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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05671/2026

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INANZA sul ricorso 18660/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rap- presentante p.t., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Capé , p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n.455/ 18 /20 20 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata il 14/2/2020; Udita la relazione della causa svolta in data 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 455/18/2020 depositata il 14/2/2020 accoglieva l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avvers o l a sentenz a della Commissione tribu- taria provinciale di Milanon. 5757/7/2018 di accoglimento del ricors o introduttivo proposto dal l a società avente ad oggetto l’ a tto di conte- stazione sanzioniper IVA 2012.

2. L’attodi irrogazione sanzioni veniva emesso in ragione del l’omessa regolarizzazione di fatture per operazioni imponibili scaturenti da rap- porti di coassicurazione, in violazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n.471/1997, sul presupposto del disconoscimento della qualificazione di operazioni esenti IVA ai sensi dell’art.10 d.P.R. n.633/1972 perché non rientrantitra le operazioni assicurative.

Nel periodo di imposta, la contribuente aveva intrattenuto con le so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rapporti di coassicu- razione, nell’ambitodei quali aveva loro delegato , in virtù di “clausole di delega” da qualificarsi come mandato con rappresentanza, l a ge- stione di rapporti assicurativi, tra cui la gestione delle comunicazioni con gli assicurati, l’esazione dei premi ela gestione e liquidazione dei sinistri.

La controprestazione era un corrispettivo forfetario pagato quale “commissione di delega”, ritenuto dall’Agenzia delle entrate cor- rispettivo per la prestazione di servizi imponibile IVA.

3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo stabilendo che le prestazioni delegate sottese all’atto di irrogazione sanzioni erano da considerarsi accessorie all’operazione di assicurazione.

Il giudice d’appello rovesciava l’esito del giudizio di primo grado, quanto alla qualificazione del regime fiscaledelle operazioni di delega all’interno del rapporto di coassicurazione .

L ’operazione economica rientrava nell’alveo del contratto di assicurazione se vi era sostanza economica della causa assicurativa e il rapporto contrattuale con l’as- sicurato e, dunque, le commissioni di delega potevano essere qualifi- cate operazioni esenti IVA o imponibili solo sulla base della valutazione concreta del rapporto contrattuale, ed eranoqualificate imponibili nella fattispecie in esame.

La CTR riteneva anche che non sussistesse nel caso alcuna incertezza normativa determinata da obiettive condizi oni che potesse escludere la punibilità dell’autore della violazione com- messa.

4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a duemotivi, cui replica l ’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società , in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 da parte del giudice che ha rigettato la domanda di an- nullamento della sanzione per insussistenza dell’elemento soggettivo.

La statuizione sarebbe viziata in quanto «la Commissione ha del tutto omesso di esaminare il fatto, ben documentato, della presenza di n. 9 sentenze favorevoli a società del [OSCURATO:PERSONA], tutte relative alla esenzione da IVA delle c.d. commissioni di delega in applicazione di contratti di coassicurazione.

Come si vede, quindi, ben risultava agli atti del giudizio che non era solo da pareri richiesti dagli stessi soggetti coinvolti che derivava la situazione di incertezza interpretativa. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì omesso di esaminare il fatto, anch’esso deci- sivo ai fini della valutazione della presenza o meno di una situazione di incertezza giuridica, che quanto meno fino al 2016, anno in cui è stata depositata la sentenza n. 22429, non vi erastata ancora nessuna pronuncia di legittimità sul tema oggetto del presente giudizio.

L’ac- certamento oggetto del presente giudizio riguarda l’anno di imposta 2012.

Il mancato esame di questi due fatti, e cioè della presenza delle sentenze favorevoli a società del [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza di pro- nunce della Corte di cassazione quanto meno fino al 2016, è risultato decisivo per il giudizio, in quanto ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA]- gionale di ritenere, impropriamente, che in materia non sussiste e sussisteva alcuna incertezza»(v. pp.16 e 17 ricorso).

