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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2019

Cassazione n. 06074/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 608/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 6452/2019 depos itata il 25/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La controversia ha per oggetto un brevetto italiano per varietà vegetale.

Tale brevetto è stato al centro di un’articolata vicenda contrattuale e poi anche giudiziaria, così sintetizzabile. [OSCURATO:PERSONA], titolare dal 1990 del brevetto statunitense per varietà vegetali n. 009100043, nonché dal 1993 del brevetto italiano n. 1649 NV, entrambiavente a oggetto la stessa varietà di [OSCURATO:PERSONA] denominata Etna, trasferì, nel 1997, il brevetto italiano alla Siminis inc.

Codesta a sua volta ne trasferì la proprietà, nel 2002,a [OSCURATO:PERSONA] inc., che concesse il brevetto in licenza alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

Queste due società convennero dinanzi al Tribunale di Bologna la Suba s.r.l., per contraffazione del brevetto.Il tribunale, recependo l’eccezione di Suba(poi divenuta Subiace s.r.l.), respinse la domanda ritenendo nullo il brevetto per difetto di distinzione.

In pendenza dell’appello , la Subiace ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma la domanda tesaa far dichiarare la nullità del brevetto per difetto di distinzione, ex art. 104 c.p.i., in via principale ed erga omnes.

La domanda di nullità, che qui interessa, è stata respinta dal tribunale capitolino e la sentenza è stata confermata dalla C orte d’appello di Roma sulla base dell’essenziale rilievo che, diversamente da quanto preteso dall’attrice, il difetto di distinzione di cui all’art. 104 c.p.i. va ancorato all’impossibilità di distinguere quella brevettata da “altra varietà” vegetale la cui esistenza sia, al momento del deposito del la domanda, notoriamente conosciuta; non quindi alla circostanza che la stessa varietà appartenga già allo stato della tecnica e sia essa notoriamente conosciuta.

Dacché l’irrilevanza della preesistenza del brevetto Usaper la varietà Etna di cui si discute.

Contro la sentenza d’appello, depositata il 25-20-2019, Subiace s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Ragioni della decisione I.– I n prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata una nota congiunta con la quale le parti costituite hanno sollecitato l a pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto un accordo transattivo.

La Corte, pur addivenendo a tale esito, reputa di esaminare egualmente la questione di diritto sottesa ai motivi di ricorso, nell’ottica dell’art. 363 cod. proc. civ., atteso che la stessa è di particolare importanza, coinvolgendo un istituto –il brevetto per varietà vegetali – variamente discusso nelle sedi di merito e su cui non si registrano , invece,precedenti di legittimità .II. - Merita sottolineare che l’enunciazione del principio nell’interesse della legge è possibile, anche d’ufficio, in tutti i casi di inammissibilitàdel ricorso.

Ma la previsione è stata estesa, in via interpretativa, anche ai casi di estinzionedel giudizio per rinuncia.

In particolare è stato condivisibilmente affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa all’esito di rinunzia al ricorso, non esclude la possibilità di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., perché nella dichiarazione c onseguente all’esercizio del potere di rinuncia, esattamente come nel caso dell’inammissibilità del ricorso, è preclusa solo la possibilità della Corte di pronunciare sul fond amento delle censure con effetti concreti sul diritto dedotto in giudizio(v.

Cass. Sez.

U n. 19051-10).

La stessa cosa viene in evidenza quanto a ll a cessazione della materia del contendere.

Anche in tale ipotesi, ferma la presa d’atto della avvenuta soluzione dellacontroversia con accordo convenzionale, non è impedito il dispiegarsi della potestà della Corte di cassazione di pronunciare il principio nell’interesse della legge, proprio perché senza effetti sui diritti presidiati dall’esito della composizione negoziale, e stante la caducazione di tutte le pronunce emanate nelle precedenti fasi di merito, non passate in giudicato.

III. -Inoltre va data continuità a quanto la sezione ha affermato a proposito della compatibilità dell’art. 363 cod. proc. civ. con l’ordinaria modalità di trattazione dei giudizi in sede di legittimità.

Tale modalità è oramai divenuta quella dell’adunanza camerale.

Pertanto la Corte può enunciare d'ufficio il principio di diritto anche all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., qualora ritenga , come nella specie, di dover decidere una questione di particolare importanza (v.

Cass. Sez.1 n. 10396 - 21) .IV. – Nei distinti motivi predisposti dalla ricorrente è dedotta un’unica sostanziale questione.

