alla qualificazione giuridica del termine ( Cass. Sez. Unite 8054/2014). Inammissibile è, inoltre, la dedotta violazione dell'art.35 del Codice del Consumo perché la clausola, apposta su formulari predisposti dal mediatore, avrebbe dovuto essere interpretata in senso favorevole al consumatore; si tratta, invero, di motivo nuovo, dedotto per la prima volta in sede di legittimità, che implica accertamenti di fatto non consentiti in questa sede. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1755 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c. , in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ravvisato il nesso di causalità tra l'attività di mediazione e la conclusione dell'affare nonostante fosse stata la Massa ad avere partecipato alle trattative mentre l'acquisto era stato concluso dal marito; non sarebbe quindi Ric. 2017 n. 09698 sez. 52 ud. 25-01-2022 -4- ravvisabile alcuna continuità tra l'attività di mediazione e l'acquisto avvenuto da parte del coniuge dopo la scadenza dell'incarico, in considerazione della circostanza che non vi sarebbe la prova che l'acquirente fosse a conoscenza delle trattative in quanto i coniugi sarebbero separati , con residenze e dimore differenti. Il motivo è infondato.- La Corte di merito, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove, è giunta alla conclusione che il mediatore avesse fornito la prova di aver fatto visionare l'immobile alla Massa e che il coniuge avesse acquistato l'appartamento dopo la scadenza dell'incarico. La Corte di merito ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali volti a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti. Sussiste quindi il diritto alla provvigione qualora si accerti la "continuità" tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che prende il posto in sede di conclusione dell'affare. ( Cass.8679/2009 e 8407/2015) Va quindi affermato che il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e Ric. 2017 n. 09698 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -5- quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cassazione civile sez. II, 16/03/2018, n.6552; Cass. Civ., Sez. III, 3.4.2009, n.8126, Cass. Civ. Sez. III, 28.6.2001, n.8850). Tanto è avvenuto nel caso di specie in cui la Massa ha visionato l'immobile ed il contratto di vendita è stato concluso, dopo la scadenza dell'incarico di mediazione/ da parte del marito. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma l quater„ del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, q da parte deE ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 1800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dek jicorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Ric. 2017 n. 09698 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -6- Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 25