2. Va dato atto che è stata eccepita in controricorso l’inammissibilità della censuracon riferimento all e modalità di riproposizione della que- stione in appello da parte della società integrale vincitrice in primo grado, considerato che la questione è rimasta assorbita in primo grado e la controricorrente sostiene la tardiva riproposizione in appello con attodi “integrazione pagine mancanti controdeduzioni ” . [OSCURATO:PERSONA] os- serva che l’eccezione da un lato non risulta tempestivamente sollevata davanti al giudice d’appello nella prima difesa utile successiva e dall’al- tro, la presunzione di rinunzia deriva da un comportamento omissivo (Cass., S.U. n. 13195 del 25/05/2018) che nel caso in esame non sussiste.

2.1. Inoltre, la sentenza esplicitamente si pronuncia sulla questione dell’elemento soggettivo, nei seguenti termini all’ultima pagina della decisione: «Ciò posto, occorre a questo punto indagare se nella con- dotta della resistente sia rinvenibile il requisito soggettivo oppure se, al contrario, questa sia non punibile stante l’asserita incertezza nor- mativa».L’Agenzia non ha proposto ricorso per cassazione condizio- natocontro il suddetto capo di decisione, lamentando l’eventuale vizio in cui sarebbe incorso il giudice pronunciandosi su questione non ri- tualmente devoluta. 3.In ogni caso il mezzo di impugnazione è infondato.

3.1. Alcuni elementi che possono essere eventualmente oggetto della verifica delle condizioni obbiettive di cui all'art. 10, terzo comma, L. n. 212 del 2000, sono stati enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13/06/2018, n. 15452 e giurisprudenza ivi citata).

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa og- gettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del di- ritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - è caratte- rizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univoca- mente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la diffi- coltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la diffi- coltà di determinazione del significato della formula dichiarativa indi- viduata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro con- traddittorietà; 5) l'assenza di una prassiamministrativa o la contrad- dittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurispruden- ziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, spe- cie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di inter- pretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione im- plicita preesistente.

3.2. Né la pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia di per sé denuncia nédetermina incertezza interpretativa ed equivocità della norma, essendo compito istituzionale della Corte di Giustizia non quello di interpretare testi normativi ambigui, bensì quello di verificare se le denunciate norme delle legislazioni nazionali degli stati membri si pongano in contrasto con direttive comunitarie (Cass. 26/10/2011, n. 22252).

La formula della riserva («in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria») di cui all'ultimo periodo dell'art. 10, terzo comma,L. n. 212 del 2000 va dunque interpretata in diritto nel senso che la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o comunitaria di una norma tributaria nazionale non è, di per sé sola, idonea a generare l'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa norma.

3.3. Il giudice ha perciò correttamente escluso l’incertezza normativa al tempo dei fatti, poiché la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ampiamente richiamata ad esempio della sentenza della Corte di cas- sazione n.22429 del 2016 citata nella decisione qui impugnata, già da tempo aveva affermato che il regime di esenzione previsto per le "ope- razioni di assicurazione", doveva essereinterpretato restrittivamente in quanto derogatorio al regime ordinario di imponibilità(tra le altre, si vedanole sentenze della CGUE 15 giugno 1989, causa 348/87, Sti- chting [OSCURATO:PERSONA]; CGUE 25 febbraio 1999, C- 349/96, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE 3 marzo 2005,C- 472/03 , [OSCURATO:PERSONA]), con specifico riferimentoalla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico. 3.4.

In buona sostanza, la Corte ha più volte affermato che occorre individuare gli elementi caratteristici dell'operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca all'assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più prestazioni principali distinte o un'unica prestazione, sem- pre che il prestatore di servizi si sia impegnato esso stesso nei con- fronti dell'assicurato a garantire a quest'ultimo la copertura di un ri- schio e sia vincolato all'assicurato da un rapporto contrattuale.

Le sentenze della Corte di giustizia costituiscono fonte di diritto diret- tamente applicabile nell’ordinamento nazionale, e la pronuncia della Corte di cassazione sopra menzionata non ha fatto altro che recepire e ribadire tale insegnamento, non sussistendo obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni in oggetto.

4. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., prospettala violazione dell’art. 10, comma 1, n. 2 e 9, del d.P.R. 633/72 poiché la C.T.R. si sarebbe limitata a compiere valutazioni generali di principio, trascu- rando del tutto di valutare il caso concreto, in contrasto con i principi giurisprudenziali, in particolare Cass. n.22429 del 2016, richiamati dalla sentenza impugnata.

5. Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso.

5.1. In primo luogo, la società sotto lo schermo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto censura una pretesa carenza motiva- zionale, ossia il mancato effettivo esame della fattispecie concreta de- dotta in giudizio, nei seguenti terminia pag. 18 del ricorso : « la Com- missione non ha minimamente valutato come fosse regolata e formu- lata, nel caso specifico, la delega (…)»;dunque, il mezzo di impugna- zione è inammissibile già per come è formulato.

5.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile anche perchéabboz- zatoin violazione del principio di specificità e localizzazione, posto che la società ha omesso di indicare nel ricorso per cassazione gli elementi concreti del “caso specifico” (i quali da lei devono essere allegati e provati) che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare, ossia il contenuto dei contratti di coassicurazione e delle rilevanti clausole di delega, al fine di dimostrare la decisività della prospettazione.

5.3. Infine, il mezzo è inammissibile anche per manifesta infondatezza nel merito, e si rinvia al proposito alla giurisprudenza consolidata della Sezione (cfr. Cass. 24713 del 2020 , Cass. n n . 31012 e 31014 del 2025), incluso un precedente specifico tra le stesse parti (Cass. n. 1685/2022), conclusosi con reiezione del ricorso per Cassazione che, tra l’altro, investiva la questione sottesa alla censurain disamina.

