CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43496/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, intese ad evocare la lettura diretta delle fonti di prova da parte della Corte di legittimità (motivi 2 e 3) a fronte della motivazione tutt'altro che illogica, anzi completa ed esauriente, della Corte di merito nella ricostruzione delle operazioni di polizia che avevano coinvolto l'odierno ricorrente - condannato per il delitto di calunnia- a cominciare dalla perquisizione perquisizione personale cui sarebbe stato sottoposto. Manifestamente infondato si rivela, pertanto, il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (motivo 1) non ravvisandosi nella motivazione contraddizioni o lacune che /1/ avrebbero potuto essere sanate con l'attività istruttoria ulteriore da parte della Corte di merito; Ritenuto che è manifestamente infondato il motivo relativo all'eccessività della pena. Ed invero la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della •congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza delle ragioni illustrate nella sentenza impugnata che ha valorizzato la gravità del fatto-reato ascritto agli agenti di Polizia e i plurimi precedenti penali, anche per omicidio, a carico del ricorrente (pag. 4), per motivare l'entità della pena base, pari ad anni tre e mesi sei di reclusione, poi ridotta per l'applicazione delle generiche; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottob