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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22451/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4599/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Tobias, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 160/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevatoche: 4599 /20 2 1 Con atto di citazione dell’8 febbraio 2016 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna a pagare la somma di euro 115.689,30, oltre interessi, relativa a crediti che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero ceduto all’attore il 28 ottobre 2016.

Talesomma, in particolare,avrebbe rappresentato i danni, patrimoniali e non patrimoniale, che i coniugi avrebbero subito dal convenuto per la sua attività professionale di avvocato in ordine alla tutela dei loro diritti concernenti una loroimpresa agricola con annesso ristorantesita in Lana, sia mediante una causa davanti al giudice ordinario sia mediante una causa dinanzi al giudice amministrativo, in entrambe le quali il convenuto avrebbe adottate erronee scelte processuali.

Il convenuto si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza n. 244/2019, accogliendo parzialmente la domanda, condannava il [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al Gritsch l’importo di euro 12.816,26, oltre ad accessori, nonché l’ulteriore importo di euro 6648, oltre interessi legali, nonché a rifondergli le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale, cui resisteva controparte, proponendo altresì appello incidentale.

La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 160/2020, accogliendo l’appello principale e rigettando quello incidentale, rigettava la domanda presentata dal Gritsch, condannandolo a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio al [OSCURATO:PERSONA].

IlGritsch ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, da cui il [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 23 febbraio 2023 la causa, che era stata inserita nel ruolo della camerale del 24 novembre 2022, è stata rimessa a nuovo ruolo in attesa del pervenimento della impugnata sentenza tradotta exlege in lingua italiana, depositata formalmente solo in lingua tedesca.Pervenuta larituale traduzione della sentenza, la causa è stata inserita nel ruolo della camerale del 6 giugno 2023.

Considerato che: 1.1Con il primo motivo - la cui rubrica viene anticipata nella sintesi dei motivi come denunciante, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione ed errata applicazione degli articoli 2236, 1176, 2042 e 1079 c.c. per avere il giudice d’appello escluso la responsabilità professionale del [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dell’incarico - si osserva che il giudice d’appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’articolo 2236 c.c., perché “la questione sottoposta a giudizio implicherebbe la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”.

Procedendo “anzitutto a valutare se in caso di diligente esecuzione del mandato la vertenza avrebbe avuto esito positivo” (cioè la vertenza affrontata dai cedenti assistiti dal controricorrente come avvocato), il giudice d’appello ha citato un passo della sentenza n.1/2003 della stessa corte territoriale - pronunciata appunto nel corso di tale vertenza - “ove si afferma che il cartello di divieto di transito è stato posizionato esclusivamente all’inizio e alla fine della strada inferiore, nel mentre la strada superiore non aveva alcuna limitazione di transito con possibilità di accesso alla località Krebsbach per l’intera collettività”.

Il giudice d’appello, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto che “l’estensione della domanda confessoria” anche alla strada superiore non corrispondeva all’interesse dei cedenti, per cui la limitazione della domanda confessoria relativa a quella inferiore era corretta, considerando pure che l’eventuale domanda estesa alla strada superiore non avrebbe prodotto effetto, per cui non sarebbe valutabile come errore processuale.

E nella sentenza appellata “non sussisterebbe nesso causale tra la limitazione dell’azione confessoria circoscritta alla strada inferiore e quanto statuito dalla Corte d’Appello in sentenza n.1/2003”,perché in questa furono accertate “l’inidoneità della strada inferiore a destinazione di uso pubblico e di strada di passaggio pubblico” e “l’insussistenza dei presupposti per l’usucapione”.

Quindi la corte territoriale, nella sentenza oggetto del presente ricorso, ha ritenuto che la “complessità delle questioni” inibisce la violazione del canone dello svolgimento diligente del mandato professionale quale avvocato da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Tale conclusione sarebbe erronea perché, nella sentenza n.1/2003 della medesima corte, sarebbe già stata accertata “la inidoneità oggettiva ad uso pubblico della strada inferiore, negando l’esistenza di un diritto di passaggio pubblico”.

