CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23787/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.a.s. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.10254/2023 depositata il 13/12/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 14657/2024Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 23787/2026Data pubblicazione 22/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/07/2026Il Consigliere delegatoMaria [OSCURATO:PERSONA]