Essa è involta dall’assunto che l’opzione interpretativa dell’art.104 c.p.i. prescelta dalla corte d’appello di Roma sia errata,per conflitto con quattro basilari principi in materia di proprietà intellettuale: (i) il principio di limitata durata delle privativee della conseguente caduta in pubblico dominio; (ii) il principio di priorità unionista, che impone un’armonizzazione e una valutazione sistematica rispetto alle convenzioni internazionali in materia; (iii) il medesimo principio di priorità unionista, in rapporto al Regolamento (CE) n. 2100 del 1994; (iii) il principio di coerenza con la normativa nazionale in materia di invenzioni, che, tenuto conto della genesi della norma, implicherebbe una valutazione di tenuta sistematica anche in prospettiva storica.

Si imporrebbe così di svalutare l’argomento letterale seguito dal giudice a quo ai fini dell’art. 104 c.p.i., per affermare, invece , che una diversità vegetale è da proteggere solo in rapporto agli altri insiemi vegetali, da intendere tuttavia come quelli già esistenti al tempo della domanda.

Sicché il carattere distintivo richiesto dall’art. 104 c.p.i. presupporrebbe che la varietà fosse diversa da ogni altra al momento conosciuta, ivi compresa la stessa varietà già brevettata come tale; e ciò perché, come rilevato da altra giurisprudenza di merito , l’identità escludesempre, concettualmente , la distinzione.

V. –La tesi affidata ai motivi di ricorso non può essere condivisa.

Le cd.

“nuove varietà vegetali”sono disciplinate nel c.p.i. agli artt. 100 e seg.

Secondo l’art. 100, p Occorre ricordare che il sistema di protezione delle varietà vegetali è disciplinato a livello internazionale dalla convenzione UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales ) del 1961, di cui l’Italia fu firmatariaassieme ad altri sette paesi.

Questa convenzione è stata più volte modificata, fino alla cd.

UPOV 3 (del 1991 ) che ha portato a incrementare la tutela delle innovazioni vegetali.

L’Unione Europea è parte formale della UPOV dal 2005 , ma dal 1994 è dotata di un proprio sistema di protezione delle nuove varietà vegetali- il Regolamento (CE) n. 2100/1994 - , praticamente modellato sul testo della convenzione UPOV

3. [OSCURATO:PERSONA], alquale si è riferita la ricorrente, ha istituito la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, praticamente consentendo di ottenere un unico titolo di protezione per le nuove varietà vegetali efficace su tutto il territorio della UE.

In ordine al concetto di distinzione l’art. 104 c.p.i. è in tutto conforme alla previsione del detto Regolamento, il quale infatti stabilisce il requisito (art. 7) nel senso che “una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda”.

Anche il Regolamento, cioè, rappresenta l’elemento distintivo in associazione con qualsiasi “altra” varietà, e lo fa con l’evidente fine di preservare la stessa novità di una varietà vegetale , così che codesta venga distrutta da anteriorità aventi le medesime caratteristiche.IX. - È però anche ovvio che a ffinché una varietà possa essere protetta è necessarioche possa parlarsi , ancor prima, di varietà vera e propria, così da giustificare la caratteristica di novità della pianta.

Una varietà è tale in rapporto a un’entità necessariamente“altra” rispetto al trovato, in relazione allo stato della tecnica.

Invero anche in dottrina il requisito della distinzione è stato concettualmente assimilato a ciò che, nelle invenzioni, costituisce l ’ “attività inventiva” o anche l’originalità, così da misurare il grado di differenziazione che si richiede affinché la varietà vegetale possa formare oggetto di privativa.

La differenza rispetto alla comune materia delle invenzioniè però tutt’altro che secondaria: trattandosi di varietà vegetali, l'apprezzamento del carattere della distinzione non comporta, in questo caso, un giudizio di evidenza o meno rispetto allo stato della tecnica , ma si basa sul confronto con le anteriorità isolate l'una dall'altra, in base alle differenze tra i genotipi o le combinazioni dei genotipi e tra le espressionidei caratteri del genotipo di riferimento.

Se allora è vero che anche differenze genetiche minime rispetto alle varietà note, ove si si traducano in differenze fenotipiche significative, o anche in differenze di proprietà della pianta, sono sufficienti per considerare soddisfatto il requisito della distinzione della nuova varietà – cosa sulla quale concorda l’opinione dottrinale prevalente –è abbastanza logico inferire che il giudizio o il raffronto non possa che avvenire con “altre” varietà vegetali.

Una conferma può trarsi proprio dalla convenzione UPOV, perché il requisito della distinzione dev'essere apprezzato in relazione ai “caratteri” espressi dal genotipo e non al genotipo in sé e per sé considerato.

In questa prospettiva va inteso anche l’art. 104 del c.p.i., che insiste ripetutamente sul fatto che si debba trattare, ai fini del riconoscimento del diritto del costitutore (art. 102) , di varietà diversa da ogni altra già no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 608/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 6452/2019 depos itata il 25/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La controversia ha per oggetto un brevetto italiano per varietà vegetale. Tale brevetto è stato al centro di un’articolata vicenda contrattuale e poi anche giudiziaria, così sintetizzabile. [OSCURATO:PERSONA], titolare dal 1990 del brevetto statunitense per varietà vegetali n. 009100043, nonché dal 1993 del brevetto italiano n. 1649 NV, entrambiavente a oggetto la stessa varietà di [OSCURATO:PERSONA] denominata Etna, trasferì, nel 1997, il brevetto italiano alla Siminis inc. Codesta a sua volta ne trasferì la proprietà, nel 2002,a [OSCURATO:PERSONA] inc., che concesse il brevetto in licenza alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. Queste due società convennero dinanzi al Tribunale di Bologna la Suba s.r.l., per contraffazione del brevetto.Il tribunale, recependo l’eccezione di Suba(poi divenuta Subiace s.r.l.), respinse la domanda ritenendo nullo il brevetto per difetto di distinzione. In pendenza dell’appello , la Subiace ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma la domanda tesaa far dichiarare la nullità del brevetto per difetto di distinzione, ex art. 104 c.p.i., in via principale ed erga omnes. La domanda di nullità, che qui interessa, è stata respinta dal tribunale capitolino e la sentenza è stata confermata dalla C orte d’appello di Roma sulla base dell’essenziale rilievo che, diversamente da quanto preteso dall’attrice, il difetto di distinzione di cui all’art. 104 c.p.i. va ancorato all’impossibilità di distinguere quella brevettata da “altra varietà” vegetale la cui esistenza sia, al momento del deposito del la domanda, notoriamente conosciuta; non quindi alla circostanza che la stessa varietà appartenga già allo stato della tecnica e sia essa notoriamente conosciuta. Dacché l’irrilevanza della preesistenza del brevetto Usaper la varietà Etna di cui si discute. Contro la sentenza d’appello, depositata il 25-20-2019, Subiace s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ragioni della decisione I.– I n prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata una nota congiunta con la quale le parti costituite hanno sollecitato l a pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto un accordo transattivo. La Corte, pur addivenendo a tale esito, reputa di esaminare egualmente la questione di diritto sottesa ai motivi di ricorso, nell’ottica dell’art. 363 cod. proc. civ., atteso che la stessa è di particolare importanza, coinvolgendo un istituto –il brevetto per varietà vegetali – variamente discusso nelle sedi di merito e su cui non si registrano , invece,precedenti di legittimità .II. - Merita sottolineare che l’enunciazione del principio nell’interesse della legge è possibile, anche d’ufficio, in tutti i casi di inammissibilitàdel ricorso. Ma la previsione è stata estesa, in via interpretativa, anche ai casi di estinzionedel giudizio per rinuncia. In particolare è stato condivisibilmente affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa all’esito di rinunzia al ricorso, non esclude la possibilità di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., perché nella dichiarazione c onseguente all’esercizio del potere di rinuncia, esattamente come nel caso dell’inammissibilità del ricorso, è preclusa solo la possibilità della Corte di pronunciare sul fond amento delle censure con effetti concreti sul diritto dedotto in giudizio(v. Cass. Sez. U n. 19051-10). La stessa cosa viene in evidenza quanto a ll a cessazione della materia del contendere. Anche in tale ipotesi, ferma la presa d’atto della avvenuta soluzione dellacontroversia con accordo convenzionale, non è impedito il dispiegarsi della potestà della Corte di cassazione di pronunciare il principio nell’interesse della legge, proprio perché senza effetti sui diritti presidiati dall’esito della composizione negoziale, e stante la caducazione di tutte le pronunce emanate nelle precedenti fasi di merito, non passate in giudicato. III. -Inoltre va data continuità a quanto la sezione ha affermato a proposito della compatibilità dell’art. 363 cod. proc. civ. con l’ordinaria modalità di trattazione dei giudizi in sede di legittimità. Tale modalità è oramai divenuta quella dell’adunanza camerale. Pertanto la Corte può enunciare d'ufficio il principio di diritto anche all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., qualora ritenga , come nella specie, di dover decidere una questione di particolare importanza (v. Cass. Sez.1 n. 10396 - 21) .IV. – Nei distinti motivi predisposti dalla ricorrente è dedotta un’unica sostanziale questione. Essa è involta dall’assunto che l’opzione interpretativa