L’azione confessoria proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe mostrata “erronea ed inutile fin dalla proposizione”, e sarebbe quindi evidente il suo errore professionale, non rilevando il grado di diligenza o negligenza, in quanto nella responsabilità dell’avvocato verso il cliente “è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero nel risolvere questioni giuridiche prive di marginalità di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata ex ante”.E tale valutazione, lascia intendere il ricorrente, avrebbe potuto essere effettuata perché “nella fattispecie non era prospettabile l’azione confessoria”, per cui il legale avrebbe dovuto dissuadere i suoi clienti dall’intentarla “e, soprattutto, sconsigliarli da ulteriori, errate e dannose azioni”, considerato l’obbligo di diligenza derivante dall’incarico professionale dell’avvocato, evincibile dagli articoli 1176, secondo comma, e 2236 c.c., che “impone all’avvocato, non solo all’atto del conferimento del mandato, ma anche e soprattutto nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) i doveri di sollecitazione, informazione e di dissuasione” del cliente, cui deve rappresentare “tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative alraggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischi (sic) di effetti dannosi”, sconsigliandolo dall’intraprendere o da eseguire un giudizio di esito probabilmente a lui sfavorevole.

Ne deriverebbe responsabilità per imperizia, “a prescindere dalle decisioni contrastanti intervenute con le sentenze di merito”.

2. Pure il secondo motivo presenta la rubrica come anticipata al principio del ricorso, nella sintesi del motivo, nel senso di violazione ed errata applicazione dell’articolo 2909 c.c., ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., per omessa applicazione di giudicato esterno costituito da Cass. 17037/2007.

Si osserva che il giudice d’appello ha respintoil gravame incidentale dell’attuale ricorrente attinente alla domanda risarcitoria riguardante l’impugnazione dell’ordinanza n. 331/2011 della Provincia di Bolzano avanti all’altoatesino Tribunale Regionale per la Giustizia Amministrativa.

Viene trascritta parzialmente la delibera provinciale 28 febbraio 2011 n. 331 (ricorso, pagine 11- 12), per poi riportare uno stralcio della sentenza del suddetto giudice amministrativo (ricorso, pagine 13-14) che ha rigettato l’impugnazione suddetta, deducendonel’evidenza dell’errore professionale del [OSCURATO:PERSONA], il quale l’avrebbe presentata per quanto “non poteva avere successo”.

E la sentenza qui impugnata non avrebbe “preso in considerazione il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 17037/2007 della Corte di Cassazione” (pronuncia, quest’ultima, invocata sia nella delibera provinciale sia nella sentenzadel giudice amministrativo). 3.1Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

In primis, deve rilevarsi che il ricorso si appalesa inammissibile ai sensi dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., in quanto l’esposizione dei fatti di causa non offre una ricostruzione adeguata a proposito di quel che sarebbe avvenuto tra i cedenti e il loro avvocato dell’epoca, attualmente controricorrente.

Invero, nella parte sul punto più significativa della premessa si afferma soltanto che l’attuale ricorrenteaveva agito nei confronti di controparte per la “condanna per responsabilità professionale” nella misura di euro 115.689,30 oltre accessori, e che al convenuto, quale avvocato, i coniugi poi cedenti “avevano conferito mandato … per la tutela dei loro diritti in ordine alla loro impresa agricola con annesso ristorante Krebsbach in quel di Lana (BZ) nei confronti del consorzio [OSCURATO:PERSONA] ”; l’avvocato aveva esercitato “azione confessoria” accolta in primo grado dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 475/2001, e respinta dalla Corte d’appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza n.1/2003 , confermata poi da Cass. 17037/2007.

Alla mancanza di indicazione del contenuto dell’azione confessoria si assomma la carenza di qualunque elemento sulla base del quale il primo giudice di merito accolse e il secondo giudice di merito invece respinse, a prescindere poi dalle ragioni della decisione di legittimità conclusiva.

Aggiunge il ricorrente che l’avvocato “ebbe ad impugnare senza successo innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano sia la delibera n. 582/2008 che la delibera provinciale n. 331/2008”: a prescindere dal fatto che non è dato sapere se fu delibera provinciale anche la delibera n. 582/2008, il ricorrente non apporta minimamente quale sia stato il contenuto di queste due delibere e quali siano state le ragioni dell’impugnazione e quelle del disattendimento della impugnazione stessa.

