CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10759-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 4800/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Lo studio associato contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CT? di Napoli ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di prescrizione delle pretese dedotte in cartella esattoriale non opposta. Nello specifico, i collegi di merito hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte, ove si afferma che la decadenza dall'impugnazione della cartella non comporta la conversione del termine prescrizionale del credito sotteso che resta quello originario, fin tanto che non intervenga un provvedimento, come quello giudiziario, capace di novare la natura del credito stesso. L'Agenzia delle entrate si è riservata di spiegare difese. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, nonché dell'ari:. 2948 c.c., nella sostanza rilevando che la sentenza in scrutinio abbia riconosciuto sì la natura erariale — statale dei crediti dedotti, donde la prescrizione decennale, ma abbia applicata quest'ultima anche ad interessi e sanzioni che scontano il più breve termine quinquennale. Sul punto è intervenuta questa Corte, affermando che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio Ric. 2021 n. 10759 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. S.U. n. 23397/2016, Cass. VI- 5, n. 33797/2019). Altresì, ultimamente e nello specifico, è stato affermato che "In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c." (cfr. Cass. VI-5. n. 7486/2022). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Ric. 2021 n. 10759 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- Campania in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente