CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di LAGONEGROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza del 20 novembre 2020 ha fferriato responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Francesco C itera :ihe condannato alla pena dell'ammenda, in ordine al reato di cui agli art. 110 cod. pan. ' 13, 94 r 95 d.P.R. 380/2001 relativamente alla realizzazione di lavori di manutenzionE s trac dinarii per la sostituzione dei solai in legno e revisione del manto di copertura su preia steritr fabbricato ubicato in zona sismica senza il preventivo avviso all'ufficio tecric D re -,iona le omettendo il contestuale deposito progetti presso quest'ultimo ufficio ed or neri .ndo d attenersi ai criteri tecnico costruttivi prescritti per le zone sismiche (fatti accertati in Pittari, il 31 ottobre 2018). Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso p ar cas iazionr tramite il comune difensore di fiducia. 2. Con un unico motivo di ricorso deducono la violazione di leggE in .E lazionr all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lam 3r- tane i) che i Tribunale avrebbe ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art. 131-bis (od. i)en. ii ragione della natura di reato di pericolo della contravvenzione contestata e dell'or ità de bene giuridico dalla medesima tutelato e, cioè, la pubblica incolumità. Lamentano che tale decisione sarebbe in contrasto con la giurisprude lz a di que;;U Corte, secondo cui non può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare :enuitì del fatto in relazione a particolari tipologie di reato o alla natura degli interes si proltti chr mira a salvaguardare. Rappresentano che le opere realizzate sarebbero di minima entità e 3he rj1 steGs imputati di loro iniziativa si erano sostanzialmente autodenunciati, provvedenc o a r c nieden al Genio Civile il rilascio di un'autorizzazione in sanatoria dei lavori con depo ;ito ci i utta relativa documentazione, autorizzazione poi effettivamente rilasciata e che an A - e i' ;ena ir concreto irrogata dal giudice sarebbe prossima al minimo edittale. Insistono, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Coretto appare il richiamo al principio, affermato da questa Corte )rop o cor riferimento ad un caso relativo a violazioni della normativa antisismica, seconc o 3ui I i causi di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pan. essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli i iteress protetti che mirano a salvaguardare (Sez. 3, n. 15782 del 23/2/2018, Farese, R. :4). Si è in quell'occasione osservato che la sentenza che incentra la non , onfiigi. della causa di esclusione della punibilità sulla "tipologia" del reato e sui 'fa ori :Ha eu salvaguardia lo stesso sarebbe mirato, illegittimamente introduce un'eic us c ie pe categorie non prevista dal legislatore ed, anzi, in contrasto con il dettato norm3tivo,1 Indatc al contrario, sull'implicita applicabilità della norma a tutte le diverse fattispecie di reni Tale condivisibile principio risulta applicabile anche nel caso di specie, WItO i guardt alla motivazione posta dal giudice di merito a sostegno del mancato riconocimenD delk causa di non punibilità. Vero è che, come ripetutamente affermato, l'assenza dei presupposti pei l'3ppl ::abilitz della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilev vta a i , le c Dr motivazione implicita (v., ex pl. Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 (dep. 2019), C., Rv. '4 75625 in presenza di dati obiettivamente preclusivi di una valutazione di particolare tel ità de fatto, così come deve ritenersi del tutto adeguata la motivazione espressa che n ilorizz l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. cl r. t. 3, n 31386 del 27/4/2018, Raccuglia, non massimata), tuttavia, nel caso di speck?., me r a ogn considerazione in tal senso. Invero, nessun giudizio di gravità . è stato espresso dal Tribur ale, epptin implicitamente e la determinazione della pena in misura che si discosta dal rr in ma ...,dittak non risulta indicativa, atteso che la stessa è stata giustificata con il mero richiamo criter direttivi di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. La riscontrata lacuna motivazione impone conseguentemente l'annui amen - delk sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro, il qual dovn attenersi al principio dianzi richiamato. Pare infine opportuno ricordare che, in caso di annullamento con rinvio de par e delk Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei pres Jpric..sti pe l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatte, I gii dice d rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizion e, i aturatz successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 50215 cel 8/17201E Sarli, Rv. 265434. Conf. Sez. 3, n. 30383 del 30/3/2016, Mazzoccoli, Rv. 26759C) n?. di!' fermi . restando l'accertamento della responsabilità penale, la statuizione di condanna imani sospesa al verificarsi della condizione costituita dall'applicabilità o meno delle cau3i- di noi punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lagonegro. Visto l'art. E 4 cod proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penai( responsabilità dell'imputato. Così d