In seguito, emerge qualche ulteriore elemento nel senso che l’azione della presente causa è stata esercitata per danno patrimoniale e danno non patrimoniale (senza indicare in che cosa concretamente i danni sussistessero), il [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con eccezioni sulla legittimazione ad causam e sulla prescrizione, il Tribunale ha accolto quanto a due importi (non è dato sapere a che cosa corrispondevano nella loro distinzione), il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sostenendo l’assenza di responsabilità per problemi di speciale difficoltà ex articolo 2236 c.c., l’attuale ricorrente ha p r opo s t o appello incidentale “con riguardo alla reiezione della domanda sulla impugnativa della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 331/2011, non avendo il Tribunale considerato il giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17037/2007, che, nel rigettare il ricorso, aveva accertato l’insussistenza dei presupposti per l’azione confessoria”.

Successivamente, nell’illustrazione dei due motivi, vengono riportati due stralci della sentenza d’appello qui impugnata (note 1 e 2del ricorso ), un passo della sentenza n.1/2003 della corte territoriale per la causa attivata dal [OSCURATO:PERSONA] per i suoi clienti (nota 3), due stralci della comparsa di risposta con appello incidentale (note 4 e 5) e infine passi di Cass. 17037/2007 (nota 6).

Tutti elementi estrapolati, questi, che non consentono di integrare in modo sufficiente la premessa del ricorso, e tantomeno poi le argomentazioni di cui sono intessuti i motivi. 3.2 Che cosa effettivamente sia avvenuto si potrebbecomprendere, in realtà, in modo sufficiente e logico solo dalla motivazione della sentenza d’appello qui impugnata:e ciò, come è ben noto, non consente di sanare l’inammissibilità che deriva dal difetto di autosufficienza del ricorso.

Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ravvisa nel requisito de quo l’obbligo del ricorrente di fornire una, per quanto concisa, comprensibile rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria, indicando pure le reciproche pretese manifestate dalle parti nel dispiegarsi del contraddittorio processuale con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, e riportando anche gli argomenti adottati dai giudici dei singoli gradi (cfr., p. es., Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312,Cass. sez. 1, ord. 3 novembre 2020 n. 24432 e Cass. sez. 5, 30 aprile 2020 n. 8425).

La sopravvenienza della nota sentenza Succi non ha inciso su siffatta interpretazione, che in realtà non si è mai posta in contrasto con la normativa sovranazionale, bensì ha correttamente enucleato la responsabilità della parte che propone il ricorso per cassazione, in quanto tenuta, logicamente ancor prima che giuridicamente, a manifestare al giudice di legittimità tutti gli elementi che potrebbero essere necessari per la sua decisione.

Tra le rec enti massimate pronunce offre un insegnamento pienamente condivisibile, quindi, Cass. sez. 3, 14 marzo 2022 n. 8117,impostato su un piano ancor più generale ma sine dubio includente la fattispecie dell’articolo 366 n.3 c.p.c.: “Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.”. 3.3 Va d’altro canto aggiuntoche il ricorrente si duole che il Lungen non abbia ben adempiuto al suo mandato professionale di avvocato ricevuto dai cedenti, cagionando il conseguenteasserito credito risarcitorio di danni: è ben noto però che l'accertamento e la valutazione della condotta posta in essere dall'avvocato per adempiere al suo mandatorientrano nell'ambito della cognizione del giudice di merito.

Non incide in senso contrario, poi, l’indiscutibile dato che, per compiere tale accertamento,occorre da parte del giudicante pur e un vaglio tecnico al fine di determinare le prevedibili conseguenze della condotta dell'avvocato,e ciò perché tale valutazione non può qualificarsi questione di diritto, in quanto è finalizzata - al punto da rimanervi assimilata - alla ricostruzione di un fatto storico, solo successivamente all'accertamento del quale la cognizione giurisdizionale potrà operare unavalutazione giuridica del fatto stesso (cfr. p. es.

Cass. sez. 3, 13 febbraio 2014 n. 3355, per cui "nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione"; e, in generale, nel senso che la prognosi degli effetti dell'attività dell'avvocato è riservata al giudice di merito - che la dovrà logicamente effettuare ex ante - con l’unico spazio di censura per il giudice di legittimità nel vizio motivazionale, tra gli arresti massimati,cfr. pure Cass. sez. 2, 27 marzo 2006 n. 6967,Cass. sez.3, 14 dicembre 2010 n. 25234, Cass. sez. 3, 10 giugno 2016 n. 11906 e Cass. sez.3, ord. 22 novembre 2018 n. 30169).

E nel caso in esame entrambi i motivi hanno ad oggetto la critica della valutazione di fatto compiuta dalla corte territoriale, la quale d’altronde ha raggiunto il minimo costituzionale della motivazione.4.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di €7500, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge .

