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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 23799/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 19223/ 20 20 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali è elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 43 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1867/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali è elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 43 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata - avverso gli atti di diniego di condono ex art. 6, comma 12, del d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. n. 136/2018, nn. 495/2019, 499/2019 e 500/2019, notificati in data 08/05/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/07/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] tesi.

Rilevato che:

1. Con atti di accertamento notificati fra il 22 aprile e il 20 maggio 2015, l'Agenzia delle entrate contestò a [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria di servizi di telefonia fissa e mobile (d’ora innanzi «B.T.»), il tardivo versamento della tassa di concessione governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 641, in relazione a contratti di fornitura di servizi relativi agli anni 2012 e 2013.

L’amministrazione irrogò così a B.T. le sanzioni amministrative previste dall’art. 21 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 471, nella misura del 30% dell’importo tardivamente versato, e perciò per un importo pari ad € 69,71 con il primo atto, €3.772,28 con il secondo atto ed € 6.444,47 con il terzo atto.

2. Con tre sentenze di identico contenuto, la C.T.P. di Milano, adìta dalla società contribuente, annullò gli atti impositivi.

L’amministrazione finanziaria appellò le sentenze innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, riuniti i giudizi, le riformò integralmente.

I giudici d’appello ritennero fondata la pretesa erariale, osservando che il pagamento della tassa governativa da parte del concessionario era soggetto al medesimo termine previsto per il versamento del canone pattuito, e che la sanzione era dovuta per intero, non ricorrendo i presupposti per l’operatività dell’istituto del ravvedimento operoso, invocata dalla concessionaria.

3. Il 7 marzo 2019, in pendenza dei termini per l’impugnazione della sentenza d’appello, la contribuente presentò separate istanze per la definizione agevolata dell e controversi e , ai sensi dell'art. 6 , comma 3, deld.l. n. 119/ 2018, senza effettuare alcun versamento , trattandosi di liti relative a sanzione collegata al tributo il cui rapporto d’imposta sottostante non risultava soggetto a contestazione.

Con provvedimenti nn. 495, 499 e 500/ 20 19 , notificat i l’8 maggio 2020, l’Agenzia respinse tali istanze, osservando che la fattispecie non rientrava fra quelle contemplate dal menzionato art. 6; secondo l’ufficio, infatti, le controversie concernevano atti di mera riscossione, per essere stato definito aliunde il rapporto relativo al tributo, nei termini precisati dalla Circolare n. 6 del 1° aprile 2019 emanata dalla stessa Agenzia.

4. B.T. ha presentato ricorso avverso gli atti di diniego, articolando un unico motivo illustrato da successiva memoria; contestualmente, essa ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito depositando istanza per la sollecita fissazione d’udienza.

L’amministrazione intimata ha depositato controricorso al ricorso principale, mentre non ha svolto difese sul ricorso avverso il proprio atto di diniego.

Considerato che:

1. L’esame dei motivi di ricorso è subordinato a quello dell’impugnazione avverso il diniego di condono (dal contenuto identico per tutte le istanze), avente carattere pregiudiziale rispetto al merito della pretesa erariale.

2. Con l’unico, articolato, motivo di impugnazione, la società contribuente denuncia l’erroneità del diniego, assumendo la sussumibilità della presente fattispecie nella disciplina definitoria, controvertendosi in punto a sanzione collegata ad un tributo oggetto di pagamento tardivo, e quindi di separata definizione.

2.1. Il motivo è fondato.

L’Agenzia delle entrate ha argomentato il proprio diniego sul rilievo del fatto che l'art. 6 del d.l. n. 119/2018 consente la definizione agevolata delle sole controversie inerenti agli atti impositivi, con conseguente esclusione di quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento ed avvisi di liquidazione.

Al novero di tali ultime, secondo l’amministrazione, andrebbe acclusa la presente fattispecie, nella quale viene in rilievo unicamente la sanzione per ritardato versamento dell’imposta, irrogata ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, come espressamente evidenziato dalla circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, emanata dalla stessa Agenzia.

2.2. E tuttavia, va rilevato che la società contribuente assume che il diniego opposto dall’ a mministrazione sarebbe illegittimo per contrasto con la previsione di cui all’articolo 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018.

Tale norma, come è noto, stabilisce che «in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione».

