CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 13378/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/06/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il motivo di ricorso proposto è del tutto reiterativo del motivo di appello inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emerge dalla letturadel riepilogo dei motivi di appello e dalla esplicita motivazione della Corte di appello sul temadevoluto (pag. 5 e seg. dove sono stati ampiamente valorizzati gli elementi di prova acquisiti,gli effetti della attività intimidatoria e la piena integrazione degli elementi costitutivi dellaestorsione contrattuale per come specificamente ricostruita dalla Corte di appello, conargomentazioni logiche, approfondite e del tutto prive di aporie) (Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che con tale motivo, articolato in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); atteso che la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazioneche riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]