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4599/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Tobias, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 160/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevatoche: 4599 /20 2 1 Con atto di citazione dell’8 febbraio 2016 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna a pagare la somma di euro 115.689,30, oltre interessi, relativa a crediti che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero ceduto all’attore il 28 ottobre 2016. Talesomma, in particolare,avrebbe rappresentato i danni, patrimoniali e non patrimoniale, che i coniugi avrebbero subito dal convenuto per la sua attività professionale di avvocato in ordine alla tutela dei loro diritti concernenti una loroimpresa agricola con annesso ristorantesita in Lana, sia mediante una causa davanti al giudice ordinario sia mediante una causa dinanzi al giudice amministrativo, in entrambe le quali il convenuto avrebbe adottate erronee scelte processuali. Il convenuto si costituiva, resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 244/2019, accogliendo parzialmente la domanda, condannava il [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al Gritsch l’importo di euro 12.816,26, oltre ad accessori, nonché l’ulteriore importo di euro 6648, oltre interessi legali, nonché a rifondergli le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale, cui resisteva controparte, proponendo altresì appello incidentale. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 160/2020, accogliendo l’appello principale e rigettando quello incidentale, rigettava la domanda presentata dal Gritsch, condannandolo a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio al [OSCURATO:PERSONA]. IlGritsch ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, da cui il [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 23 febbraio 2023 la causa, che era stata inserita nel ruolo della camerale del 24 novembre 2022, è stata rimessa a nuovo ruolo in attesa del pervenimento della impugnata sentenza tradotta exlege in lingua italiana, depositata formalmente solo in lingua tedesca.Pervenuta larituale traduzione della sentenza, la causa è stata inserita nel ruolo della camerale del 6 giugno 2023. Considerato che: 1.1Con il primo motivo - la cui rubrica viene anticipata nella sintesi dei motivi come denunciante, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione ed errata applicazione degli articoli 2236, 1176, 2042 e 1079 c.c. per avere il giudice d’appello escluso la responsabilità professionale del [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dell’incarico - si osserva che il giudice d’appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’articolo 2236 c.c., perché “la questione sottoposta a giudizio implicherebbe la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”. Procedendo “anzitutto a valutare se in caso di diligente esecuzione del mandato la vertenza avrebbe avuto esito positivo” (cioè la vertenza affrontata dai cedenti assistiti dal controricorrente come avvocato), il giudice d’appello ha citato un passo della sentenza n.1/2003 della stessa corte territoriale - pronunciata appunto nel corso di tale vertenza - “ove si afferma che il cartello di divieto di transito è stato posizionato esclusivamente all’inizio e alla fine della strada inferiore, nel mentre la strada superiore non aveva alcuna limitazione di transito con possibilità di accesso alla località Krebsbach per l’intera collettività”. Il giudice d’appello, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto che “l’estensione della domanda confessoria” anche alla strada superiore non corrispondeva all’interesse dei cedenti, per cui la limitazione della domanda confessoria relativa a quella inferiore era corretta, considerando pure che l’eventuale domanda estesa alla strada superiore non avrebbe prodotto effetto, per cui non sarebbe valutabile come errore processuale. E nella sentenza appellata “non sussisterebbe nesso causale tra la limitazione dell’azione confessoria circoscritta alla strada inferiore e quanto statuito dalla Corte d’Appello in sentenza n.1/2003”,perché in questa furono accertate “l’inidoneità della strada inferiore a destinazione di uso pubblico e di strada di passaggio pubblico” e “l’insussistenza dei presupposti per l’usucapione”. Quindi la corte territoriale, nella sentenza oggetto del presente ricorso, ha ritenuto che la “complessità delle questioni” inibisce la violazione del canone dello svolgimento diligente del mandato professionale quale avvocato da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Tale conclusione sarebbe erronea perché, nella sentenza n.1/2003 della medesima corte, sarebbe già stata accertata “la inidoneità oggettiva ad uso pubblico della strada inferiore, negando l’esistenza di un diritto di passaggio pubblico”. L’azione confessoria proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe mostrata “erronea ed inutile fin dalla proposizione”, e sarebbe quindi evidente il suo errore professionale, non rilevando il grado di diligenza o negligenza, in quanto nella responsabilità dell’avvocato verso il cliente “è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero nel risolvere questioni giuridiche prive di marginalità di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata ex ante”.E tale valutazione, lascia intendere il ricorrente, avrebbe potuto essere effettuata perché “nella fattispecie non era prospettabile l’azione confessoria”, per cui il legale avrebbe dovuto dissuadere i suoi clienti dall’intentarla “e, soprattutto, sconsigliarli da ulteriori, errate e dannose azioni”, considerato l’obbligo di diligenza derivante dall’incarico professionale dell’avvocato, evincibile dagli articoli 1176, secondo comma, e 2236 c.c., che “impone all’avvocato, non solo all’atto del conferimento del mandato, ma anche e soprattutto nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) i doveri di sollecitazione, informazione e di dissuasione” del cliente, cui deve rappresentare “tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative alraggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischi (sic) di effetti dannosi”, sconsigliandolo dall’intraprendere o da eseguire un giudizio di esito probabilmente a lui sfavorevole. Ne deriverebbe responsabilità per imperizia, “a prescindere dalle decisioni contrastanti intervenute con le sentenze di merito”. 2. Pure il secondo motivo presenta la rubrica come anticipata al principio del ricorso, nella sintesi del motivo, nel senso di violazione ed errata applicazione dell’articolo 2909 c.c., ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., per omessa applicazione di giudicato esterno costituito da Cass. 17037/2007. Si osserva che il giudice d’appello ha respintoil gravame incidentale dell’attuale ricorrente attinente alla domanda risarcitoria riguardante l’impugnazione dell’ordinanza n. 331/2011 della Provincia di Bolzano avanti all’altoatesino Tribunale Regionale per la Giustizia Amministrativa. Viene trascritta parzialmente la delibera provinciale 28 febbraio 2011 n. 331 (ricorso, pagine 11- 12), per poi riportare uno stralcio della sentenza del suddetto giudice amministrativo (ricorso, pagine 13-14) che ha rigettato l’impugnazione suddetta, deducendonel’evidenza dell’errore professionale del [OSCURATO:PERSONA], il quale l’avrebbe presentata per quanto “non poteva avere successo”. E la sentenza qui impugnata non avrebbe “preso in considerazione il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 17037/2007 della Corte di Cassazione” (pronuncia, quest’ultima, invocata sia nella delibera provinciale sia nella sentenzadel giudice amministrativo). 3.1Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. In primis, deve rilevarsi che il ricorso si appalesa inammissibile ai sensi dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., in quanto l’esposizione dei fatti di causa non offre una ricostruzione adeguata a proposito di quel che sarebbe avvenuto tra i cedenti e il loro avvocato dell’epoca, attualmente controricorrente. Invero, nella parte sul punto più significativa della premessa si afferma soltanto che l’attuale ricorrenteaveva agito nei confronti di controparte per la “condanna per responsabilità professionale” nella misura di euro 115.689,30 oltre accessori, e che al convenuto, quale avvocato, i coniugi poi cedenti “avevano conferito mandato … per la tutela dei loro diritti in ordine alla loro impresa agricola con annesso ristorante Krebsbach in quel di Lana (BZ) nei confronti del consorzio [OSCURATO:PERSONA] ”; l’avvocato aveva esercitato “azione confessoria” accolta in primo grado dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 475/2001, e respinta dalla Corte d’appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza n.1/2003 , confermata poi da Cass. 17037/2007. Alla mancanza di indicazione del contenuto dell’azione confessoria si assomma la carenza di qualunque elemento sulla base del quale il primo giudice di merito accolse e il secondo giudice di merito invece respinse, a prescindere poi dalle ragioni della decisione di legittimità conclusiva. Aggiunge il ricorrente che l’avvocato “ebbe ad impugnare senza successo innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano sia la delibera n. 582/2008 che la delibera provinciale n. 331/2008”: a prescindere dal fatto che non è dato sapere se fu delibera provinciale anche la delibera n. 582/2008, il ricorrente non apporta minimamente quale sia stato il contenuto di queste due delibere e quali siano state le ragioni dell’impugnazione e quelle del disattendimento della impugnazione stessa. In seguito, emerge qualche ulteriore elemento nel senso che l’azione della presente causa è stata esercitata per danno patrimoniale e danno non patrimoniale (senza indicare in che cosa concretamente i danni sussistessero), il [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con eccezioni sulla legittimazione ad causam e sulla prescrizione, il Tribunale ha accolto quanto a due importi (non è dato sapere a che cosa corrispondevano nella loro distinzione), il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sostenendo l’assenza di responsabilità per problemi di speciale difficoltà ex articolo 2236 c.c., l’attuale ricorrente ha p r opo s t o appello incidentale “con riguardo alla reiezione della domanda sulla impugnativa della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 331/2011, non avendo il Tribunale considerato il giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17037/2007, che, nel rigettare il ricorso, aveva accertato l’insussistenza dei presupposti per l’azione confessoria”. Successivamente, nell’illustrazione dei due motivi, vengono riportati due stralci della sentenza d’appello qui impugnata (note 1 e 2del ricorso ), un passo della sentenza n.1/2003 della corte territoriale per la causa attivata dal [OSCURATO:PERSONA] per i suoi clienti (nota 3), due stralci della comparsa di risposta con appello incidentale (note 4 e 5) e infine passi di Cass. 17037/2007 (nota 6). Tutti elementi estrapolati, questi, che non consentono di integrare in modo sufficiente la premessa del ricorso, e tantomeno poi le argomentazioni di cui sono intessuti i motivi. 3.2 Che cosa effettivamente sia avvenuto si potrebbecomprendere, in realtà, in modo sufficiente e logico solo dalla motivazione della sentenza d’appello qui impugnata:e ciò, come è ben noto, non consente di sanare l’inammissibilità che deriva dal difetto di autosufficienza del ricorso. Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ravvisa nel requisito de quo l’obbligo del ricorrente di fornire una, per quanto concisa, comprensibile rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria, indicando pure le reciproche pretese manifestate dalle parti nel dispiegarsi del contraddittorio processuale con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, e riportando anche gli argomenti adottati dai giudici dei singoli gradi (cfr., p. es., Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312,Cass. sez. 1, ord. 3 novembre 2020 n. 24432 e Cass. sez. 5, 30 aprile 2020 n. 8425). La sopravvenienza della nota sentenza Succi non ha inciso su siffatta interpretazione, che in realtà non si è mai posta in contrasto con la normativa sovranazionale, bensì ha correttamente enucleato la responsabilità della parte che propone il ricorso per cassazione, in quanto tenuta, logicamente ancor prima che giuridicamente, a manifestare al giudice di legittimità tutti gli elementi che potrebbero essere necessari per la sua decisione. Tra le rec enti massimate pronunce offre un insegnamento pienamente condivisibile, quindi, Cass. sez. 3, 14 marzo 2022 n. 8117,impostato su un piano ancor più generale ma sine dubio includente la fattispecie dell’articolo 366 n.3 c.p.c.: “Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.”. 3.3 Va d’altro canto aggiuntoche il ricorrente si duole che il Lungen non abbia ben adempiuto al suo mandato professionale di avvocato ricevuto dai cedenti, cagionando il conseguenteasserito credito risarcitorio di danni: è ben noto però che l'accertamento e la valutazione della condotta posta in essere dall'avvocato per adempiere al suo mandatorientrano nell'ambito della cognizione del giudice di merito. Non incide in senso contrario, poi, l’indiscutibile dato che, per compiere tale accertamento,occorre da parte del giudicante pur e un vaglio tecnico al fine di determinare le prevedibili conseguenze della condotta dell'avvocato,e ciò perché tale valutazione non può qualificarsi questione di diritto, in quanto è finalizzata - al punto da rimanervi assimilata - alla ricostruzione di un fatto storico, solo successivamente all'accertamento del quale la cognizione giurisdizionale potrà operare unavalutazione giuridica del fatto stesso (cfr. p. es. Cass. sez. 3, 13 febbraio 2014 n. 3355, per cui "nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione"; e, in generale, nel senso che la prognosi degli effetti dell'attività dell'avvocato è riservata al giudice di merito - che la dovrà logicamente effettuare ex ante - con l’unico spazio di censura per il giudice di legittimità nel vizio motivazionale, tra gli arresti massimati,cfr. pure Cass. sez. 2, 27 marzo 2006 n. 6967,Cass. sez.3, 14 dicembre 2010 n. 25234, Cass. sez. 3, 10 giugno 2016 n. 11906 e Cass. sez.3, ord. 22 novembre 2018 n. 30169). E nel caso in esame entrambi i motivi hanno ad oggetto la critica della valutazione di fatto compiuta dalla corte territoriale, la quale d’altronde ha raggiunto il minimo costituzionale della motivazione.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di €7500, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p
Sentenza Cassazione n. 22451/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris