CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 33387/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3933-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - CalltfOliCatTC17tC - avverso la sentenza n. 2548/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 15.7.19, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Tivoli del 26.11.16, ha dichiarato l'obbligo del professionista in epigrafe di iscrizione alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] e di pagamento dei contributi per l'anno 2005, in ragione della non occasionalità dell'attività, della non prescrizione dei contributi, della debenza delle sanzioni per omessa iscrizione e denuncia dei redditi a fini contributivi. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per 4 motivi, cui resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. Deduce il contribuente che il debito era prescritto (primo motivo), che non è stata accertata l'abitualità della prestazione nel 2005 (secondo motivo), che non è configurabile una generale obbligatorietà delòla contribuzione di chi è iscritto e contribuisce alla "propria" cassa professionisti (terzo motivo) e che comunque le sanzioni applicate, riferite a fattispecie di evasione e non di omissione contributiva, sono illegittime, non essendo configurabile evasione in ragione della mera mancata compilazione del quadro RR della dichirazione dei redditi (quarto motivo). Ric. 2020 n. 03933 sez. ML - ud. 02-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA], rilevato che, con particolare riferimento alle questioni sollevate dal quarto motivo di ricorso, non sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, di conseguenza ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione. P.Q.M. La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta. Così deciso all'Adunanza camerale del ,2 luglio,20 DEPOSITATA I« GANCEUiRIA Oegi, li NOV 2021 L [OSCURATO:PERSONA]