6. Da quanto sopra esposto discende lareiezione del ricorso.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900 per compensi,oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-qua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 18660/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rap- presentante p.t., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Capé , p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n.455/ 18 /20 20 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata il 14/2/2020; Udita la relazione della causa svolta in data 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 455/18/2020 depositata il 14/2/2020 accoglieva l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avvers o l a sentenz a della Commissione tribu- taria provinciale di Milanon. 5757/7/2018 di accoglimento del ricors o introduttivo proposto dal l a società avente ad oggetto l’ a tto di conte- stazione sanzioniper IVA 2012. 2. L’attodi irrogazione sanzioni veniva emesso in ragione del l’omessa regolarizzazione di fatture per operazioni imponibili scaturenti da rap- porti di coassicurazione, in violazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n.471/1997, sul presupposto del disconoscimento della qualificazione di operazioni esenti IVA ai sensi dell’art.10 d.P.R. n.633/1972 perché non rientrantitra le operazioni assicurative. Nel periodo di imposta, la contribuente aveva intrattenuto con le so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rapporti di coassicu- razione, nell’ambitodei quali aveva loro delegato , in virtù di “clausole di delega” da qualificarsi come mandato con rappresentanza, l a ge- stione di rapporti assicurativi, tra cui la gestione delle comunicazioni con gli assicurati, l’esazione dei premi ela gestione e liquidazione dei sinistri. La controprestazione era un corrispettivo forfetario pagato quale “commissione di delega”, ritenuto dall’Agenzia delle entrate cor- rispettivo per la prestazione di servizi imponibile IVA. 3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo stabilendo che le prestazioni delegate sottese all’atto di irrogazione sanzioni erano da considerarsi accessorie all’operazione di assicurazione. Il giudice d’appello rovesciava l’esito del giudizio di primo grado, quanto alla qualificazione del regime fiscaledelle operazioni di delega all’interno del rapporto di coassicurazione . L ’operazione economica rientrava nell’alveo del contratto di assicurazione se vi era sostanza economica della causa assicurativa e il rapporto contrattuale con l’as- sicurato e, dunque, le commissioni di delega potevano essere qualifi- cate operazioni esenti IVA o imponibili solo sulla base della valutazione concreta del rapporto contrattuale, ed eranoqualificate imponibili nella fattispecie in esame. La CTR riteneva anche che non sussistesse nel caso alcuna incertezza normativa determinata da obiettive condizi oni che potesse escludere la punibilità dell’autore della violazione com- messa. 4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a duemotivi, cui replica l ’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società , in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 da parte del giudice che ha rigettato la domanda di an- nullamento della sanzione per insussistenza dell’elemento soggettivo. La statuizione sarebbe viziata in quanto «la Commissione ha del tutto omesso di esaminare il fatto, ben documentato, della presenza di n. 9 sentenze favorevoli a società del [OSCURATO:PERSONA], tutte relative alla esenzione da IVA delle c.d. commissioni di delega in applicazione di contratti di coassicurazione. Come si vede, quindi, ben risultava agli atti del giudizio che non era solo da pareri richiesti dagli stessi soggetti coinvolti che derivava la situazione di incertezza interpretativa. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì omesso di esaminare il fatto, anch’esso deci- sivo ai fini della valutazione della presenza o meno di una situazione di incertezza giuridica, che quanto meno fino al 2016, anno in cui è stata depositata la sentenza n. 22429, non vi erastata ancora nessuna pronuncia di legittimità sul tema oggetto del presente giudizio. L’ac- certamento oggetto del presente giudizio riguarda l’anno di imposta 2012. Il mancato esame di questi due fatti, e cioè della presenza delle sentenze favorevoli a società del [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza di pro- nunce della Corte di cassazione quanto meno fino al 2016, è risultato decisivo per il giudizio, in quanto ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA]- gionale di ritenere, impropriamente, che in materia non sussiste e sussisteva alcuna incertezza»(v. pp.16 e 17 ricorso). 2. Va dato atto che è stata eccepita in controricorso l’inammissibilità della censuracon riferimento all e modalità di riproposizione della que- stione in appello da parte della società integrale vincitrice in primo grado, considerato che la questione è rimasta assorbita in primo grado e la controricorrente sostiene la tardiva riproposizione in appello con attodi “integrazione pagine mancanti controdeduzioni ” . [OSCURATO:PERSONA] os- serva che l’eccezione da un lato non risulta tempestivamente sollevata davanti al giudice d’appello nella prima difesa utile successiva e dall’al- tro, la presunzione di rinunzia deriva da un comportamento omissivo (Cass., S.U. n. 13195 del 25/05/2018) che nel caso in esame non sussiste. 2.1. Inoltre, la sentenza esplicitamente si pronuncia sulla questione dell’elemento soggettivo, nei seguenti termini all’ultima pagina della decisione: «Ciò posto, occorre a questo punto indagare se nella con- dotta della resistente sia rinvenibile il requisito soggettivo oppure se, al contrario, questa sia non punibile stante l’asserita incertezza nor- mativa».L’Agenzia non ha proposto ricorso per cassazione condizio- natocontro il suddetto capo di decisione, lamentando l’eventuale vizio in cui sarebbe incorso il giudice pronunciandosi su questione non ri- tualmente devoluta. 3.In ogni caso il mezzo di impugnazione è infondato. 3.1. Alcuni elementi che possono essere eventualmente oggetto della verifica delle condizioni obbiettive di cui all'art. 10, terzo comma, L. n. 212 del 2000, sono stati enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13/06/2018, n. 15452 e giurisprudenza ivi citata). In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa og- gettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del di- ritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - è caratte- rizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univoca- mente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la diffi- coltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la diffi- coltà di determinazione del significato della formula dichiarativa indi- viduata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro con- traddittorietà; 5) l'assenza di una prassiamministrativa o la contrad- dittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurispruden- ziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, spe- cie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di inter- pretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione im- plicita preesistente. 3.2. Né la pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia di per sé denuncia nédetermina incertezza interpretativa ed equivocità della norma, essendo compito istituzionale della Corte di Giustizia non quello di interpretare testi normativi ambigui, bensì quello di verificare se le denunciate norme delle legislazioni nazionali degli stati membri si pongano in contrasto con direttive comunitarie (Cass. 26/10/2011, n. 22252). La formula della riserva («in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria») di cui all'ultimo periodo dell'art. 10, terzo comma,L. n. 212 del 2000 va dunque interpretata in diritto nel senso che la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o comunitaria di una norma tributaria nazionale non è, di per sé sola, idonea a generare l'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa norma. 3.3. Il giudice ha perciò correttamente escluso l’incertezza normativa al tempo dei fatti, poiché la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ampiamente richiamata ad esempio della sentenza della Corte di cas- sazione n.22429 del 2016 citata nella decisione qui impugnata, già da tempo aveva affermato che il regime di esenzione previsto per le "ope- razioni di assicurazione", doveva essereinterpretato restrittivamente in quanto derogatorio al regime ordinario di imponibilità(tra le altre, si vedanole sentenze della CGUE 15 giugno 1989, causa 348/87, Sti- chting [OSCURATO:PERSONA]; CGUE 25 febbraio 1999, C- 349/96, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE 3 marzo 2005,C- 472/03 , [OSCURATO:PERSONA]), con specifico riferimentoalla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico. 3.4. In buona sostanza, la Corte ha più volte affermato che occorre individuare gli elementi caratteristici dell'operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca all'assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più prestazioni principali distinte o un'unica prestazione, sem- pre che il prestatore di servizi si sia impegnato esso stesso nei con- fronti dell'assicurato a garantire a quest'ultimo la copertura di un ri- schio e sia vincolato all'assicurato da un rapporto contrattuale. Le sentenze della Corte di giustizia costituiscono fonte di diritto diret- tamente applicabile nell’ordinamento nazionale, e la pronuncia della Corte di cassazione sopra menzionata non ha fatto altro che recepire e ribadire tale insegnamento, non sussistendo obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni in oggetto. 4. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., prospettala violazione dell’art. 10, comma 1, n. 2 e 9, del d.P.R. 633/72 poiché la C.T.R. si sarebbe limitata a compiere valutazioni generali di principio, trascu- rando del tutto di valutare il caso concreto, in contrasto con i principi giurisprudenziali, in particolare Cass. n.22429 del 2016, richiamati dalla sentenza impugnata. 5. Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso. 5.1. In primo luogo, la società sotto lo schermo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto censura una pretesa carenza motiva- zionale, ossia il mancato effettivo esame della fattispecie concreta de- dotta in giudizio, nei seguenti terminia pag. 18 del ricorso : « la Com- missione non ha minimamente valutato come fosse regolata e formu- lata, nel caso specifico, la delega (…)»;dunque, il mezzo di impugna- zione è inammissibile già per come è formulato. 5.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile anche perchéabboz- zatoin violazione del principio di specificità e localizzazione, posto che la società ha omesso di indicare nel ricorso per cassazione gli elementi concreti del “caso specifico” (i quali da lei devono essere allegati e provati) che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare, ossia il contenuto dei contratti di coassicurazione e delle rilevanti clausole di delega, al fine di dimostrare la decisività della prospettazione. 5.3. Infine, il mezzo è inammissibile anche per manifesta infondatezza nel merito, e si rinvia al proposito alla giurisprudenza consolidata della Sezione (cfr. Cass. 24713 del 2020 , Cass. n n . 31012 e 31014 del 2025), incluso un precedente specifico tra le stesse parti (Cass. n. 1685/2022), conclusosi con reiezione del ricorso per Cassazione che, tra l’altro, investiva la questione sottesa alla censurain disamina. 6. Da quanto sopra esposto discende lareiezione del ricorso. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-qua