CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 47616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 del GIP TRIBUNALE di CUNEOI da viso alle parld udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Cuneo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e euro 600,00 di multa per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (di cui agli artt. 624-bis e 493-ter cod. pen). Avverso la sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali ha dedotto la mancata specificazione della determinazione della pena oltre che l'erronea condanna alle spese di custodia cautelare. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità, il primo, oltre che su censura che non si confronta con la sentenza impugnata, la seconda. 2.1. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo in quanto deducente la mancata esplicitazione della determinazione della pena, atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), e, in particolare, per quanto rileva ai presenti fini, all'ipotesi di pena illegale, nella specie neanche contestata dal ricorrente e comunque insussistente. 2.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo con il quale la ricorrente non confronta il suo dire con la sentenza impugnata che, diversamente da quanto prospettato, nulla ha statuito in merito alle spese di mantenimento in carcere in forza di misura cautelare, tanto in motivazione quanto nel dispositivo. Peraltro, come chiarito da Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243, la previsione contenuta nell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dall'obbligo del pagamento delle spese del procedimento in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni, soli o congiunti a pena detentiva, deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto e non si estende tanto alle spese per la custodia dei beni sequestrati e aventi un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata applicata la pena quanto a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, quindi, devono essere in ogni caso poste a suo carico. 3. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 20