CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 16011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] giusta procurain atti, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei difensori;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del suo amministratorepro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoVINCENZO MEO giusta procura in atti, con domicilio digitale pressol’indirizzo pec del difensore;– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA];– intimata –avverso la sentenza n. 1282/2020 della CORTE D’APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/4/2020;Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza delNumero di raccolta generale 16011/202614/5/2026 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA];Udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile in [OSCURATO:PERSONA] BelSito, domandò al Tribunale di Nola di condannare il confinante esopraelevato [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” alla demolizione di unabalaustra che consentiva una illegittima introspezione nella proprietàdanni patiti, in misura da quantificare anche secondo equità.Costituitisi il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, società costruttrice del fabbricatocondominiale, nei cui confronti il [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegatodomanda di manleva, il Tribunale respinse le domande attoree.Il soccombente interpose appello.Resistettero al gravame il [OSCURATO:PERSONA] e la terza chiamata.Con sentenza n. 1282 del 10 aprile 2020, la Corte d’appello di Napoliconfermò la pronuncia gravata. Ritenne, invero, non supportata daalcun riscontro probatorio la dedotta posteriorità dell’innalzamentodella ringhiera – dall’originaria altezza di metri 1,10, che consentival’illegittima prospectio sul fondo dell’appellante, a quella di metri2,00 dal piano di calpestio del piazzale condominiale, in conformitàa quanto prescritto dall’art. 905 c.c. – rispetto all’instaurazione delgiudizio di prime cure. Dichiarò altresì l’inapplicabilità al caso de quodell’art. 902 c.c., privilegiando il contenuto del diritto dipanoramicità, nonché delle distanze di cui all’art. 873 c.c., nonritenendo equiparabile il muro di cinta del [OSCURATO:PERSONA] ad una paretedi costruzione. Infine, la Corte adita respinse, per mancanza disufficienti prove, la pretesa risarcitoria dell’appellante.2 di 12Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeNumero di raccolta generale 16011/2026ricorso per cassazione, sulla scorta di sette doglianze. Data pubblicazione 25/05/2026Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona delsuo amministratore pro tempore, mentre la [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione è rimasta intimata.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte,sollecitando l’accoglimento del terzo e del quarto motivo, con ilrigetto dei restanti.In prossimità della pubblica udienza, parte ricorrente ha depositatomemoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Attraverso la prima doglianza, articolata in relazione all’art. 360,n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.158 e 276 c.p.c., per avere la Corte partenopea violato il principio diimmodificabilità del Collegio giudicante, atteso che il provvedimentoin questa sede gravato è stato emesso da un Collegio differente daquello dinanzi al quale era stata discussa e trattenuta in decisione lacausa.Il rilievo è infondato.Ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione delladecisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistitoalla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudiciche deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai qualisono state precisate le conclusioni. In grado di appello, pertanto, inbase alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio chedelibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudicidinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè ladiscussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone lanullità della sentenza nel caso di mutamento della composizionedel collegio medesimo (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n.15660 del 23 luglio 2020; più di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 11339del 2026).3 di 12Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026Nel caso in esame, dall’accesso agli atti, che questa Corte puòNumero di raccolta generale 16011/2026compiere essendo stato denunciato un error in procedendoD a(tSa peuzbb.l ic2az,io ne 25/05/2026n. 20716 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 16164 del 30 luglio 2015),si evince che, mentre nei verbali del 22 settembre 2017 e 16novembre 2018 il Collegio era costituito da dr.ssa Maria RosariaCastiglione Morelli (Presidente 1), dr. [OSCURATO:PERSONA] (consigliere2) e dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] (Consigliere 3 nonché relatore),secondo l’ordine di anzianità, e si era trattato di udienze di merorinvio, invece all’udienza del 18 ottobre 1999 la causa, previaprecisazione delle conclusioni, era stata trattenuta in decisione da uncollegio composto dal dr. Quaranta (Consigliere con funzioni diPresidente, per anzianità 1), dalla dr.ssa Meterangelis (Consigliere2) e dal G.O.A. nominato relatore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il predettocollegio risulta analogo a quello presente nell’epigrafe della sentenzaimpugnata.a querela di falso e che nessuna querela risulta proposta.Inoltre, quanto all’altro profilo di nullità dedotto, a proposito deldocumento e) [“schema della medesima sentenza in formato XMLtratto dal processo telematico in data 11,04.2020 e da firma digitalein formato PADES della sentenza apposta dal GiudiceAusiliario/Relatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 10:51”], va considerato che il documentoindicato non ha nessun rilievo perché, come è noto, la sentenzacollegiale, per essere considerata tale, deve essere firmata non solodal relatore, ma anche dal Presidente (cfr. art. 132 comma 2 cpc;Sez. 5, n. 19323 del 18 luglio 2019).2. Con la seconda censura è denunziata, in relazione all’art. 360, n.4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 158 c.p.c., peressersi il Collegio giudicante pronunciato sull’appello in presenza delgiudice ausiliario relatore, nella persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],quale estensore della sentenza successivamente impugnata,4 di 12Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026conferendo al magistrato onorario, in modo strutturale e nonNumero di raccolta generale 16011/2026limitatamente ad esigenze emergenziali di carattere tempoDratan peubob,li