Sulla base dell’univoco tenore letterale di detta previsione, questa Corte ha ritenuto, con indirizzo cui il collegio intende dare continuità, che la “definizione a zero” della sanzione postuli, per l’appunto, che il rapporto relativo al tributo sia stato “definito”, e cioè che sia stato risolto mediante l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, che comprendono, fra l’altro, l’annullamento dell’atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo (v.

Cass. n. 36037/2021; conforme Cass. n. 13232/2022).

La stessa giurisprudenza, con la prima delle decisioni menzionate, ha peraltro osservato come si ponga in linea con siffatta esegesi del dato testuale anche la menzionata circolare n. 6 del 1°aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate, secondo la quale «per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato.

In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 31 maggio 2019» (cfr. pag. 34) ; ancora, la nota 56 al testo della circolare precisa che «si ritiene che l’espressione “qualora il rapportorelativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”, di cui al comma 3 dell’articolo 6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento».

A corroborare una tale impostazione, e per i profili più marcatamente inerenti alle argomentazioni poste alla base del diniego erariale, concorre infine la decisione resa da questa Corte a Sezioni Unite, con la quale, pur con riferimento al diverso tema della definibilità in via agevolata dei giudizi concernenti atti di riscossione che costituiscono il primo atto dell’imposizione fiscale, è stata affermata la condonabilità della pretesa impositiva concernente la contestazione ed irrogazione di sanzioni conseguente al tardivo versamento delle imposte dovute, laddove il giudizio abbia tratto origine da contestazioni inerenti al merito della pretesa impositiva(cfr. Cass. Sez.

U., n. 18298/2021).

3. Nella presente vicenda costituisce circostanza pacifica (ed anzi presupposto della stessa pretesa erariale) il fatto che la società contribuente abbia estinto ― seppur tardivamente ― il debito tributario donde trae origine la sanzione irrogata.

Pertanto, in forza delle considerazioni che precedono, il ricorso di B.T. avverso il diniego di definizione agevolata opposto dall'amministrazione finanziaria va accolto; consegue la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l. n. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; quanto alle spese del giudizio relativo al diniego, le stesse possono essere integralmente compensate attesa la peculiarità della materia.