dell’art.104 c.p.i. prescelta dalla corte d’appello di Roma sia errata,per conflitto con quattro basilari principi in materia di proprietà intellettuale: (i) il principio di limitata durata delle privativee della conseguente caduta in pubblico dominio; (ii) il principio di priorità unionista, che impone un’armonizzazione e una valutazione sistematica rispetto alle convenzioni internazionali in materia; (iii) il medesimo principio di priorità unionista, in rapporto al Regolamento (CE) n. 2100 del 1994; (iii) il principio di coerenza con la normativa nazionale in materia di invenzioni, che, tenuto conto della genesi della norma, implicherebbe una valutazione di tenuta sistematica anche in prospettiva storica. Si imporrebbe così di svalutare l’argomento letterale seguito dal giudice a quo ai fini dell’art. 104 c.p.i., per affermare, invece , che una diversità vegetale è da proteggere solo in rapporto agli altri insiemi vegetali, da intendere tuttavia come quelli già esistenti al tempo della domanda. Sicché il carattere distintivo richiesto dall’art. 104 c.p.i. presupporrebbe che la varietà fosse diversa da ogni altra al momento conosciuta, ivi compresa la stessa varietà già brevettata come tale; e ciò perché, come rilevato da altra giurisprudenza di merito , l’identità escludesempre, concettualmente , la distinzione. V. –La tesi affidata ai motivi di ricorso non può essere condivisa. Le cd. “nuove varietà vegetali”sono disciplinate nel c.p.i. agli artt. 100 e seg. Secondo l’art. 100, p Occorre ricordare che il sistema di protezione delle varietà vegetali è disciplinato a livello internazionale dalla convenzione UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales ) del 1961, di cui l’Italia fu firmatariaassieme ad altri sette paesi. Questa convenzione è stata più volte modificata, fino alla cd. UPOV 3 (del 1991 ) che ha portato a incrementare la tutela delle innovazioni vegetali. L’Unione Europea è parte formale della UPOV dal 2005 , ma dal 1994 è dotata di un proprio sistema di protezione delle nuove varietà vegetali- il Regolamento (CE) n. 2100/1994 - , praticamente modellato sul testo della convenzione UPOV 3. [OSCURATO:PERSONA], alquale si è riferita la ricorrente, ha istituito la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, praticamente consentendo di ottenere un unico titolo di protezione per le nuove varietà vegetali efficace su tutto il territorio della UE. In ordine al concetto di distinzione l’art. 104 c.p.i. è in tutto conforme alla previsione del detto Regolamento, il quale infatti stabilisce il requisito (art. 7) nel senso che “una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda”. Anche il Regolamento, cioè, rappresenta l’elemento distintivo in associazione con qualsiasi “altra” varietà, e lo fa con l’evidente fine di preservare la stessa novità di una varietà vegetale , così che codesta venga distrutta da anteriorità aventi le medesime caratteristiche.IX. - È però anche ovvio che a ffinché una varietà possa essere protetta è necessarioche possa parlarsi , ancor prima, di varietà vera e propria, così da giustificare la caratteristica di novità della pianta. Una varietà è tale in rapporto a un’entità necessariamente“altra” rispetto al trovato, in relazione allo stato della tecnica. Invero anche in dottrina il requisito della distinzione è stato concettualmente assimilato a ciò che, nelle invenzioni, costituisce l ’ “attività inventiva” o anche l’originalità, così da misurare il grado di differenziazione che si richiede affinché la varietà vegetale possa formare oggetto di privativa. La differenza rispetto alla comune materia delle invenzioniè però tutt’altro che secondaria: trattandosi di varietà vegetali, l'apprezzamento del carattere della distinzione non comporta, in questo caso, un giudizio di evidenza o meno rispetto allo stato della tecnica , ma si basa sul confronto con le anteriorità isolate l'una dall'altra, in base alle differenze tra i genotipi o le combinazioni dei genotipi e tra le espressionidei caratteri del genotipo di riferimento. Se allora è vero che anche differenze genetiche minime rispetto alle varietà note, ove si si traducano in differenze fenotipiche significative, o anche in differenze di proprietà della pianta, sono sufficienti per considerare soddisfatto il requisito della distinzione della nuova varietà – cosa sulla quale concorda l’opinione dottrinale prevalente –è abbastanza logico inferire che il giudizio o il raffronto non possa che avvenire con “altre” varietà vegetali. Una conferma può trarsi proprio dalla convenzione UPOV, perché il requisito della distinzione dev'essere apprezzato in relazione ai “caratteri” espressi dal genotipo e non al genotipo in sé e per sé considerato. In questa prospettiva va inteso anche l’art. 104 del c.p.i., che insiste ripetutamente sul fatto che si debba trattare, ai fini del riconoscimento del diritto del costitutore (art. 102) , di varietà diversa da ogni altra già no
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