claezio ne 25/05/2026funzioni di giudice collegiale.Il motivo è infondato perché la questione, già affrontata da questaCorte in moltissime pronunce, è stata ormai superata a seguito dellasentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021 a cui si rinvia per evidentiesigenze di sintesi espositiva (art. 121 cpc).3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe recepito elementi diprova, soggetti a valutazione, senza alcun apprezzamento critico inordine alla posteriorità dell’innalzamento della ringhiera, da parte delCondominio, rispetto alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio diprimo grado.Il motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c. A sua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale),5 di 12Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola diNumero di raccolta generale 16011/2026valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondDaota piul bbsliucaozio ne 25/05/2026prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U.,n. 20867 del 30 settembre 2020).Nel caso di specie, il problema investe invece il riparto dell’oneredella prova (art. 2697 c.c.) e la Corte territoriale non lo ha violato,giacché spettava all’attore dimostrare che, al momento delladomanda, era stata aperta una veduta illegittima. Mediante unaccertamento in fatto (v. pag. 7 della sentenza impugnata), i giudicidi secondo grado hanno rilevato che l’unica documentazionefotografica disponibile era quella prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] convenutoall’atto della costituzione, documentazione che però evidenziava “ilnon contestato mutamento dello stato dei luoghi rispetto alladescrizione lamentata dall’attore/appellante”. Ed allora, avendosostenuto il [OSCURATO:PERSONA] che la trasformazione della originaria vedutain luce irregolare era avvenuta prima della notifica della citazione(producendo la foto dello stato dei luoghi già modificato), l’attoreaveva l’onere di dimostrare il contrario, anche a frontedell’accertamento, da parte della Corte d’appello, che vi era statauna originaria richiesta di regolarizzazione in data 30 marzo 2011,seguita da una delibera condominiale di innalzamento dell’inferriataadottata il successivo 6 giugno 2011. Pertanto, rispetto ad unacitazione notificata oltre un anno dopo (precisamente il 19.7.2012),in mancanza di riscontri contrari, appare del tutto plausibile che lamodifica potesse essere avvenuta in quel lasso di tempo di un anno.4. Attraverso la quarta censura, [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 902 c.c. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe erroneamente6 di 12Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026ritenuto che la veduta precedentemente esercitata dal CondominioNumero di raccolta generale 16011/2026non fosse da qualificare, in seguito all’instaurazione del Dgatiau pdubibzliicoaz,io ne 25/05/2026come luce, priva dei requisiti di cui all’art. 901 c.c.Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha affermato “Nel caso trattato appare evidente,data la peculiare conformazione del sito, che la facoltà concessa alcondominio appellato di osservare il paesaggio oltre il limite d’aria disua pertinenza coincida inevitabilmente, sebbene in via del tuttomarginale, con la visuale del terreno di proprietà dell’appellante, purnon conferendo detta attitudine una vera e propria attribuzionegiuridicamente rilevante al titolare del fondo superiore” (pag. 9).Va premesso che la “panoramicità” del luogo consiste in unasituazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dallavisuale che si gode da un certo posto che può trovare tutela nellaservitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, chegarantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sulfondo vicino (Sez. 2, n.8572 del 12 aprile 2006).Conseguentemente, il diritto di panoramicità (rectius di panorama)non ha cittadinanza giuridica nei termini predicati dalla sentenzaimpugnata, giacché non è di per sé in grado di condizionare il dirittoex art. 902 c.c. del vicino di chiedere la regolarizzazione della lucein mancanza di un titolo all’uopo idoneo. D’altronde, in tema di luciirregolari, se è vero che ai sensi dell’art. 902 c.c. il vicino puòchiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttaviaescluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte levolte in cui il loro adeguamento al disposto dell’art. 901 c.c. si riveliin concreto inidoneo a soddisfare l’esigenza di attingere aria e luce,trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutelaimpone la rimozione del fatto lesivo (Sez. 2, n. 12306 del 9 maggio2023).In definitiva, secondo la perspicua osservazione del ProcuratoreGenerale, non spetta al giudice operare altri bilanciamenti in base7 di 12Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026alla condizione dei luoghi (cfr. Sez. 2, n. 12306 del 9 maggio 2023Numero di raccolta generale 16011/2026cit.), come invece fatto dalla Corte territoriale, che sembrDaa tae psusbbelircasziio ne 25/05/2026ispirata a una personale logica equitativa, ma tuttavia priva di basegiuridica, come, peraltro, ammette la stessa sentenza gravata làdove riconosce che l’attitudine alla visuale del terreno di proprietà diparte appellante non costituisce un’attribuzione giuridicamenterilevante del titolare del fondo superiore.5. Con la quinta doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 3c.p.c., si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873c.c., per non avere la Corte partenopea ritenuto che il muro da cuisi apriva la preesistente veduta fosse qualificabile come costruzione,assoggettata alla disciplina sulle distanze legali tra fabbricati.Il motivo è destituito di fondamento.La sentenza impugnata afferma “Si osserva in tal senso che, dalladocumentazione tecnica prodotta in atti, alcun’opera risulta posta inessere ai fini della creazione del dislivello tra i due fondi né dalCondominio, né dalla ditta costruttrice appellata, il cui intervento dirafforzamento del muro preesistente, risalente al 1997, non puòqualificarsi come idonea realizzazione di nuovo manufatto” (pag.10).L’accertamento da parte dei giudici di secondo grado è preciso eanalitico e la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione deifatti, non consentita in sede di legittimità.In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorieproposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale lacensura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisionedelle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesaall’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamenteestranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n.24148 