CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10 gennaio 2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 9.2.2015 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di coltello e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti rispetto alle aggravanti, condannato alla pena di mesi dieci di reclusione - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la.pena per il restante reato di lesioni aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) in mesi nove di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza il Cammarata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, lamentando: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p. e vizio di motivazione carente in ordine alla prova indiziaria della responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni aggravate al di là di ogni ragionevole dubbio. Tale doglianza è inammissibile in quanto estremamente generica e volta a sottoporre al vaglio di legittimità una ricostruzione alternativa del fatto oggetto di imputazione, ipotizzando un così richiedendo un apprezzamento rimesso alla competenza del solo giudice di merito. Invero, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non risulta invero che nel motivo di doglianza in esame il ricorrente svolga precise censure di travisamento della prova con riguardo a specifiche risultanze istruttorie, richiedendo invece una rivalutazione globale del compendio probatorio emerso dall'istruttoria dibattimentale, rivalutazione, come detto, preclusa in questa sede. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 585 c.p. e l'omessa motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante dell'uso di arma da taglio. Anche tale doglianza è inammissibile, atteso che la Corte territoriale con motivazione logica immune da censure ha dato adeguatamente conto, al di là delle dichiarazioni della p.o. in [OSCURATO:PERSONA], delle ragioni per le quali le lesioni oggetto di giudizio non possono che essere state prodotte da un coltello e segnatamente l'impossibilità di provocare in così poco tempo tre ferite sanguinati alla gamba e la sutura dei lembi delle ferite stesse. In proposito il ricorrente non solo adduce motivi in fatto preclusi all'esame di questa Corte, ma anche svolge critiche del tutto generiche sul tema. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 99 e 133 c.p. e il vizio di motivazione per l'eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio irrogato, con particolare riferimento al riconoscimento della contestata recidiva e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Anche tale doglianza è inammissibile essendo la motivazione della sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, peraltro non specificamente criticata dal ricorrente, il quale svolge deduzioni generiche sulla recidiva e giudizio di bilanciamento. Sul punto, inoltre, giova ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01). Peraltro, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]