Resta assorbito nella statuizione che precedel'esame dei motivi addotti a sostegno del ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 19223/ 20 20 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali è elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 43 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1867/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali è elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 43 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata - avverso gli atti di diniego di condono ex art. 6, comma 12, del d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. n. 136/2018, nn. 495/2019, 499/2019 e 500/2019, notificati in data 08/05/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/07/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] tesi. Rilevato che: 1. Con atti di accertamento notificati fra il 22 aprile e il 20 maggio 2015, l'Agenzia delle entrate contestò a [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria di servizi di telefonia fissa e mobile (d’ora innanzi «B.T.»), il tardivo versamento della tassa di concessione governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 641, in relazione a contratti di fornitura di servizi relativi agli anni 2012 e 2013. L’amministrazione irrogò così a B.T. le sanzioni amministrative previste dall’art. 21 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 471, nella misura del 30% dell’importo tardivamente versato, e perciò per un importo pari ad € 69,71 con il primo atto, €3.772,28 con il secondo atto ed € 6.444,47 con il terzo atto. 2. Con tre sentenze di identico contenuto, la C.T.P. di Milano, adìta dalla società contribuente, annullò gli atti impositivi. L’amministrazione finanziaria appellò le sentenze innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, riuniti i giudizi, le riformò integralmente. I giudici d’appello ritennero fondata la pretesa erariale, osservando che il pagamento della tassa governativa da parte del concessionario era soggetto al medesimo termine previsto per il versamento del canone pattuito, e che la sanzione era dovuta per intero, non ricorrendo i presupposti per l’operatività dell’istituto del ravvedimento operoso, invocata dalla concessionaria. 3. Il 7 marzo 2019, in pendenza dei termini per l’impugnazione della sentenza d’appello, la contribuente presentò separate istanze per la definizione agevolata dell e controversi e , ai sensi dell'art. 6 , comma 3, deld.l. n. 119/ 2018, senza effettuare alcun versamento , trattandosi di liti relative a sanzione collegata al tributo il cui rapporto d’imposta sottostante non risultava soggetto a contestazione. Con provvedimenti nn. 495, 499 e 500/ 20 19 , notificat i l’8 maggio 2020, l’Agenzia respinse tali istanze, osservando che la fattispecie non rientrava fra quelle contemplate dal menzionato art. 6; secondo l’ufficio, infatti, le controversie concernevano atti di mera riscossione, per essere stato definito aliunde il rapporto relativo al tributo, nei termini precisati dalla Circolare n. 6 del 1° aprile 2019 emanata dalla stessa Agenzia. 4. B.T. ha presentato ricorso avverso gli atti di diniego, articolando un unico motivo illustrato da successiva memoria; contestualmente, essa ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito depositando istanza per la sollecita fissazione d’udienza. L’amministrazione intimata ha depositato controricorso al ricorso principale, mentre non ha svolto difese sul ricorso avverso il proprio atto di diniego. Considerato che: 1. L’esame dei motivi di ricorso è subordinato a quello dell’impugnazione avverso il diniego di condono (dal contenuto identico per tutte le istanze), avente carattere pregiudiziale rispetto al merito della pretesa erariale. 2. Con l’unico, articolato, motivo di impugnazione, la società contribuente denuncia l’erroneità del diniego, assumendo la sussumibilità della presente fattispecie nella disciplina definitoria, controvertendosi in punto a sanzione collegata ad un tributo oggetto di pagamento tardivo, e quindi di separata definizione. 2.1. Il motivo è fondato. L’Agenzia delle entrate ha argomentato il proprio diniego sul rilievo del fatto che l'art. 6 del d.l. n. 119/2018 consente la definizione agevolata delle sole controversie inerenti agli atti impositivi, con conseguente esclusione di quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento ed avvisi di liquidazione. Al novero di tali ultime, secondo l’amministrazione, andrebbe acclusa la presente fattispecie, nella quale viene in rilievo unicamente la sanzione per ritardato versamento dell’imposta, irrogata ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, come espressamente evidenziato dalla circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, emanata dalla stessa Agenzia. 2.2. E tuttavia, va rilevato che la società contribuente assume che il diniego opposto dall’ a mministrazione sarebbe illegittimo per contrasto con la previsione di cui all’articolo 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018. Tale norma, come è noto, stabilisce che «in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione». Sulla base dell’univoco tenore letterale di detta previsione, questa Corte ha ritenuto, con indirizzo cui il collegio intende dare continuità, che la “definizione a zero” della sanzione postuli, per l’appunto, che il rapporto relativo al tributo sia stato “definito”, e cioè che sia stato risolto mediante l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, che comprendono, fra l’altro, l’annullamento dell’atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo (v. Cass. n. 36037/2021; conforme Cass. n. 13232/2022). La stessa giurisprudenza, con la prima delle decisioni menzionate, ha peraltro osservato come si ponga in linea con siffatta esegesi del dato testuale anche la menzionata circolare n. 6 del 1°aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate, secondo la quale «per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 31 maggio 2019» (cfr. pag. 34) ; ancora, la nota 56 al testo della circolare precisa che «si ritiene che l’espressione “qualora il rapportorelativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”, di cui al comma 3 dell’articolo 6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento». A corroborare una tale impostazione, e per i profili più marcatamente inerenti alle argomentazioni poste alla base del diniego erariale, concorre infine la decisione resa da questa Corte a Sezioni Unite, con la quale, pur con riferimento al diverso tema della definibilità in via agevolata dei giudizi concernenti atti di riscossione che costituiscono il primo atto dell’imposizione fiscale, è stata affermata la condonabilità della pretesa impositiva concernente la contestazione ed irrogazione di sanzioni conseguente al tardivo versamento delle imposte dovute, laddove il giudizio abbia tratto origine da contestazioni inerenti al merito della pretesa impositiva(cfr. Cass. Sez. U., n. 18298/2021). 3. Nella presente vicenda costituisce circostanza pacifica (ed anzi presupposto della stessa pretesa erariale) il fatto che la società contribuente abbia estinto ― seppur tardivamente ― il debito tributario donde trae origine la sanzione irrogata. Pertanto, in forza delle considerazioni che precedono, il ricorso di B.T. avverso il diniego di definizione agevolata opposto dall'amministrazione finanziaria va accolto; consegue la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l. n. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; quanto alle spese del giudizio relativo al diniego, le stesse possono essere integralmente compensate attesa la peculiarità della materia. Resta assorbito nella statuizione che precedel'esame dei motivi addotti a sostegno del ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata de
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