del 25 ottobre 2013)E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce8 di 12Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionaleNumero di raccolta generale 16011/2026del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricosDtatrau pzubibolincaezio ne 25/05/2026della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchérimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta acriticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a normadell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materialeistruttorio mediante la considerazione della maggiore o minorediversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte delgiudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudicedi merito.In punto di diritto occorre aggiungere che, in tema di distanze legali,il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturalenon può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cuiall’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzionedi sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondosuperiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o dellascarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone losmottamento, dovendosi escludere la qualifica di costruzione anchese una faccia non si presenti come isolata e l’altezza possa superarei tre metri, qualora tale sia l’altezza del terrapieno o della scarpata(Sez. 2, n. 24842 del 16 settembre 2024; Sez. 2, n. 14710 del 29maggio 2019; Sez. 2, n. 6766 del 19 marzo 2018).Infatti, solo qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi siastato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivelloche prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre allafunzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quelladi sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’operadell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad unacostruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali(senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in viaesclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato9 di 12Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026al rispetto delle distanze stesse (Sez. 2, n. 16975 del 14 giugnoNumero di raccolta generale 16011/20262023). Data pubblicazione 25/05/20266. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrentesi duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 949, c. 2 c.c.,giacché la Corte territoriale, pur avendo accertato l’esistenza dellaveduta sulla proprietà attorea sin dal 2001-2002, venuta menosoltanto a seguito dell’innalzamento della balaustra in controversia,non avrebbe accolto il richiesto risarcimento del danno, da ritenersiin re ipsa.Il mezzo d’impugnazione è destituito di fondamento.Il ricorrente lamenta che la sentenza di secondo grado abbiarigettato la richiesta di risarcimento del danno “non potendoritenere, nel caso specifico, automaticamente operante la tutela deldanno in re ipsa, implicante un pregiudizio figurativo, previstodall’ordinamento per fattispecie non assimilabili a quella oggetto dicausa”.In realtà, l’affermazione della Corte d’appello è conforme alconsolidato più recente orientamento di legittimità, secondo cuiil danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andataperduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno edesclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendoricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) eprovare, anche per presunzioni (Sez. 2, n. 10328 del 18 aprile 2025;Sez. U. n. 33645 del 15 novembre 2022).Pertanto, nel caso di occupazione illegittima di un immobileil danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistentein re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificareil danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero eproprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia conl'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore10 di 12Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) cheNumero di raccolta generale 16011/2026ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordiDnaatam pubebnlictaozio ne 25/05/2026solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazionedell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione sinetitulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmentedimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimentodell'onere probatorio di tale natura non può includere anchel'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossial'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto(Sez. 3, n. 27126 del 6 ottobre 2021; Sez. 3, n. 14268 del 25 maggio2021).7. Con la settima doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 3c.p.c., il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2490, c. 6 e 2495 c.c. nel testo introdotto dal D. Lgs.17.1.2003, n. 6. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe omesso dirilevare il difetto di legittimazione ad agire in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ProgetImmobiliare, atteso che, al tempo della sua costituzione nel giudiziodi primo grado, la società doveva essere considerata cancellata dalregistro delle imprese, non avendo depositato, dal momento dellaliquidazione e per oltre tre anni consecutivi, il bilancio finale diliquidazione.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse (art. 100 cpc).Riguarda infatti la posizione del terzo chiamato in garanzia dalconvenuto, nei cui confronti l’originario attore non aveva svoltodomande e il motivo non indica quale effetto concreto possacomportare il suo accoglimento per il proprietario nel giudizio diviolazione di distanze promosso contro il vicino.In definitiva, deve essere accolto il quarto motivo del ricorso erigettati i restanti.La causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, per un nuovo esame della vicenda, sulla scorta delseguente principio: “il diritto di panoramicità (rectius di panorama)11 di 12Numero registro generale 24741/2020Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 16011/2026rileva solo nei confronti di una servitus altius non tollendi e non puòData pubblicazione 25/05/2026ostacolare il diritto del vicino di chiedere la regolarizzazione di unaveduta o di una luce, ai sensi dell’art. 905 o 902 c.c., in mancanzadi un titolo all’uopo idoneo”. Il giudice del rinvio provvederà anchein ordine alla determinazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per lespese di lite del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026, nella camera di consigliodelle Seconda Sezione Civile.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]auro Mocci12 di 12